Libera circolazione delle merci a fini sportivi

La libera circolazione delle merci è uno dei pilastri del mercato unico. Di conseguenza, anche i beni destinati a fini sportivi possono liberamente circolare all'interno dell'Unione europea (UE). Tuttavia, alcuni settori, inclusi gli equidi, le renne da corsa, i tori da combattimento, i cani da slitta e i colombi viaggiatori, continuano ad essere regolamentati, soprattutto per ragioni di pubblica sicurezza o di salute.

Sin dal 1993, il mercato unico si è fondato su quattro libertà, una delle quali è la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea (UE). Quale elemento essenziale del mercato unico, l'unione doganale comune ha abolito i controlli alle frontiere interne dell'Unione, creando così un unico spazio commerciale dove le merci possono circolare liberamente. Questo principio di libera circolazione delle merci è sancito dagli articoli 34-35 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vietano le restrizioni sulle importazioni e le esportazioni tra i paesi dell'UE. Il movimento dei cavalli e di altri animali che fanno parte e svolgono un ruolo negli sport all’interno dell'Unione, continua ad essere disciplinato a livello di UE.

Libera circolazione dei cavalli

L'UE ha adottato misure che regolano il movimento e il commercio di equidi, con ripercussioni anche sul movimento dei cavalli a fini sportivi.

La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria per la circolazione all'interno dell'UE e per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi. Richiede che gli equidi registrati che circoleranno tra i paesi dell'UE siano identificati per mezzo di un documento di identificazione di cui alla direttiva 90/427/CEE relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi. Tali requisiti di identificazione sono implementati dal regolamento (CE) n. 504/2008/CE. Disposizioni specifiche si applicano agli equidi spediti da paesi europei che sono colpiti dalla peste equina africana.

La direttiva 90/428/CEE regola gli scambi di equini destinati a concorsi e stabilisce le condizioni per la loro partecipazione a concorsi. Si riferisce a tutti i tipi di concorsi e a tutti gli equini, registrati o meno. Le regole relative ai concorsi non possono discriminare tra equini registrati o originari del paese dell'UE in cui si svolge il concorso e gli equini registrati o provenienti da un altro paese dell'UE. La parità di trattamento degli equini deve essere garantita con riguardo a:

Tuttavia, i paesi dell'UE possono fare delle eccezioni a queste regole quando organizzano:

Inoltre, la Commissione ha adottato la decisione 93/195/CEE, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi.

La Commissione ha anche stabilito le norme per l'ammissione temporanea (per un massimo di 89 giorni) di cavalli registrati nella decisione 92/260/CEE. Questa decisione è usata principalmente, ma non esclusivamente, per l'arrivo da e il ritorno ai loro paesi d'origine al di fuori dell'UE di cavalli sportivi.

Ultima modifica: 26.04.2011