Aiuti di Stato : orientamenti

La Commissione ha elaborato nuovi orientamenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura. La loro adozione mira a rendere la normativa in materia di aiuti di Stato in questo settore conforme al regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), il quale fornisce un nuovo quadro alle azioni strutturali nel settore della pesca per il periodo 2007-2013. I nuovi orientamenti sono applicabili a partire dal 1° aprile 2008.

ATTO

Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura [Gazzetta ufficiale C 84 del 3.4.2008].

SINTESI

In linea di principio gli aiuti di Stato sono vietati dal trattato CE, in quanto sono suscettibili di creare una concorrenza sleale nel mercato interno. Ciononostante, possono essere concesse delle deroghe che la Commissione gestisce nel quadro dei presenti orientamenti relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Gli orientamenti si applicano al settore della pesca e alle attività legate allo sfruttamento delle risorse acquatiche e dell’aquacoltura, nonché ai mezzi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati.

I presenti orientamenti riguardano tutte le misure che si configurano come aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sotto qualsiasi forma, finanziate direttamente o indirettamente mediante risorse pubbliche.

Le norme relative agli aiuti di Stato, di cui gli articoli da 87 a 89 del trattato CE, a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca (FEP), previste nel quadro di un programma operativo.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione gli aiuti di Stato che intendono concedere affinché la Commissione possa accertarsi che tutti i progetti di aiuto di Stato siano compatibili con le norme comunitarie.

Gli aiuti pubblici devono essere conformi agli obiettivi della politica della concorrenza e della politica comune della pesca (PCP). Nessun aiuto dovrà avere effetto protettivo né essere concesso per attività che il beneficiario ha già intrapreso. Gli aiuti che soddisfano le condizioni poste dal regolamento di esenzione di prossima adozione (che sostituirà il regolamento n. 1595/2004 scaduto il 31.12.2006), nonché gli aiuti alla formazione, alla ricerca o a favore dell'occupazione possono essere esonerati dall'obbligo di notifica.

Lo Stato membro deve comunicare l'importo e l'intensità degli aiuti. I regimi di aiuti devono avere una durata massima di dieci anni. Due mesi prima della scadenza può essere richiesta una proroga del regime. In tal caso, lo Stato membro è tenuto a giustificare e a rinotificare il regime.

Se si constata che il beneficiario dell'aiuto non rispetta le norme della politica comune della pesca, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

La Commissione precisa che gli aiuti di Stato all'esportazione e agli scambi dei prodotti della pesca all'interno della Comunità, nonché gli aiuti al funzionamento, sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Sono compatibili con il mercato comune:

Questi orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2008 a tutti gli aiuti di Stato notificati a partire da tale data.

Ultima modifica: 15.07.2008