Il meccanismo di finanziamento delle operazioni militari (Athena)

Istituito nel 2004, Athena è un dispositivo concepito per amministrare il finanziamento dei costi comuni necessari per l’attuazione delle operazioni dell’Unione europea (UE) che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

ATTO

Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena).

SINTESI

Le operazioni con implicazioni nel settore militare o della difesa condotte nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PESC) non possono essere iscritte nel bilancio dell’UE ai sensi dell’articolo 41 del TUE. Tali operazioni sono finanziate dai contributi degli Stati membri. La presente decisione istituisce pertanto un meccanismo di gestione del finanziamento dei costi comuni relativi a tali operazioni. Il meccanismo Athena è senza scopo di lucro ed è dotato della capacità giuridica necessaria per stipulare contratti e, tra le altre cose, stare in giudizio.

Struttura

Il comitato speciale è l’organo decisionale di Athena. Esso è composto dallo Stato membro partecipante. Conformemente al protocollo n. 22, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa alle decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa; non partecipa quindi ad Athena. Inoltre, rappresentanti di Stati terzi e i comandanti delle operazioni possono partecipare al lavoro del comitato, ma non hanno il diritto di voto.

Il comitato speciale è responsabile di esaminare il finanziamento delle operazioni militari da parte di Athena. Esso approva all’unanimità il bilancio e le decisioni finanziarie di Athena.

Athena è composta altresì da tre organi di gestione, sottoposti all’autorità del comitato speciale:

Finanziamento dei costi comuni delle operazioni

Il finanziamento delle operazioni militari dell’UE segue il principio di ripartizione delle spese. Nonostante ciò, la decisione definisce i costi ammissibili al cofinanziamento da parte di Athena a seconda della fase dell’operazione.

L’allegato I della decisione elenca i costi comuni a carico di Athena indipendentemente dal momento in cui sono incorsi (talune spese di missione, spese legale allo stoccaggio dei materiali, ecc.).

L’allegato II elenca i costi comuni a carico di Athena relativi esclusivamente alla fase preparatoria dell’operazione.

L’allegato III elenca i costi comuni sostenuti durante la fase attiva dell’operazione (istituzione dei comandi, costi di trasporto locale, stipendi del personale ingaggiato in loco, ecc.).

L’allegato IV elenca i costi comuni sostenuti durante la fase di liquidazione dell’operazione.

Inoltre, la gestione amministrativa di alcuni costi, che resta responsabilità degli Stati membri che contribuiscono, può essere affidata ad Athena. Spesso si tratta di costi relativi alle spese del personale, alla fornitura di elettricità e di acqua, alla gestione dei rifiuti, ecc.

Stesura del bilancio

L’amministratore sottopone annualmente al comitato speciale (entro il 31 ottobre) il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario successivo. Il bilancio, redatto con l’aiuto del comandante di ciascuna operazione per la parte costi comuni operativi, deve includere:

Nel caso di operazioni militari di reazione rapida dell’Unione, sono previste procedure di prefinanziamento flessibili per raggiungere l’importo di riferimento stabilito dall’amministratore.

Contesto

Nel 2002, il Consiglio ha approvato un primo documento (10155/02) relativo al finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall’Unione. Il 23 febbraio 2004, la decisione 2004/197/PESC ha istituito il meccanismo Athena. Tale decisione è stata modificata a più riprese e poi sostituita dalla decisione 2008/975/PESC. La decisione 2011/871/PESC abroga e sostituisce a sua volta la decisione 2008/975/PESC.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2011/871/PESC

19.12.2011

-

GU L 343 del 23.12.2011

ATTI COLLEGATI

Decisione del Consiglio 2012/768/PESC del 9 marzo 2012 in merito alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia che istituisce un quadro per la partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia alle operazioni di gestione della crisi dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 338 del 12.12.2012].

Decisione del Consiglio 2013/12/PESC del 25 ottobre 2012 in merito alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione della crisi dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L del 12.01.2013].

Decisione del Consiglio del 2014/71/PESC del 18 novembre 2013 in merito alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Cile alle operazioni di gestione della crisi dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 40 dell’11.02.2014].

Decisione del Consiglio 2014/15/UE in merito alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia che istituisce un quadro per la partecipazione della Georgia alle operazioni di gestione della crisi dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 14 del 18.01.2014].

Ultima modifica: 21.04.2014