Regime di controllo

Il regolamento potenzia il ruolo assegnato al controllo, estendendone il campo di applicazione dalle misure di conservazione all'attuazione della politica strutturale e alle misure in materia di commercializzazione, trasporto e messa in vendita dei prodotti della pesca. Esso definisce il ruolo degli Stati membri e della Commissione in materia di controllo e prevede inoltre sanzioni in caso di inosservanza della normativa.

ATTO

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento chiede agli Stati membri di controllare l'applicazione della politica comune della pesca (PCP). La Commissione deve vigilare affinché gli Stati membri controllino e prevengano le irregolarità in modo equo. Il regolamento si prefigge di fare rispettare le misure di salvaguardia delle risorse alieutiche e di raccogliere tutte le informazioni necessarie per fissare i contingenti per l'anno successivo.

Il regime si applica nelle acque e sul territorio degli Stati membri, nonché alle attività esercitate da navi battenti bandiera di un paese terzo e ai pescherecci comunitari, operanti in alto mare o nelle acque dei paesi terzi.

Controllo dei pescherecci e delle loro attività

Ciascuno Stato membro deve instaurare un sistema di localizzazione continua delle navi via satellite (VMS) o un sistema alternativo valido, che consenta ai pescherecci di comunicare la loro posizione e le relazioni sullo sforzo di pesca ai centri di controllo della pesca. Il regolamento definisce il campo di applicazione del VMS e stipula inoltre che i dati così ottenuti debbano poter essere elaborati su supporto informatico.

Controllo delle catture

Il controllo delle catture permette alla Commissione e agli Stati membri di determinare in quale momento sono esauriti i contingenti. A tal fine, il regolamento impone:

Per ciascuno dei citati documenti, il regolamento definisce:

Gli Stati membri definiscono un sistema di controverifica comprendente una base di dati, intesa ad agevolare il controllo e la verifica dei dati mediante controlli incrociati. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentare i documenti per taluni porti che non dispongono di una struttura amministrativa sufficientemente sviluppata o per navi che non possiedono una capacità di cattura superiore a 50 kg, gli Stati membri effettuano sondaggi volti a valutare l'entità delle catture.

Gli Stati membri notificano alla Commissione:

La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri le notifiche ad essa pervenute su supporto informatico e pubblica relazioni in merito.

Controllo dello sforzo di pesca

Talune zone di pesca sono soggette a regimi di limitazione dello sforzo di pesca. I pescherecci comunitari devono ottenere un'autorizzazione per poter pescare in tali zone.

Il capitano della nave, titolare di autorizzazione, deve inoltre comunicare un rapporto sullo sforzo di pesca ("effort report") ogniqualvolta entra o esce dalle zone di pesca, indicando le catture detenute a bordo, per specie e in chili di peso vivo. Il regolamento definisce altresì le modalità riguardanti la comunicazione agli Stati membri, che verificano che il rapporto sullo sforzo di pesca ottenuto sia elaborato ed accessibile su supporto informatico.

I comandanti di pescherecci comunitari registrano nel giornale di bordo il tempo trascorso in una zona di pesca fornendo informazioni in merito all'uso di attrezzi da traino o di attrezzi fissi. Gli Stati membri raccolgono questi dati individuali, aggiungono informazioni ottenute per sondaggio per le navi esenti dall'obbligo di tenere un giornale di bordo e trasmettono tali informazioni alla Commissione per ciascuna zona di pesca.

Controllo dell'impiego degli attrezzi da pesca

Tutte le catture detenute a bordo sono conformi alla composizione per specie prevista per la rete che si trova a bordo della nave, tenuto conto del fatto che ogni tipo di pesca esige reti con maglie di dimensioni minime diverse e che le modalità di uso variano anche secondo il tipo di pesca. Tutte le altre reti devono essere sistemate in modo da non risultare agevolmente utilizzabili e il Consiglio può addirittura decidere di vietare a taluni pescherecci di essere dotati di tali reti durante una singola bordata.

Se le catture sono state effettuate mediante reti con maglie di dimensioni diverse, la composizione per specie calcolata per ogni parte del quantitativo che è stato pescato in condizioni diverse deve essere riportata nel giornale di bordo.

In alcune zone di pesca è autorizzato solo un tipo specifico di rete. I pescherecci devono rispettare questa condizione nel quadro delle loro attività.

Regolazione e divieto delle attività di pesca

Tutte le catture di pesci appartenenti a stock soggetti a contingente effettuate dai pescherecci comunitari sono conteggiate sul relativo contingente applicabile allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco.

Gli Stati membri o la Commissione fissano, di propria iniziativa, la data in cui si ritiene che, per uno stock o un gruppo di stock, le catture soggette a un contingente abbiano esaurito il contingente assegnato per uno Stato membro o una zona di pesca e a decorrere dalla quale sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, i trasbordi e lo sbarco di pesci appartenenti a tale stock.

Qualora, successivamente all'imposizione del divieto, risulti che uno Stato membro non abbia effettivamente esaurito il proprio contingente, meccanismi di compensazione possono riparare il danno subito, operando detrazioni nei confronti degli Stati membri che hanno superato il contingente. Il regolamento stabilisce i principi di tali meccanismi.

Qualora un peschereccio comunitario abbia commesso un'infrazione grave o ripetuta al presente regolamento, lo Stato membro applica nei suoi confronti provvedimenti supplementari di controllo e li segnala alla Commissione e agli altri Stati membri.

Controllo delle misure strutturali e dell'organizzazione dei mercati

Il regolamento impone agli Stati membri di procedere a controlli in materia di ristrutturazione, rinnovo e ammodernamento della flotta di pesca, nonché di sviluppo dell'acquacoltura e di assetto delle fasce costiere. Gli Stati membri verificano anche gli aspetti tecnici della commercializzazione, comprendenti in particolare la verifica della taglia minima dei pesci richiesta e della loro origine.

Controllo dei pescherecci di paesi terzi

I pescherecci battenti bandiera di un paese terzo devono essere titolari di una licenza di pesca per poter operare nelle acque comunitarie. Essi devono ottenere inoltre un'autorizzazione preliminare per qualsiasi operazione di trasbordo o di trasformazione. I pescherecci in questione sono soggetti agli stessi obblighi dei pescherecci comunitari per quanto riguarda il giornale di bordo, il sistema VMS, la dichiarazione di sbarco e le disposizioni relative ai contrassegni di identificazione, e, in particolare, a disposizioni più vincolanti o speciali per quanto riguarda l'uscita dalla zona di pesca comunitaria, le procedure di sbarco e i divieti di pesca.

Verifica del controllo

La Commissione può chiedere agli Stati membri tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento ed effettuare missioni in loco. Ove si verifichino irregolarità durante i controlli, essa può effettuare un'ispezione senza preavviso.

In seguito a tali ispezioni, la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione di valutazione sull'attuazione del regime di controllo, che include raccomandazioni volte a migliorare l'applicazione dei controlli da parte dello Stato membro.

Essa può anche decidere che i metodi esistenti in materia di controllo non siano adeguati. In questo caso, lo Stato membro interessato procede ad un'indagine amministrativa, alla quale possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per informare la Commissione in merito ai risultati dell'indagine.

Il regolamento definisce le procedure dei vari tipi di ispezione nonché i diritti e gli obblighi degli ispettori della Commissione.

Inosservanza della normativa vigente

In caso di inosservanza della normativa, gli Stati membri avviano azioni amministrative o penali contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. Le sanzioni devono essere di natura tale da privare i contravventori dell'utile economico derivato dall'infrazione, e fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

Il Consiglio può redigere un elenco di infrazioni gravi, per le quali il regolamento enumera possibili sanzioni.

Il regolamento definisce la responsabilità degli Stati membri di registrazione, di trasbordo o di sbarco in merito al perseguimento di un'infrazione e prescrive sanzioni ove essi non adottassero misure adeguate.

Cooperazione

Gli Stati membri collaborano tra di loro e con la Commissione nell'ambito del presente regolamento, in particolare per il controllo delle navi che possono aver commesso infrazioni e per i programmi specifici di controllo e d'ispezione sottoposti alla giurisdizione di vari Stati membri.

Disposizioni specifiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse nell'ambito del regolamento.

Il regolamento rinvia varie volte al comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura la responsabilità di elaborare talune disposizioni nei particolari.

Seguito della procedura

Ogni anno, entro il 30 aprile, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Basandosi su tali relazioni, la Commissione elabora una relazione fattuale e ogni tre anni presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione.

Contesto

In occasione del riesame della politica comune della pesca nel 1992 è emersa con evidenza la necessità di migliorarne l'efficacia.

Esistono differenze rilevanti per quanto riguarda i servizi nazionali competenti, le priorità in materia d'ispezione, le procedure di perseguimento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni. L'applicazione disuguale della maggior parte delle misure di controllo arreca pregiudizio al clima di fiducia dei responsabili del settore e agli obiettivi della politica comune della pesca. In effetti, il controllo diventa capitale nell'incentivazione al rispetto delle norme.

Successivamente alle riforme del 2003, i controlli e le ispezioni nell'Unione europea beneficiano di una migliore uniformità grazie ad una collaborazione rafforzata tra le autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, statuisce le principali disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle regole della politica comune della pesca, di cui una parte figura già nel presente regolamento. Quest'ultimo resta in vigore finché saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CEE) n. 2847/93

1.1.1994

-

GU L 261 del 20.10.1993

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 95/528/CE

14.12.1995

-

GU L 301 del 14.12.1995

Regolamento (CE) n. 2870/95

1.1.1996

-

GU L 301 del 14.12.1995

Regolamento (CE) n. 686/97

26.4.1997

-

GU L 102 del 19.4.1997

Regolamento (CE) n. 2205/97

1.1.1998

-

GU L 304 del 7.11.1997

Regolamento (CE) n. 2635/97

7.1.1998

-

GU L 356 del 31.12.1997

Regolamento (CE) n. 2846/98

31.12.1998

-

GU L 358 del 31.12.1998

Regolamento (CE) n. 806/2003

5.6.2003

-

GU L 122 del 16.5.2003

Regolamento (CE) n. 1954/2003

14.11.2003

-

GU L 289 del 7.11.2003

Regolamento (CE) n. 768/2005

10.6.2005

-

GU L 128 del 21.5.2005

Regolamento (CE) n. 1967/2006

29.1.2007

-

GU L 409 del 31.12.2006

Regolamento (CE) n.1098/2007

29.9.2007

-

GU L 248 del 22.9.2007

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Consiglio, del 14 novembre 2008, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [COM(2008) 721 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Il presente regolamento propone una riforma sostanziale del sistema comunitario di controllo della pesca. Il nuovo regime prevede ispezioni lungo tutta la catena di produzione nonché l’utilizzo del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, dei giornali di bordo elettronici e della notifica elettronica dei dati relativi alle catture. Le competenze degli ispettori di pesca nazionali saranno ampliate e sanzioni dissuasive saranno armonizzate. Il nuovo regolamento prevede sanzioni (sospensione o riduzione dell’aiuto finanziario dell’UE, chiusura delle attività di pesca, detrazione di contingenti e rifiuto di trasferimento di contingenti) nei confronti degli Stati membri che non rispettano le norme della PCP e l’introduzione di una licenza di pesca con un sistema di punti di penalità per le infrazioni commesse. Il presente regolamento propone inoltre di migliorare la cooperazione fra gli Stati membri nella gestione e comunicazione dei dati relativi ai controlli mediante siti Internet nazionali sicuri che prevedono un accesso a distanza per la Commissione. Il nuovo regolamento sostituirà il quadro giuridico esistente stabilito dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio.

Procedura di consultazione (CNS/2008/0216)

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 [Gazzetta ufficiale L 286 del 29.10.2008]. Il presente regolamento intende semplificare e migliorare le procedure legate alla gestione delle autorizzazioni di pesca. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca in termini di pesca sostenibile e controllo, ed introduce criteri di ammissibilità e sanzioni nei confronti delle navi dedite ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Il regolamento istituisce inoltre una migliore comunicazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 [Gazzetta ufficiale L 286 del 29.10.2008]. L’Unione europea (UE) adotta misure per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) che produce una volume d’affari globale stimato a 10 miliardi di euro l’anno. Il presente regolamento impone una certificazione dei prodotti della pesca immessi sul mercato europeo, la creazione di una lista nera europea delle navi che praticano la pesca INN e sanzioni dissuasive nei confronti di queste ultime. La lotta alla pesca illegale s’inscrive nel quadro più ampio della politica dell’UE a favore dello sfruttamento sostenibile dei mari. Le norme applicabili alla pesca devono essere maggiormente rispettate nelle acque dell’UE e dai cittadini dell’UE che pescano al di fuori di queste acque.

Decisione 2007/166/CE della Commissione, del 9 gennaio 2007, che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari a norma dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.

Decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri [Gazzetta ufficiale L 157 del 30.4.2004]. La decisione definisce le condizioni in cui l'Unione europea può concedere un contributo finanziario agli Stati membri per i programmi di controllo della pesca. Tali programmi sono adottati per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza nei settori coperti dalla politica comune della pesca. Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo comunitario devono notificare il proprio programma di controllo alla Commissione. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Essi ammontano a 70 milioni di euro per il periodo 2004-2005 e il loro tasso di partecipazione finanziaria non supera il 50% delle spese ammissibili.

Decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [Gazzetta ufficiale L 154 del 9.6.2001]. Nel 1990 la Comunità ha introdotto un regime di sostegno finanziario per aiutare gli Stati membri a dotarsi di strutture di controllo e a favorire quelle particolarmente efficaci come i sistemi di sorveglianza a distanza delle attività di pesca. Al fine di tener conto dei risultati della misura e delle esigenze degli Stati membri in questo settore, il regime è stato modificato nel 1995 e, più recentemente, nel 2001 in virtù della presente decisione. La riduzione del sostegno fornito a determinati tipi di azione e l'aumento di quello destinato ad altri settori richiedevano un adeguamento del bilancio che, nel quadro della decisione precedente, era stato in media di 41 milioni di euro all'anno. L'importo annuo previsto per il periodo 2001-2003 è di 35 milioni di euro.

Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali [Gazzetta ufficiale L 171 del 6.7.1994]. Il regolamento dispone che gli Stati membri rilascino e gestiscano i permessi di pesca per le navi battenti la loro bandiera. La Commissione rilascia e gestisce i permessi per le navi battenti bandiera di un paese terzo e operanti nella zona di pesca comunitaria.

Ultima modifica: 05.02.2009