Protocollo contro la tratta di persone
SINTESI DI:
Decisione 2006/618/CE relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato
Decisione 2006/619/CE relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?
PUNTI CHIAVE
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Gli obiettivi del protocollo sono:
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prevenire e combattere la tratta transnazionale di persone*, in particolare donne e bambini*, da parte di gruppi della criminalità organizzata;
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proteggere e assistere le vittime di sfruttamento*;
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promuovere la cooperazione tra i paesi in questo settore.
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Ciascun paese firmatario deve adottare norme e altre misure necessarie per rendere penalmente perseguibili gli atti definiti come tratta di persone, anche nel caso di complicità in tali atti.
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Le controversie tra i firmatari in merito all’interpretazione o all’applicazione del protocollo devono essere risolte per via negoziale e, in mancanza di ciò, da un arbitrato.
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Qualora la controversia sia oggetto di arbitrato e non sia stato concordato un accordo entro sei mesi, ciascuna delle parti può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia.
Prevenire la tratta di persone
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I paesi firmatari dovrebbero adottare misure per prevenire e combattere la tratta di persone, in collaborazione con le organizzazioni della società civile. Tali misure possono includere campagne di informazione e dei media e iniziative sociali ed economiche.
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È altresì importante affrontare i fattori che rendono le persone vulnerabili alla tratta, come la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità, attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale.
Proteggere le vittime
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I paesi firmatari sono tenuti a:
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proteggere laprivacy e l’identità delle vittime della tratta;
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fornire loro le informazioni sul tribunale competente e sulle procedure amministrative;
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provvedere al loro recupero fisico, psicologico e sociale, ad esempio provvedendo all’alloggio, a cure appropriate, all’occupazione, alle opportunità di istruzione e di formazione;
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permettere alle vittime della tratta di rimanere nei propri territori, temporaneamente o permanentemente, prendendo in considerazione i fattori umanitari e caritatevoli;
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aiutare le vittime a ritornare al proprio paese d’origine e a raggiungere un altro paese, nel rispetto della loro sicurezza.
Scambio di informazioni e cooperazione
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I servizi competenti dei paesi firmatari si impegnano a scambiarsi informazioni su alcuni aspetti, tra cui:
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i tipi di documenti di viaggio utilizzati ai fini della tratta di persone;
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i mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi della criminalità organizzata per questo scopo.
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I paesi si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione tra i rispettivi servizi di controllo delle frontiere.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?
A decorrere dal 24 luglio 2006.
CONTESTO
La convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000, è entrata in vigore il 23 settembre 2003.
Essa è composta da tre protocolli:
* TERMINI CHIAVE
Tratta di persone: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone mediante la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra persona a scopo di sfruttamento.
Minore: persona al di sotto dei 18 anni di età.
Sfruttamento: sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, asservimento o prelievo di organi.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione 2006/618/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pagg. 44-50)
Decisione 2006/619/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pagg. 51-58)
Ultimo aggiornamento: 13.12.2016