Programma «Hercule»

La Comunità europea ha istituito il programma «Hercule» per la promozione di azioni nel settore della tutela dei suoi interessi finanziari.

ATTO

Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma HERCULE») [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Il programma «Hercule» è stato istituito dalla decisione n. 804/2004/CE per il periodo 2004-2006. Con la decisione n. 878/2007/CE tale programma è stato prorogato per il periodo 2007-2013.

HERCULE (2004-2006)

Con una dotazione finanziaria di circa 12 milioni di EUR, il programma «Hercule» aveva come obiettivo il sostegno alle seguenti attività:

L’importo di una sovvenzione non poteva superare i seguenti tassi:

Inoltre, l'importo di una sovvenzione al funzionamento, che aveva lo scopo di finanziare i costi collegati al funzionamento dell’organismo, non poteva superare il 70 % dei costi ammissibili dell'organismo per l'anno civile in cui era assegnata. In caso di rinnovo, la sovvenzione al funzionamento aveva carattere regressivo.

HERCULE II (2007-2013)

Il programma «Hercule II» copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. La dotazione finanziaria per questo periodo è salita a 98,5 milioni di EUR.

Tale programma prevede un finanziamento comunitario per la concessione di sovvenzioni, ma si apre anche agli «appalti pubblici». Le modalità di finanziamento comunitario sono definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come modificato in seguito. Rispetto al programma precedente, la concessione delle sovvenzioni «al funzionamento» non è più possibile. Quindi, le risorse disponibili per il periodo 2007-2013 sono completamente destinate alla promozione di azioni, attraverso le sovvenzioni «di azioni» o di contratti di appalto.

Il programma «Hercule II» punta a:

Il programma «Hercule II» intende moltiplicare e intensificare le azioni contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

Gli organismi che possono ottenere una sovvenzione sono gli stessi del periodo precedente, a condizione che si trovino in uno dei 27 Stati membri, nei paesi dell’EFTA/SEE, conformemente all’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o in uno dei paesi candidati all’adesione all’UE, in base ad un memorandum d’intesa. Inoltre, per quanto riguarda i costi relativi alla partecipazione di rappresentanti, sono anche ammissibili i paesi dei Balcani occidentali, la Russia e i paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (DE) (EN) (FR).

La Commissione valuta le richieste sulla base di criteri quali la concordanza dell’azione proposta con gli obiettivi del programma, il rapporto costi e benefici dell’azione, l’ambito dei destinatari, ecc. Le sovvenzioni non possono però coprire tutti i costi. Non si possono superare i seguenti tassi, ripresi da quelli in vigore per il periodo 2004-2006:

Durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento, la Commissione ha il diritto di effettuare una verifica sull'utilizzo delle sovvenzioni comunitarie. Se del caso, la Commissione potrà decidere di recuperare le sovvenzioni erogate. La Commissione e le persone da essa delegate godono di diritti di accesso agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per effettuare le verifiche. La Corte dei conti e l’OLAF godono degli stessi diritti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 804/2004/CE

1.5.2004

-

L 143 del 30.4.2004,pag. 9

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 878/2007/CE

26.7.2007

-

GU L 193 del 25.7.2007,pag. 18

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See also

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Ultima modifica: 24.09.2007