Organizzazione comune dei mercati agricoli

L’Unione europea ha introdotto norme comuni in materia di mercati agricoli. Tali norme riguardano in particolare gli interventi pubblici sui mercati, i regimi delle quote e degli aiuti, le norme di commercializzazione e di produzione nonché gli scambi con i paesi terzi.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

L’organizzazione comune dei mercati agricoli rappresenta il quadro giuridico istituito a livello europeo per taluni settori agricoli. I settori agricoli interessati sono enunciati nell’allegato I e II al presente regolamento.

L’Unione europea prevede pertanto norme comuni relative alla gestione dei mercati agricoli, alle norme di commercializzazione dei prodotti agricoli nonché per le esportazioni e le importazioni dell’Unione europea (UE).

MERCATO INTERNO

Intervento sul mercato

Al fine di stabilizzare i mercati e assicurare un tenore di vita soddisfacente alla comunità agricola è stato messo a punto un meccanismo di sostegno dei prezzi in concomitanza con l'introduzione dei regimi di sostegno diretto.

Il meccanismo di sostegno dei prezzi tiene conto delle esigenze di ciascun settore agricolo e della loro interdipendenza. Le misure si traducono:

Particolari misure di intervento

L’UE può adottare misure eccezionali per sostenere i mercati in crisi. Tali misure sono ad esempio necessarie in caso di propagazione di malattie animali o di calamità naturali i cui effetti si ripercuotono sui mercati agricoli.

Regimi di quote

Per lo zucchero e il latte vengono fissate quote di produzione nazionali. Queste vengono poi ripartite tra le aziende produttrici. Il presente regolamento disciplina, in particolare, le modalità di cessione delle quote da un’impresa all’altra e la gestione delle eccedenze di produzione. Quest’ultima prevede, tra l’altro, la riscossione di prelievi a carico dei produttori da parte degli Stati membri.

Regimi di aiuti

Possono inoltre essere concessi aiuti per i settori seguenti:

COMMERCIALIZZAZIONE E PRODUZIONE

La Commissione può imporre norme per la commercializzazione di taluni prodotti agricoli. Tali norme possono ad esempio riguardare la qualità dei prodotti, il loro imballaggio, ammasso o trasporto.

Il presente regolamento impone norme supplementari per la produzione e la commercializzazione dei prodotti che beneficiano di un marchio di protezione nel settore vinicolo. Tali etichette sono le denominazioni di origine controllata, le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali. Il regolamento descrive la procedura che i produttori devono seguire per fare domanda di un simile marchio.

Organizzazioni di produttori e interprofessionali

Il presente regolamento stabilisce le regole relative al riconoscimento e al funzionamento delle organizzazioni di produttori e interprofessionali.

Le organizzazioni di produttori devono in particolare permettere l’elaborazione di una programmazione comune della produzione, adattandola alle esigenze del mercato.

Le organizzazioni interprofessionali non sono invece costituite essenzialmente da produttori. Esse possono riunire i rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Le organizzazioni interprofessionali hanno in particolare l’obiettivo di ottimizzare i costi di produzione e di trasformazione dei prodotti.

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Negli scambi con i paesi terzi sono di norma vietate la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente e l’applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente.

Importazioni

La Commissione ha facoltà di esigere la presentazione di titoli di importazione per i prodotti dei seguenti settori: cereali, riso, zucchero, sementi, olio d’oliva e olive da tavola, lino e canapa, banane, vino, piante vive, carne bovina, carne suina, carne ovina e caprina, carne di pollame, latte e prodotti lattiero-caseari, uova e alcol etilico di origine agricola.

A questi prodotti si applicano i dazi all’importazione della tariffa doganale comune, benché alcuni di essi siano soggetti a disposizioni particolari. In certi casi i dazi all’importazione possono essere sospesi, oppure si possono applicare dazi addizionali.

Tali disposizioni particolari si applicano in particolare alle importazioni di miscugli di cereali, di riso oppure di cereali e di riso e il dazio all’importazione viene stabilito in base alla composizione del miscuglio. Inoltre, è istituito un regime preferenziale per lo zucchero e sono fissate alcune condizioni d’importazione per la canapa e il luppolo.

La Commissione può altresì prevedere dei contingenti tariffari di importazione ovvero dei limiti relativi ai volumi di merci che possono essere importate con dazi doganali ridotti. I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione in modo da evitare ogni discriminazione.

Esportazioni

La Commissione può esigere la presentazione di titoli di esportazione per i prodotti dei seguenti settori: cereali, riso, zucchero, olio d'oliva e olive da tavola, frutta e legumi freschi e trasformati, vino, carne bovina, latte e prodotti lattiero-caseari, carne suina, carne ovina e caprina, uova, carne di pollame e alcol etilico di origine agricola.

L’esportazione di taluni prodotti può essere sostenuta mediante restituzioni all’esportazione, equivalenti alla differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli dell’UE. Tali restituzioni possono essere differenziate secondo la destinazione e vengono fissate periodicamente dalla Commissione, in funzione dell’andamento dei mercati dell’Unione e di quelli mondiali. Le restituzioni all’esportazione di malto immagazzinato, di cereali e di carne bovina sono disciplinate da disposizioni specifiche.

Altre disposizioni regolamentano la gestione dei contingenti di esportazione nel settore lattiero-caseario e il trattamento speciale all’importazione nei paesi terzi.

Concorrenza

Si applica il diritto europeo in materia di concorrenza. Tuttavia, esistono alcune eccezioni previste dall'articolo 176 del regolamento, per le quali la Commissione tollera degli accordi o delle pratiche concordate. Il regolamento prevede inoltre questo tipo di eccezioni nei settori della frutta e dei legumi, e del tabacco.

Il regime europeo in materia di aiuti di Stato si applica per principio ai settori agricoli. Il regolamento prevede tuttavia norme specifiche per gli aiuti di Stato nel settore del latte e del vino.

Comitatologia

La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (EN).

Contesto

Prima dell’adozione del presente regolamento ciascun settore agricolo disponeva di una propria organizzazione comune del mercato. Esistevano quindi a livello europeo numerose organizzazioni dei mercati agricoli. Il presente quadro giuridico semplifica e unifica le diverse regolamentazioni che esistevano in precedenza.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1234/2007

23.11.2007

-

GU L 299 del 16.11.2007.

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 247/2008

26.3.2008

-

GU L 76 del 19.3.2008

Regolamento (CE) n. 248/2008

20.3.2008

-

GU L 76 del 19.3.2008

Regolamento (CE) n. 361/2008

14.5.2008

-

GU L 121 del 7.5.2008

Regolamento (CE) n. 470/2008

6.6.2008

-

GU L 140 del 30.5.2008

Regolamento (CE) n. 13/2009

16.1.2009

-

GU L 5 del 9.1.2009

Regolamento (CE) n. 72/2009

7.2.2009

-

GU L 30 del 31.1.2009

Regolamento (CE) n. 491/2009

24.6.2009

-

GU L 154 del 17.6.2009

Regolamento (CE) n. 1140/2009

30.11.2009

-

GU L 312 del 27.11.2009

Regolamento (UE) n. 1234/2010

1.1.2011

-

GU L 346 del 30.12.2010

Ultima modifica: 04.03.2011