Accordo sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

Con il presente accordo l'Unione europea e gli Stati Uniti rafforzano e rendono più sicura la loro cooperazione in materia di trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) da parte dei vettori aerei.

ATTO

Decisione del Consiglio 2007/551/PESC/JAI, del 23 luglio 2007, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007)

Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) (Accordo PNR del 2007).

SINTESI

Lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) permette di lottare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, di proteggere gli interessi vitali delle persone e di impedire che taluni individui si sottraggano ai mandati e alle misure cautelari nei loro confronti.

La presente decisione comprende l'accordo, la lettera di accompagnamento del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) e la risposta dell'Unione europea (UE). Applicabile per sette anni, impone ai vettori aerei di trasmettere al DHS i dati PNR dei passeggeri in volo da e per gli Stati Uniti. Il DHS si impegna a sua volta ad assicurare un livello elevato di protezione. La decisione raccomanda l'applicazione di misure di sicurezza per il trasferimento dei dati e chiede alle parti di rispettare i diritti e le libertà fondamentali dei passeggeri.

Tipo di dati PNR raccolti

Il DHS ricava i dati PNR dai vettori aerei, dai biglietti aerei e dai documenti di viaggio. I dati raccolti riguardano:

Dati PNR "delicati"

I dati PNR delicati riguardano l'origine etnica, le opinioni filosofiche, politiche, sindacali o religiose e la salute o la vita sessuale delle persone. Una volta ricevute le informazioni, il DHS filtra i codici e i termini delicati grazie ad un sistema automatizzato e si impegna a non utilizzare questi dati e a cancellarli il più rapidamente possibile.

Tuttavia, se sono in pericolo delle vite umane e nella misura in cui siano stati forniti dal passeggero, il DHS è autorizzato a servirsi dei dati a condizione di tenere un registro degli accessi e di cancellarli entro 30 giorni. È tenuto ad informare la Commissione europea (entro 48 ore) se consulta i dati.

Protezione e trasmissione dei dati PNR

Nella lettera di accompagnamento all'accordo il DHS spiega come assicura la raccolta, l'uso e la conservazione dei dati PNR. Le informazioni sono trattate come dati delicati e riservati. Il DHS può trasmettere i dati alle autorità americane incaricate di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica o della lotta antiterrorismo oppure ai paesi in grado di assicurarne la protezione, ma soltanto per gli stessi scopi per i quali li ha ricevuti (essenzialmente, la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata).

Se i vettori aerei hanno un dispositivo conforme alle esigenze tecniche del DHS, forniranno i dati attraverso un sistema "push". In caso contrario, trasmetteranno i dati con sistema "pull". Spetta ai vettori aerei favorire il passaggio al sistema "push".

Il DHS riceve i dati PNR 72 ore prima di una partenza prevista. Se necessario, può chiedere di riceverli prima, ma si impegna a formulare questo tipo di richiesta in maniera giudiziosa e proporzionata.

Il DHS conserva le informazioni in una banca dati analitica per sette anni. Scaduto questo termine, i dati sono conservati per altri otto anni ma diventano dormienti e non sono più operativi. In questo modo possono essere consultati solo con l'approvazione di un alto funzionario del DHS. Le due parti decideranno quando distruggere i dati PNR. Potranno essere conservati soltanto quelli collegati ad un'inchiesta in corso.

Diritto di accesso e diritto di rettifica

Il DHS estende ai dati PNR in suo possesso le misure di protezione stabilite dalla legge americana sul rispetto della vita privata. In caso di inosservanza della privacy e di divulgazione non autorizzata sono previste quindi sanzioni amministrative, civili e penali.

L'UE, gli Stati Uniti e l'industria aeronautica collaborano affinché i passeggeri siano informati sul modo in cui i governi usano le informazioni che li riguardano. Il DHS informa e risponde alle domande dei cittadini sui dati PNR tramite pubblicazioni nel registro federale e modelli di avviso messi a disposizione e pubblicati sul suo sito Internet.

Il DHS si impegna a non rendere pubblici i dati PNR (fanno eccezione le persone interessate).

Cooperazione e reciprocità

Il DHS trasmette le informazioni analitiche provenienti dai dati PNR ai servizi di polizia e alle autorità giudiziarie europee competenti, a Europol e a Eurojust. Le autorità europee fanno altrettanto nei confronti di quelle americane.

Le due parti vigilano sul corretto funzionamento dei loro sistemi. Il segretario del DHS e il commissario responsabile per il portafoglio "Giustizia, libertà e sicurezza" (UE) riesaminano periodicamente l'applicazione di questa decisione.

Contesto

Il trasferimento alle autorità americane di dati PNR in possesso dei vettori aerei europei è stato oggetto di accordi successivi. L'ultimo risale al 19 ottobre 2006 ed è scaduto il 31 luglio 2007. Per questo motivo il 22 febbraio 2007 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza ad avviare i negoziati che hanno portato alla conclusione del presente accordo.

L'accordo è applicabile dal giorno della firma. Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/551/PESC/GAI

23.7.2007

-

GU L 204 del 4.8.2007

ATTI COLLEGATI

Decisione 2006/729/PESC/GAI del Consiglio, del 16 ottobre 2006, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti - Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei al Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (DHS) [Gazzetta ufficiale L 298 del 27.10.2006]

Decisione 2004/496/CE del Consiglio, del 17 maggio 2004, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti - Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (L 183 del 20.05.2004).

Ultima modifica: 29.05.2008