Conservazione e sfruttamento delle risorse del mare

Il regolamento 2371/2002 pone le basi per la politica comune della pesca (PCP), il cui obiettivo è quello di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive, sul piano economico, ambientale e sociale. Le misure adottate nel quadro del presente regolamento si basano sull'applicazione del principio di precauzione e su pareri scientifici attendibili. Esse riguardano la conservazione e la protezione degli stock ittici e degli ecosistemi marini, l'accesso alle acque e alle risorse, la flotta, il controllo delle attività, la procedura decisionale e la partecipazione delle parti interessate in tutte le fasi della politica.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La politica comune della pesca disciplina la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse marine, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Essa prevede misure coerenti che riguardano:

Conservazione e sostenibilità

L’Unione europea (UE) adotta le misure necessarie per disciplinare l’accesso alle zone di pesca e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca. Tali misure si applicano per ciascuno stock o per gruppi di stock ittici e sono intese a limitare la mortalità per pesca e l’incidenza ambientale delle attività di pesca mediante:

La Commissione europea e gli Stati membri possono adottare misure di emergenza in caso di minaccia grave per l’ecosistema o per la conservazione delle risorse per un massimo di 3 e 6 mesi. La decisione degli Stati membri riguarda unicamente le acque sulle quali essi esercitano la propria sovranità. Essi hanno anche la possibilità, entro i limiti delle 12 miglia nautiche, di adottare misure non discriminatorie di conservazione per preservare l’ecosistema marino. Se tali misure riguardano navi di altri Stati membri, occorre consultare previamente la Commissione, gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, per le navi che battono la loro bandiera, altre misure di conservazione e di gestione a condizione che siano compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

Adeguamento della capacità di pesca

Gli Stati membri hanno l’obbligo di adeguare la propria capacità di pesca al fine di raggiungere un equilibrio della capacità e delle possibilità di pesca . Considerata la situazione critica di un gran numero di stock presenti nelle acque europee, la capacità totale della flotta comunitaria è stata ‘congelata’ a partire dal 31 dicembre 2002. Pertanto, l’ingresso di un nuovo peschereccio può avvenire solamente dopo l’uscita di un altro della stessa capacità (misurata in termini di stazza «GT» e di potenza «kW») dalla flotta comunitaria. A partire dal 1° gennaio 2003, gli unici incrementi di stazza possibili, non associati all'uscita di un altro peschereccio, riguardano le operazioni per il miglioramento della sicurezza e dell'igiene a bordo.

Le necessarie riduzioni di capacità rientrano nei piani di gestione e di ricostituzione. Il ritiro di una nave, accompagnato da sovvenzione pubblica (da parte dello Stato membro e/o della Comunità) è definitivo: non è possibile, dunque, sostituire la nave ritirata. La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi (basata sulle relazioni annuali degli Stati membri) dei risultati degli sforzi compiuti dagli Stati membri per ottenere un equilibrio sostenibile tra capacità e possibilità di pesca. Essa gestisce anche un registro della flotta peschereccia comunitaria, comprendente tutti i dati relativi alle caratteristiche e alle attività delle navi necessari per verificare la corretta applicazione della PCP.

Accesso alle acque e alle risorse

Le imbarcazioni comunitarie godono tutte della stessa libertà di accesso alle acque e alle risorse, salvo entro le 12 miglia costiere che rientrano nella zona di sovranità degli Stati membri (allegato I). Norme particolari si applicano alla zona delle Shetland (Shetland Box) (allegato II). Il Consiglio stabilisce su base annua i totali ammissibili di catture (TAC); le possibilità di pesca sono distribuite tra gli Stati membri cercando di assicurare a ciascuno una relativa stabilità delle attività di pesca per ogni stock o attività. Gli Stati membri sono quindi liberi di assegnarle alle loro navi e di scambiare quelle di cui sono titolari. Il Consiglio decide anche in merito alle possibilità di pesca dei paesi terzi che accedono alle acque comunitarie.

Controllo ed esecuzione

Per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP), viene istituito un regime comunitario di controllo della pesca, in ogni fase della catena di produzione, ovvero dal peschereccio al rivenditore. I controlli sono sempre effettuati in mare, ma sono rafforzati nei porti, durante il trasporto, negli impianti di trasformazione, nei mercati, ecc. per verificare che il pesce sia stato pescato legalmente.

Il regime di controllo si applica a tutte le attività di pesca nelle acque comunitarie, nonché alle attività di pesca dei pescherecci comunitari e dei cittadini europei a prescindere dalla zona di pesca. Si applica altresì alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, alla pesca ricreativa di stock sensibili e all'acquacoltura.

Procedure decisionali e consultazione

Le decisioni in materia di pesca vengono prese dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. In alcuni casi la decisione è presa previo accordo del comitato consultivo per il settore della pesca e dell’acquacoltura, secondo la procedura definita nella decisione 1999/468/CE recante le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione è assistita dal comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura (CCPA) istituito nel 1971. Il CCPA è un forum di dialogo permanente con l'industria. I suoi 21 membri rappresentano i principali settori dell'industria della pesca e dell'acquacoltura (produzione, trasformazione e commercio), nonché i gruppi e le organizzazioni di consumatori interessati alla tutela ambientale e allo sviluppo. Il CCPA è composto da quattro gruppi di lavoro incaricati di fornire il proprio parere:

Allo scopo di accrescere la partecipazione del settore della pesca e degli altri settori interessati dalla PCP sono istituiti dei consigli consultivi regionali (CCR) che interessano le zone marittime soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri. I consigli sono composti da rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi interessati dalla PCP, come le associazioni ambientaliste e i consumatori. Gli scienziati sono invitati a prendere parte ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Essi possono essere interpellati dalla Commissione, ad esempio a proposito dell’attuazione e dell’elaborazione di piani di gestione o di ricostituzione. Essi hanno anche la facoltà di presentare, di propria iniziativa, eventuali raccomandazioni e informano la Commissione o gli Stati membri in merito ai problemi di attuazione della PCP.

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), composto da esperti scientifici altamente qualificati, viene regolarmente consultato sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive. La Commissione tiene conto del suo parere quando presenta proposte relative alla gestione della pesca.

Entro la fine del 2012 la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla conservazione e la sostenibilità nonché sull'adeguamento della capacità di pesca.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2371/2002

1.1.2003

-

GU L 358 del 31.12.2002

DEROGHE

Gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche:Regolamento (CE) n. 639/2004 [Gazzetta ufficiale L 102 del 7.4.2004]Modificato da:Regolamento (CE) n. 1646/2006 [Gazzetta ufficiale L 309 del 9.11.2006];Regolamento (CE) n. 1207/2008 [Gazzetta ufficiale L 327 del 5.12.2008]. Data l’importanza del settore della pesca nelle suddette regioni, questo regolamento tiene conto della situazione strutturale, sociale ed economica della gestione delle flotte pescherecce specifica a tali regioni.

Deroghe concesse ai nuovi Stati membri a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce:Regolamento (CE) n. 1242/2004 [Gazzetta ufficiale L 236 del 7.7.2004];Regolamento (CE) n. 783/2007 [Gazzetta ufficiale L 175 del 5.7.2007]. Questi regolamenti prevedono delle deroghe per i nuovi Stati aderenti per quanto riguarda i livelli di riferimento e la concessione degli aiuti al rinnovo della flotta.

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 865/2007

10.6.2005

-

L 128 del 21.5.2005

Regolamento (CE) n. 1224/2009

23.12.2009

-

GU L 343 del 22.12.2009

Regolamento (CE) n. 1152/2012

21.12.2012

-

GU L 343 del 14.12.2012

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 2371/2002 sono state integrate al testo di base.

ATTI COLLEGATI

Possibilità di pesca

Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali [Gazzetta ufficiale L 23 del 25.1.2013].

Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali [Gazzetta ufficiale L 23 del 25.1.2013].

Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012 , che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde [Gazzetta ufficiale L 356 del 22.12.2012].

La flotta

Regolamento (UE) n. 1013/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica UE per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 293 dell'11.11.2010].

Il presente regolamento si applica a tutte le navi comunitarie, fatta eccezione per le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura e quelle immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna. Esso determina le formule per la determinazione dei livelli di riferimento in termini di stazza lorda (GT) e di potenza per ogni Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 2003. Esso stabilisce inoltre le condizioni di ammissibilità di un aumento della stazza. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni relative all'attuazione della PCP e al ritiro (o sostituzione) di una nave della flotta dell'Unione europea. Ogni ammodernamento di una nave che comporta una modifica della sua capacità di pesca deve essere comunicato.

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria [Gazzetta ufficiale L 5 del 9.1.2004]. Questo regolamento stabilisce i dati minimi relativi ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e che devono figurare nel registro nazionale tenuto dallo Stato stesso. Esso stabilisce inoltre gli obblighi degli Stati membri riguardo a raccolta, convalida e trasmissione di questi dati alla Commissione, così come gli obblighi di quest’ultima per la gestione del registro della flotta peschereccia comunitaria. I pescherecci vengono identificati per mezzo di un numero unico di identificazione CFR (Community Fleet Register), che viene attribuito in modo definitivo e non è trasferibile.

Cfr. versione consolidata

See also

Ultima modifica: 08.02.2013