Meccanismo delle risorse proprie

Introduzione

Le risorse proprie hanno un peso politico sostanziale. A seconda della loro provenienza, si configura il rapporto fra i cittadini, fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie e si pone il problema dell'autonomia finanziaria delle Comunità. Per la Comunità, il dibattito sulle risorse proprie è parte del dibattito generale sul futuro dell'integrazione europea, che oppone due visioni antitetiche: il federalismo e la cooperazione intergovernativa.

La decisione «risorse proprie» del 1970 ha fatto delle Comunità un'organizzazione internazionale diversa dalle altre, il cui finanziamento dipende dai contributi degli Stati membri.

Verso l'autonomia finanziaria dell'UE: contributi nazionali alle risorse proprie

Il trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevedeva un periodo di transizione durante il quale la Comunità economica europea si sarebbe finanziata con contributi nazionali, prima di passare a un sistema di risorse proprie. Il principio era già sancito dall'articolo 201 del trattato: «Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie». Le risorse proprie sono mezzi di finanziamento propri e indipendenti dagli Stati membri e si definiscono come entrate definitivamente assegnate alla Comunità per finanziare il suo bilancio, che le spettano di diritto senza che occorra un'ulteriore decisione delle autorità nazionali.

Gli Stati membri hanno quindi l'obbligo di effettuare tali versamenti alla Comunità per il bilancio.

Nel 1965, di fronte all'opposizione francese falliva il primo tentativo di attribuire alla Comunità «risorse proprie per natura» (dazi doganali e prelievi agricoli) derivanti dall'attuazione delle politiche comunitarie (unione doganale e politica agricola comune), fallimento che è sfociato nel «compromesso di Lussemburgo». Il periodo di transizione che doveva precedere il passaggio, nel 1966, a un finanziamento in grado di attribuire maggiore autonomia alla Comunità non fu quindi rispettato. Tale svolta fu invece decisa dai capi di Stato e di governo riuniti all'Aia nel 1969 e desiderosi di dare nuovo impulso alla Comunità dopo un periodo difficile. Il Consiglio avrebbe adottato in breve tempo una decisione che attribuiva alle Comunità (riunite dal trattato di fusione dell'8 aprile 1965) risorse proprie destinate a coprire tutte le spese. La decisione del 21 aprile 1970 segnava quindi il passaggio dai contributi nazionali, mezzo di controllo per gli Stati membri sulle politiche varate dalle Comunità, a un finanziamento autonomo mediante risorse proprie «tradizionali» (prelievi agricoli, dazi doganali) e un'entrata IVA, basata per l'appunto sull'imposta sul valore aggiunto.

La provenienza delle risorse proprie

Le risorse proprie tradizionali sono considerate risorse proprie «per natura», poiché si tratta di entrate prelevate nel quadro delle politiche comunitarie e non già provenienti dagli Stati membri e calcolate come contributi nazionali. Le risorse proprie sono costituite attualmente da dazi doganali, diritti agricoli, contributi zucchero, aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo (RNL).

La risorsa RNL risulta dall'applicazione a una base imponibile, rappresentante la somma dei redditi nazionali lordi ai prezzi di mercato, di un'aliquota da fissare ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è funzione dello scarto fra le spese e la somma di tutte le altre risorse di bilancio. La risorsa RNL costituisce la chiave di volta in quanto non solo finanzia la maggior parte del bilancio, ma determina anche il livellamento dell'imponibile IVA, la ripartizione del finanziamento della compensazione britannica e il massimale dell'importo globale delle risorse che la Comunità può percepire.

Le risorse proprie sono accreditate ogni mese all'Unione dagli Stati membri su un conto "risorse proprie" acceso dalla Commissione, di norma presso la banca centrale nazionale. Le risorse proprie tradizionali sono iscritte ogni mese, man mano che vengono riscosse. Le risorse IVA e RNL, invece, sono messe a disposizione della Commissione il primo giorno feriale di ogni mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo previsto nel bilancio comunitario. Per il fabbisogno specifico delle spese agricole, tuttavia, la Commissione può chiedere agli Stati membri di anticipare di uno o due mesi nel primo trimestre l'iscrizione delle somme previste come risorse IVA e/o RNL ()

Altre entrate

Il bilancio non è finanziato interamente con le risorse proprie, ma vi concorrono anche imposte e prelievi effettuati sui redditi del personale, interessi bancari, contributi dei paesi terzi ad alcuni programmi comunitari (nel settore della ricerca, ad esempio), rimborsi di aiuti comunitari non utilizzati, interessi di mora e il saldo dell'esercizio precedente.

L'eccezione britannica

Il Consiglio di Fontainebleau ha deciso nel 1984 di introdurre la compensazione britannica, attraverso la quale il Regno Unito riceve una compensazione pari allo 0,66% del suo saldo netto negativo. Il finanziamento della compensazione versata al Regno Unito è ripartito tra gli altri Stati membri proporzionalemnte alla loro quota del RLS, tranne la Germania, l'Austria, i Paesi Bassi e la Svezia, la cui parte è ridotta di tre quarti. Questo onere è ridistribuito tra gli altri ventidue Stati membri.

See also

Ultima modifica: 04.09.2007