Organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca devono adattarsi all'evoluzione e dei cambiamenti nelle attività settore della pesca al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse del mare.

Dagli anni 70, l’OCM dei prodotti della pesca contribuisce ad attenuare gli effetti delle variazioni dell'offerta e della domanda nell’interesse dei pescatori, dell’industria di trasformazione e trasformazione dei consumatori.

ATTO

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) dei prodotti della pesca * è stata creata nel 1970. Essa ha rappresentato il primo capitolo della politica comune della pesca (PCP).

Norme di commercializzazione

I prodotti della pesca possono essere messi in vendita o commercializzati soltanto se conformi alle norme di commercializzazione, che si riferiscono alla classificazione in categorie di qualità, di dimensioni o di peso, nonché all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura. Gli Stati membri controllano la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione.

Informazione dei consumatori

I prodotti vivi, freschi o refrigerati possono essere proposti per la vendita al consumatore finale soltanto se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata che precisi:

Creazione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Le organizzazioni di produttori (OP) sono costituite per iniziativa di un gruppo di pescatori o acquacoltori che si associano liberamente per attuare misure in grado di assicurare migliori condizioni di vendita dei propri prodotti e volte a:

Gli Stati membri riconoscono quali OP le associazioni di produttori che ne facciano domanda, a condizione che soddisfino determinati requisiti.

Essi possono concedere un riconoscimento specifico alle OP qualora abbiano presentato un piano di miglioramento della qualità dei prodotti.

Estensione delle regole stabilite dalle organizzazioni di produttori

Nel caso in cui una OP sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco, lo Stato membro può rendere obbligatorie una serie di regole per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano nella medesima zona uno o più prodotti.

Programmazione della produzione e della commercializzazione

Ogni organizzazione di produttori predispone e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo per la campagna di pesca, comprendente:

Sostegno finanziario

Gli Stati membri possono concedere alle OP, per un periodo di cinque anni, un'indennità destinata a compensare i costi derivanti dagli obblighi inerenti alla programmazione, produzione e commercializzazione. Essa è calcolata in modo diverso in funzione delle specie.

Gli Stati membri, inoltre, possono concedere un aiuto supplementare alle OP che elaborino misure intese al miglioramento dell'organizzazione e della commercializzazione del pesce, nonché misure atte a garantire un migliore equilibrio della domanda e dell'offerta. L'aiuto è concesso conformemente al regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Fondo europeo per la pesca.

Organizzazioni interprofessionali (OI)

Gli Stati membri possono, sotto il controllo della Commissione, riconoscere quali organizzazioni interprofessionali le associazioni che ne facciano domanda e che raggruppino rappresentanti delle attività di produzione, commercio e trasformazione.

Tale riconoscimento è subordinato a talune condizioni, che riguardano, in particolare, le misure attuabili da parte delle OI (ad esempio, in materia di miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato, ecc.).

Estensione delle disposizioni agli operatori non aderenti

Qualora l'OI sia considerata rappresentativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di un determinato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, rendere obbligatorie per un periodo limitato alcune delle disposizioni nei confronti degli operatori attivi nella regione di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

Le disposizioni per le quali può essere chiesta l'estensione devono soddisfare determinate condizioni e vertere su uno dei seguenti aspetti: informazione sulla produzione e sul mercato, regole di produzione più restrittive della normativa comunitaria e nazionale in materia, elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria o con le norme di commercializzazione.

Regime dei prezzi e degli interventi

Per garantire l’approvvigionamento del mercato in prodotti della pesca, la Comunità ha istituito un sistema volto a:

Tale sistema si basa su un regime di prezzi che, una volta applicato, attiva dei meccanismi d'intervento finanziario.

L'elemento di base per la definizione di tali meccanismi è il prezzo di orientamento , che viene fissato dal Consiglio per taluni prodotti prima dell'inizio della campagna di pesca. Tale prezzo è calcolato sulla media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti durante le tre campagne di pesca precedenti e tenendo conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.

Al fine di assicurare un reddito minimo ai pescatori, le OP possono ritirare dal mercato i prodotti della pesca qualora i prezzi scendano al di sotto di un determinato livello. Tale livello, denominato prezzo di ritiro comunitario , viene fissato annualmente dalla Commissione per ciascun tipo di prodotto commercializzato. Esso è calcolato in funzione del prezzo di orientamento (non deve superare il 90 % di detto prezzo) nonché della freschezza, della taglia e della presentazione del prodotto. Quando i prezzi calano e si attivano i meccanismi di intervento, le OP concedono un'indennità ai propri membri.

Ritiri comunitari

I pesci ritirati definitivamente dal mercato possono beneficiare di una compensazione finanziaria concessa alle OP, purché vengano rispettate alcune condizioni:

La destinazione dei prodotti ritirati dal mercato è stabilita dall'OP in modo da non ostacolare il normale smercio della produzione. I prodotti ritirati sono destinati ad enti assistenziali, alla fabbricazione di alimenti per animali o ad altri fini non alimentari.

Operazioni di riporto

Per i prodotti soggetti al regime del prezzo di ritiro, le operazioni di trasformazione e ammasso ai fini del consumo umano possono essere decise se i prodotti risultano particolarmente idonei a essere smerciati in tali condizioni. Tali prodotti devono essere trasformati osservando condizioni rigorose, in modo da garantire un livello di qualità tale da consentire la loro reimmissione sul mercato, a seconda dei criteri stabiliti per ciascuna specie.

L'aiuto al riporto non può essere superiore alle spese tecniche di trasformazione e magazzinaggio né alle spese finanziarie, valutate forfettariamente. I metodi di trasformazione autorizzati sono il congelamento, la salatura, l'essiccazione, la marinatura, la cottura e la pastorizzazione, combinati, se del caso, con la filettatura, il taglio e l'asportazione della testa. Il periodo minimo di magazzinaggio è di 5 giorni.

Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori

Alcuni prodotti della pesca che rappresentano una componente significativa del reddito dei produttori a livello regionale o locale non possono essere inclusi nel regime del prezzo di ritiro comunitario in quanto, da un lato, vi sono consistenti disparità di prezzi sul mercato degli Stati membri o delle regioni e, dall'altro lato, il livello di produzione globale di tali prodotti sul mercato comunitario risulta troppo debole.

Per ovviare a tale inconveniente, il sistema di ritiri e riporti effettuati autonomamente prevede la concessione di un aiuto forfettario alle OP che ritirano tali prodotti dal mercato a titolo permanente o provvisorio, purché vengano rispettate alcune condizioni. I prezzi da rispettare sono fissati autonomamente dalle OP. Sono stabiliti massimali per i quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario (10 % delle quantità messe in vendita durante la campagna di pesca) e del ritiro autonomo (5 %).

Ammasso privato

L'aiuto all'ammasso privato è concesso per taluni prodotti congelati a bordo delle navi che non possono essere commercializzati al prezzo di vendita comunitario stabilito dalla Comunità prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca. Tali prodotti sono temporaneamente ritirati dal mercato e immagazzinati per un periodo minimo di 5 giorni. Le condizioni di ammasso e reimmissione sul mercato devono essere tali da consentire il mantenimento ed il rispetto delle norme di qualità.

La concessione dell'aiuto è autorizzata fino ad un limite massimo del 15 % dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita da un'organizzazione di produttori. Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei prodotti congelati.

Disposizioni specifiche relative ai tonnidi (tonno, palamita, ecc.)

La pesca del tonno consente di approvvigionare in primo luogo l'industria conserviera. Il regime dell'organizzazione del mercato è, di conseguenza, incentrato su tale forma di commercializzazione.

Il Consiglio fissa un prezzo alla produzione comunitario per le diverse specie di tonnidi, sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti durante le tre campagne di pesca precedenti.

Quando il prezzo medio del tonno sul mercato comunitario e il prezzo d'importazione si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitario, alle OP può essere concessa un'indennità compensativa, il cui importo viene stabilito dalla Commissione.

Regime degli scambi con i paesi terzi

Per garantire l'approvvigionamento dell'industria comunitaria di trasformazione, i dazi doganali per alcuni prodotti (merluzzo d'Alaska, merluzzo bianco, hoki, surimi, ecc.) sono sospesi, totalmente o parzialmente, per un periodo indeterminato.

Prezzo di riferimento

Al fine di evitare perturbazioni del mercato dovute a offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi, l'importazione di taluni prodotti sul territorio doganale della Comunità è possibile soltanto mediante il rispetto di un prezzo di riferimento stabilito annualmente dalla Commissione.

Misure di salvaguardia

Se, a seguito di circostanze eccezionali, il mercato comunitario subisce, o rischia di subire, gravi perturbazioni e i prezzi crollano, possono essere applicate misure di salvaguardia negli scambi con i paesi terzi fino al ritorno alla situazione di normalità.

Misure di emergenza

Quando, per uno o più prodotti, sul mercato comunitario si constatano rialzi dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento, il Consiglio adotta le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Parità di accesso alle infrastrutture

Gli Stati membri assicurano alle navi battenti bandiera di uno di essi parità di condizioni di accesso ai porti e agli impianti, nonché a tutte le attrezzature.

Controllo, sorveglianza e attuazione

Gli Stati membri e la Commissione predispongono i necessari sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, i cui costi sono parzialmente a carico del bilancio comunitario.

Per prevenire e reprimere le frodi gli Stati membri procedono regolarmente a controlli, ad esempio, presso i beneficiari degli aiuti finanziari.

La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 104/2000

1.1.2001(1.1.2002per l'articolo 4 che riunisce le disposizioni relative all'informazione dei consumatori)

-

GU L 17, 21.1.2000

Atto(i) modificativo(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea (UE) della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all’articolo 20 dell'atto di adesione – 7. Pesca

1.5.2004

-

GU L 236, 23.9.2003

Regolamento (CE) n. 1759/2006

2.12.2006

-

GU L 335, 1.12.2006

Regolamento UE n. 1258/2010

1.1.2011

-

GU L 343, 29.12.2010

ATTI COLLEGATI

Regime dei prezzi

125/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2011, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Regolamento (UE) n. 124/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2011, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Regolamento (UE) n. 123/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi unionali di vendita dei prodotti della pesca elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Regolamento (UE) n. 122/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi unionali di ritiro e di vendita dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Regolamento (UE) n. 121/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2011 [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Regolamento (UE) n. 120/2011 della Commissione, dell’11 febbraio 2011, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2011 [Gazzetta ufficiale L 38 del 12.2.2011].

Organizzazioni di produttori

Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell’acquicoltura.

Elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore della pesca e dell'acquicoltura il cui riconoscimento è stato terminato nel 2010 .

Applicazione della legislazione

Relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 [COM(2006) 558 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione segnala che l'attuazione di piani di cattura da parte delle OP ha consentito di ridurre considerevolmente i livelli di intervento, mentre gli interventi sono andati a vantaggio più delle operazioni di riporto che dei dispendiosi ritiri dei prodotti della pesca. L'introduzione delle OI non ha invece riscontrato lo stesso successo, probabilmente a causa di una cooperazione insufficiente tra i diversi operatori della catena di commercializzazione. Un'altra constatazione è che il mercato europeo è in fase di piena evoluzione. I prezzi del mercato non seguono le tendenze dei costi di produzione, per cui diventa più difficile garantire un equo tenore di vita ai produttori. Il mercato comunitario è sempre più dipendente dalle importazioni dai paesi terzi per riuscire a soddisfare la domanda dei consumatori e dell'industria di trasformazione.

Ultima modifica: 30.08.2011