Difensori dei diritti umani — il sostegno dell’UE

 

SINTESI DI:

Articolo 2 Trattato dell’Unione Europea

Orientamenti dell’UE sul sostegno ai difensori dei diritti umani

QUAL È LO SCOPO DELL'ARTICOLO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E GLI ORIENTAMENTI SUI DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI?

PUNTI CHIAVE

Di seguito sono riportati gli aspetti più importanti delle linee guida:

CONTESTO

I difensori dei diritti umani svolgono un ruolo chiave:

Tuttavia, i difensori dei diritti umani sono spesso obiettivi di aggressioni e minacce: questo il motivo per cui è importante garantirne la sicurezza e la protezione.

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

I difensori dei diritti umani: gruppi o organizzazioni che promuovono e proteggano in modo pacifico i diritti umani universalmente riconosciuti, cioè i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, compresi i diritti degli individui appartenenti ai popoli indigeni.
missioni dell’UE: ambasciate e consolati dei paesi e delle delegazioni dell’UE.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato dell’Unione Europea— Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202, 7.6.2016, pag. 17)

Garanzia della protezione – Orientamenti dell’Unione europea sui difensori dei diritti umani, Consiglio dell’UE (affari esteri), 2008

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) No 235/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77, 15.3.2014, pag. 85-94)

Ultimo aggiornamento: 28.07.2017