Promozione del diritto umanitario internazionale: linee guida
L’Unione europea illustra una serie di orientamenti volti a promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale nelle sue relazioni con i paesi terzi.
ATTO
Linee guida dell’Unione europea concernenti la promozione del diritto umanitario internazionale [Gazzetta ufficiale C 327 del 23.12.2005].
SINTESI
Fondata sui principi di libertà e rispetto dei diritti dell’uomo e sullo Stato di diritto, l’Unione europea (UE) si prefigge in particolare di promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale.
Le linee guida intendono descrivere gli strumenti che l’UE, attraverso i suoi organi e le sue istituzioni, può utilizzare per promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale da parte dei paesi terzi e dei soggetti non statuali che operano in tali paesi.
Il diritto umanitario internazionale
Il diritto umanitario internazionale, detto anche diritto dei conflitti armati o diritto di guerra, è volto a tutelare persone che non partecipano alle ostilità o non vi sono più direttamente coinvolte, con lo scopo di stabilire altresì limitazioni per quanto concerne mezzi e metodi bellici. Basato su convenzioni internazionali e sul diritto internazionale consuetudinario, il diritto umanitario internazionale è applicabile a qualunque conflitto armato, internazionale o non, nonché alle situazioni di occupazione derivanti da un conflitto armato.
Tale caratteristica lo distingue dal diritto internazionale in materia di diritti dell’uomo, che invece si applica a qualunque persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato sia in tempo di pace sia durante un conflitto armato. Tali norme, tuttavia, possono ambedue applicarsi a una specifica situazione.
Alcune violazioni gravi del diritto umanitario internazionale sono definite crimini di guerra. In tali casi, gli individui assumono una responsabilità personale. Gli Stati devono vigilare affinché gli autori presunti di siffatti crimini siano giudicati dinanzi a una giurisdizione nazionale o internazionale (Corte penale internazionale - CPI).
Linee guida operative
Per attuare azioni concrete, le linee guida prevedono relazioni, valutazioni e raccomandazioni a livello di interventi da intraprendere, e segnatamente:
- l’individuazione dei casi in cui il diritto umanitario internazionale è applicabile da parte delle sedi competenti dell’UE. Ciò implica consultazioni con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e con le Nazioni Unite, nonché il sostegno dei servizi della Commissione internazionale umanitaria per l’accertamento dei fatti (IHFFC). Ove del caso, in tali sedi si devono definire e raccomandare azioni destinate a promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale;
- l’inserimento della valutazione della situazione in materia di diritto umanitario internazionale nelle relazioni su uno Stato o un conflitto da parte dei capi delle missioni e delle operazioni civili dell’UE, dei suoi comandanti di operazioni militari e dei suoi rappresentanti speciali. Ove possibile, tali relazioni dovrebbero anche contenere un’analisi e una serie di proposte relativamente alle misure che l’UE potrebbe eventualmente adottare;
- l’informazione del gruppo “Diritto internazionale pubblico” del Consiglio in merito alle situazioni che possono sfociare in un conflitto armato. Se necessario, il gruppo COJUR potrebbe essere incaricato di presentare proposte per future azioni dell’UE.
Al fine di promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale, l’UE dispone di vari mezzi di azione nell’ambito delle proprie relazioni con i paesi terzi:
- il dialogo politico, sia nel quadro di conflitti armati che in tempo di pace;
- le dichiarazioni politiche di carattere generale, che sottolineano la necessità di garantire il rispetto del diritto umano internazionale;
- le proteste e le dichiarazioni pubbliche, per condannare le violazioni del diritto umanitario internazionale nell’ambito di un conflitto;
- le misure restrittive e le sanzioni nei confronti delle parti coinvolte in un conflitto;
- la cooperazione con altri organismi internazionali, e segnatamente le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali interessate e il CICR;
- le operazioni di gestione di crisi, specialmente attraverso la raccolta di informazioni utili alla CPI o nell’ambito di altre indagini su crimini di guerra;
- la promozione da parte dell’UE della lotta all’impunità affinché i crimini di guerra non restino impuniti e gli Stati terzi siano incoraggiati ad adottare misure di diritto penale che puniscano le violazioni del diritto umanitario internazionale;
- la formazione e l’educazione in materia di diritto umanitario internazionale, specialmente per gli agenti dei servizi repressivi e il personale militare, nonché il finanziamento di programmi di formazione ed educazione in materia di diritto umanitario internazionale nei paesi terzi;
- la concessione di licenze di esportazione di armamenti verso un paese importatore. Il codice di condotta dell’UE concernente l’esportazione di armamenti prevede che la concessione di una licenza verso un paese importatore debba essere subordinata all’analisi del rispetto del diritto umanitario internazionale da parte del paese in questione.
Contesto
Le presenti linee guida integrano la posizione comune del Consiglio relativamente alla CPI, nonché le linee guida e gli orientamenti dell’UE in materia di dialogo sui diritti dell’uomo, la tortura, i minori coinvolti in conflitti armati e i difensori dei diritti dell’uomo [FR].
Ultima modifica: 10.06.2008