2000 – 2006: Sostegno allo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

I programmi di sostegno allo sviluppo rurale svolgono un ruolo importante per la coesione territoriale, economica e sociale. A tal fine l'Unione europea ha istituito il presente quadro comunitario di sostegno che ha contribuito allo sviluppo rurale nel periodo dal 2000 al 2006. A partire dal 2007 il presente regolamento è stato sostituito da un nuovo quadro normativo che lascia comunque in essere fino al 2010 le disposizioni relative al sostegno a favore delle zone svantaggiate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Campo di applicazione

Il regolamento istituisce il quadro comunitario di sostegno uno sviluppo rurale sostenibile per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2007. Esso accompagna e integra gli altri strumenti della politica agricola comune (PAC) e della politica strutturale comunitaria.

Le misure di sviluppo rurale ammissibili a titolo del regolamento sono suddivise in due gruppi:

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RIFORMA DELLA PAC 1992

Prepensionamento

Si può concedere un aiuto agli imprenditori agricoli di oltre 55 anni, che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile e che decidono di cessare ogni attività agricola a fini commerciali dopo aver esercitato l'attività agricola almeno nei dieci anni che precedono la cessazione. Altrettanto dicasi per i lavoratori agricoli della stessa età ed iscritti a un regime di previdenza sociale che hanno dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, in qualità di collaboratori familiari o salariati agricoli.

Lo scopo di tali aiuti è procurare agli imprenditori agricoli anziani un reddito sufficiente, nonché favorire, a seconda della redditività dell'azienda, la loro sostituzione o il riorientamento delle superfici agricole verso usi extra-agricoli (ad esempio silvicoltura, creazione di riserve biologiche, ecc.). In tal modo, gli imprenditori cedenti possono ricevere fino ad un massimo di 15.000 euro all'anno (per un massimo di 150.000 euro in totale) fino ai 75 anni. Se percepiscono già una pensione di anzianità da uno Stato membro, l'aiuto si trasformerà in un'integrazione della pensione. Per i lavoratori agricoli, l'aiuto può arrivare a 3.500 euro all'anno (per un massimo di 35.000 euro in totale) fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Se l'imprenditore agricolo viene sostituito, il rilevatario agricolo deve rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, possedere competenze sufficienti nonché continuare a migliorare la redditività dell'azienda per almeno cinque anni.

Misure agroambientali e benessere degli animali

È prevista la concessione di un aiuto agli agricoltori che utilizzano metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) o al benessere degli animali per contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento. Tale aiuto promuove le forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela dell'ambiente e la pianificazione agricola ambientale, l'estensivizzazione delle forme di produzione agricola, la conservazione di spazi coltivati ad alto valore naturale e la salvaguardia del paesaggio.

Per beneficiare di tale aiuto, gli agricoltori sottoscrivono impegni, della durata minima di cinque anni, a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali. Tali impegni devono andare oltre la mera applicazione delle normali buone pratiche e fornire servizi che né le misure di sostegno al mercato né le indennità compensative sono in grado di offrire.

Gli aiuti erogati sono calcolati in funzione del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi e dell'incentivo finanziario necessario all'adempimento degli impegni agroambientali nonché in funzione degli investimenti non produttivi. Tuttavia, essi non possono oltrepassare: 600 euro/ettaro per le colture annue, 900 euro/ettaro per le colture perenni specializzate, 450 euro/ettaro per l'utilizzo non agricolo dei terreni, 500 euro/capo di bestiame per il benessere degli animali (200 euro nel caso di razze locali minacciate di abbandono).

Qualità alimentare

Il sostegno ai metodi di produzione agricola migliora la qualità dei prodotti destinati al consumo umano. L'obiettivo è fornire garanzie ai consumatori e creare un valore aggiunto. Ne beneficiano gli agricoltori che partecipano su base volontaria a regimi di qualità comunitari o nazionali previsti dalla legislazione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, sulle attestazioni di specificità, sul modo di produzione biologica, sui vini di qualità. Tali regimi di qualità consentono una tracciabilità completa e precisano le specificità del prodotto finale, assicurandosi che siano rispettate.

Della durata massima di cinque anni, il sostegno alla qualità alimentare è un aiuto finanziario annuo la cui entità non supera 3 000 euro per azienda. La determinazione dell'importo dipende dai costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità.

È previsto altresì un sostegno alle associazioni di produttori per azioni di formazione, promozione e pubblicità dirette ai consumatori, per un massimo del 70% del costo ammissibile dell'azione.

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Agli agricoltori delle zone svantaggiate (svantaggi naturali) possono essere erogate indennità compensative intese a garantire la continuità e la sostenibilità delle aziende agricole, la conservazione dello spazio naturale e il rispetto dei requisiti in materia di ambiente. Gli agricoltori che beneficiano di tali indennità si impegnano a proseguire la loro attività per almeno cinque anni all'interno di una zona svantaggiata. ricorrendo alle normali buone pratiche agricole, compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente, di conservare lo spazio naturale e di applicare sistemi di produzione agricola sostenibili. In questo spirito, gli agricoltori saranno esclusi dal beneficio delle indennità compensative qualora sia riscontrata nell'azienda la presenza di residui di sostanze vietate o di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente.

Il livello delle suddette indennità deve essere sufficiente per contribuire efficacemente a compensare svantaggi esistenti e tale da evitare compensazioni eccessive. Esso sarà quindi modulato, in una forcella che va dai 25 ai 250 euro per ettaro di superficie agricola, in funzione degli obiettivi di sviluppo della regione, degli svantaggi naturali, dei problemi ambientali e del tipo di azienda. Sono previste indennità compensative di importo superiore al massimale purché, per livello di programmazione, la media di tutte le indennità erogate non sia superiore al massimale. Per l'erogazione, gli Stati membri possono combinare diversi programmi regionali.

Le zone svantaggiate comprendono:

Nel limite del 10% della superficie di uno Stato membro, alcune zone geografiche possono essere assimilate a zone svantaggiate perché la protezione dell'ambiente, la conservazione dello spazio naturale, la vocazione turistica o la protezione delle coste in queste regioni giustificano il mantenimento di un'attività agricola.

Rispetto delle norme

È prevista la concessione di un aiuto per l'adeguamento degli agricoltori alle norme comunitarie vincolanti in materia di ambiente, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro.

Nel caso di norme nazionali di nuova introduzione e derivanti dalla legislazione comunitaria, è possibile un aiuto temporaneo e parziale. Concesso come aiuto forfetario decrescente con un massimale di 10 000 euro annui per azienda, esso è valido per una durata massima di cinque anni a decorrere dall'applicabilità di dette norme. Per quanto attiene alle direttive europee attuate in modo scorretto in uno Stato membro, la durata massima di cinque anni prende avvio dal 28 ottobre 2003.

Gli agricoltori possono avvalersi dei servizi di consulenza agricola definiti nel regolamento (CE) n. 1782/2003. In tal caso, l'importo totale del sostegno concesso non può oltrepassare l'80% dei costi ammissibili e in nessun caso 1 500 euro.

MISURE DI AMMODERNAMENTO E DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Investimenti nelle aziende agricole

Un sostegno agli investimenti è concesso nelle aziende agricole al fine di migliorare i redditi, le condizioni di vita, di lavoro e di produzione degli agricoltori. Detti investimenti devono essere finalizzati a ridurre i costi di produzione, a migliorare o diversificare le attività di produzione, ad eccezione di quelle che non trovano sbocchi sul mercato, nonché a migliorare la qualità dei prodotti, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali.

Il sostegno agli investimenti è concesso soltanto ad aziende che siano economicamente redditizie, che rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possieda competenze adeguate. Le condizioni relative all'aiuto agli investimenti devono essere soddisfatte al momento in cui viene presa la decisione individuale di concedere il sostegno. Se gli investimenti sono realizzati allo scopo di rispettare le norme di nuova introduzione, gli agricoltori possono beneficiare di un aiuto e di una proroga.

Benché il valore totale degli aiuti non possa superare il 40% dell'investimento, il limite é fissato al 50% nelle zone svantaggiate. Nel caso di giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni, tali percentuali possono raggiungere rispettivamente il 50% e il 60% per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'insediamento.

Insediamento dei giovani agricoltori

Gli aiuti ai giovani agricoltori vengono concessi ai capi azienda che non hanno ancora compiuto 40 anni, che possiedono competenze sufficienti, che si insediano per la prima volta. Occorre che la loro azienda sia economicamente redditizia e che rispetti i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali.

Gli aiuti consistono in un premio unico fino ad un massimo di 25 000 euro oppure in un abbuono di interessi sui prestiti contratti per l'insediamento. In tal caso, l'importo dell'abbuono non può essere superiore al valore del premio unico, tranne nel caso di giovani agricoltori che si avvalgono di servizi di consulenza agricola per un periodo di tre anni, per i quali è fissato comunque un limite di 30 000 euro.

Formazione professionale

Il sostegno alla formazione professionale è finalizzato a migliorare le conoscenze e le competenze professionali degli agricoltori e delle persone impegnate in attività agricole e forestali per consentire loro di riorientare la produzione, di applicare metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente, con la conservazione e la salvaguardia del paesaggio e con le norme applicabili in materia di igiene e benessere degli animali, nonché di gestire in maniera più redditizia le aziende.

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Le imprese che dimostrano una redditività economica e sono conformi ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, possono beneficiare di un sostegno agli investimenti destinato a facilitare il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Anche le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di un aiuto e di una proroga per conformarsi a norme minime di nuova introduzione. Lo scopo è di aumentare la competitività ed il valore aggiunto di tali prodotti migliorandone la presentazione, razionalizzando i circuiti di trasformazione e di commercializzazione, orientando la produzione verso nuovi sbocchi, mettendo a punto e applicando nuove tecnologie, controllando la qualità e le condizioni sanitarie, innovando e proteggendo l'ambiente. È tuttavia escluso il sostegno agli investimenti destinati al commercio al minuto, nonché alla commercializzazione o alla trasformazione dei prodotti provenienti dai paesi terzi.

Il valore del sostegno comunitario è limitato al 50% dell'investimento nelle regioni dell'obiettivo 1 e al 40% nelle altre regioni. Esso deve, comunque, contribuire al miglioramento della situazione del settore agricolo di base.

Silvicoltura

Nel quadro degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale e dei programmi forestali degli Stati membri, può essere concesso un sostegno ai privati ovvero ai comuni, o a loro rispettive associazioni, proprietari di foreste. Gli aiuti riguardano:

Per le zone forestali a medio o alto rischio di incendio, le misure devono rispettare i piani nazionali conformemente alla legislazione europea sulla protezione delle foreste.

Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

Viene accordato un sostegno comunitario anche ad attività che non rientrano nell'ambito di d'applicazione delle misure sopraccitate ma che sono legate alla riconversione ed al miglioramento delle attività agricole. Si tratta, principalmente, della ricomposizione fondiaria, dell'istituzione dei servizi di consulenza agricola, della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, dello sviluppo dei servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, del rinnovamento dei villaggi e della protezione del patrimonio, dell'incentivazione di attività turistiche e artigianali, della gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte di partenariati locali.

Nei dieci nuovi Stati membri, la ricomposizione fondiaria può essere oggetto di un sostegno finanziario. Diversamente, è previsto un aiuto per consentire agli agricoltori di rispettare una norma europea fissata prima della data di adesione (1° maggio 2004) e vincolante a partire da detta data o da una data successiva. Questa possibilità è limitata ai primi tre anni del periodo di sostegno, entro i limiti di un massimale annuo di 25 000 euro per azienda.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Sostegno del FEAOG

Un importo compreso fra 4 300 e 4 370 milioni di euro sarà stanziato annualmente a favore delle misure di sviluppo rurale e di accompagnamento nel periodo 2000-2006. Tali misure sono finanziate dalla sezione Garanzia o dalla sezione Orientamento del FEAOG, a seconda del contesto regionale in cui esse si iscrivono. Così, il FEAOG-Garanzia finanzia gli aiuti al prepensionamento, alle zone svantaggiate o soggette a vincoli ambientali, alle misure agroambientali, al benessere degli animali, alla qualità alimentare ed alle misure di imboschimento delle superfici agricole. Le altre misure di sviluppo rurale sono finanziate dal FEAOG-Orientamento nelle zone dell'obiettivo 1 e dal FEAOG-Garanzia al di fuori di tale obiettivo. La Commissione potrà estendere l'ambito d'applicazione delle misure che possono essere finanziate dal FEAOG-Orientamento e proporre il finanziamento di studi legati alla programmazione da parte del FEAOG-Garanzia.

Infine, sono coperte dal FEAOG anche le misure per l'adeguamento e lo sviluppo delle zone rurali che riguardano il rinnovamento e lo sviluppo dei villaggi, la protezione e il mantenimento del patrimonio rurale, la diversificazione delle attività agricole e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura, a condizione che non siano finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro degli Obiettivi 1 e 2 o delle zone in transizione.

Compatibilità e coerenza

Le misure di sviluppo rurale devono essere compatibili con la normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie. Tale coerenza è particolarmente importante per quanto riguarda le disposizioni della PAC a favore delle organizzazioni comuni di mercato e delle misure relative alla qualità agricola e alla sanità. Non è concesso alcun aiuto a titolo di questo regolamento alle misure a favore di progetti di ricerca per l'eradicazione di epizoozie.

Inoltre, una misura che usufruisce di un finanziamento a titolo del presente regolamento non può beneficiare di un altro regime di sostegno comunitario. Allo stesso tempo, una misura incompatibile con uno dei requisiti fissati dal presente regolamento non potrà beneficiare di pagamenti nemmeno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitario.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri a titolo dello sviluppo rurale, essi devono rispettare il regime comunitario degli aiuti di Stato per l'agricoltura entro i limiti previsti dal Consiglio nei regolamenti e nelle direttive agricole (al di fuori di detti limiti gli aiuti di Stato devono essere notificati dagli Stati membri ed approvati dalla Commissione), nonché le disposizioni comunitarie sullo sviluppo rurale. Pertanto:

Copertura geografica e programmazione

Affinché tutte le regioni rurali della Comunità siano prese in considerazione dalla politica di sviluppo rurale, si prevede l'inserimento delle misure del presente regolamento nei seguenti piani pluriennali:

Questi piani di sviluppo rurale poggiano su piani definiti dagli Stati membri al livello geografico più appropriato per un periodo di sette anni (2000-2006). Essi comprendono: una descrizione della situazione rurale attuale, una descrizione della strategia proposta, una valutazione dell'impatto previsto, una descrizione della pianificazione finanziaria, una descrizione delle misure previste comprese quelle agroambientali, i dati relativi ai necessari studi e provvedimenti tecnici, l'indicazione delle autorità responsabili e le disposizioni che consentano di attuare efficacemente il piano. Gli Stati hanno presentato i piani di sviluppo rurale alla Commissione entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento e la Commissione li ha adottati entro i sei mesi successivi alla loro presentazione.

Disposizioni finanziarie

Le disposizioni del regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune si applicano alle misure di sviluppo rurale, salvo qualche eccezione per le misure coperte dall'obiettivo 2.

Successivamente all'integrazione della pianificazione finanziaria nella programmazione, la Commissione fissa le dotazioni iniziali, ripartite su base annua, concesse agli Stati membri, in base al fabbisogno ed agli sforzi da compiere. Esse possono essere adattate in funzione delle spese effettive e delle revisioni delle spese effettuate dagli Stati membri.

Quanto ai tassi di partecipazione, la Commissione deve contribuire almeno per il 25% delle spese pubbliche ammissibili senza oltrepassare il 50% del costo ammissibile totale. In conformità alla normativa generale sui Fondi strutturali, tale contributo ammonta, nel caso delle misure agroambientali, all'85% nelle zone che rientrano nell'obiettivo 1 e al 60% nelle altre zone. Disposizioni particolari sono previste anche per quanto riguarda gli investimenti capaci di creare entrate.

Sorveglianza e valutazione

Gli Stati membri garantiscono l'efficace sorveglianza dell'applicazione della programmazione dello sviluppo rurale tramite indicatori fisici e materiali fissati di comune accordo con la Commissione e l'eventuale creazione di comitati di sorveglianza. Il risultato di tale sorveglianza sarà trasmesso alla Commissione in relazioni annuali.

Quanto alla valutazione, sono d'applicazione le norme del regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Modalità d'applicazione

Le condizioni di concessione degli aiuti, il calcolo delle indennità, i periodi e le condizioni applicabili saranno precisati successivamente dalla Commissione. Altrettanto dicasi per le disposizioni d'applicazione relative ai piani di sviluppo rurale, la revisione dei programmi, la pianificazione finanziaria, la sorveglianza e la valutazione, la coerenza tra lo sviluppo rurale e le organizzazioni di mercato.

Ulteriori informazioni relative alla riforma della politica agricola comune sono disponibili nella rubrica "sviluppo rurale" del sito della Direzione generale "Agricoltura".

Nel periodo 2000-2006, l'iniziativa comunitaria Leader+ promuove l'attuazione di strategie originali integrate di sviluppo rurale sostenibile, ponendo l'accento sul partenariato a livello locale e promuove la creazione di una rete di territori rurali.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1257/1999 [adozione n.: CNS/1998/102]

3.7.1999

-

GU L 160 del 26.6.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1783/2003

28.10.2003

-

GU L 270 del 21.10.2003

Regolamento (CE) n. 567/2004

1.5.2004

-

GU L 90 del 27.3.2004

Regolamento (CE) n. 583/2004

1.5.2004

-

GU L 91 del 30.3.2004

Regolamento (CE) n. 2223/2004

25.12.2004

-

GU L 379 del 24.12.2004

Regolamento (CE) n. 1698/2005

22.10.2005

-

GU L 277 del 21.10.2005

See also

Per informazioni supplementari sulla politica dello sviluppo rurale per il periodo 2000–2006 vedere il sito della Direzione generale Agricoltura.

Ultima modifica: 23.08.2007