Un procedimento d'ingiunzione di pagamento europeo e misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità: Libro verde

La Commissione europea promuove una consultazione di tutte le parti interessate su un procedimento d'ingiunzione di pagamento europeo e su misure atte a semplificare ed accelerare la soluzione delle controversie relative a importi di modesta entità. In seguito al Libro verde la Commissione adotta due proposte di regolamento in merito.

ATTO

Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità [COM(2002) 746 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato un libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità, allo scopo di avviare una consultazione su un'eventuale iniziativa legislativa dell'UE in materia. La scadenza fissata nel Libro verde per la trasmissione delle osservazioni era il 31 maggio 2003.

PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEO

Tutti gli Stati membri conoscono il problema del recupero dei crediti, non correttamente contestati, e parecchi Stati membri prevedono una procedura specifica di recupero rapido. Tuttavia, in particolare qualora le parti siano residenti in Stati membri diversi, le spese e i tempi della procedura civile ordinaria (che spesso è la sola applicabile a queste controversie) costituiscono ostacoli intollerabili all'accesso alla giustizia, che favoriscono i debitori in malafede.

Un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, cioè una procedura specifica, rapida ed economica per la composizione delle controversie che si suppone non siano contestate, garantirebbe un recupero rapido dei crediti ed assumerebbe un'importanza fondamentale per gli operatori economici nell'Unione europea.

Le procedure d'ingiunzione di pagamento sono note in numerosi paesi dell'UE; se ne distinguono due tipi: il modello detto "con prova", caratterizzato dall'obbligo, per l'autore della denuncia, di esibire una prova scritta, esaminata da un giudice, che giustifica e verifica il fondamento del credito in questione ed il modello "senza prova", nel quale manca completamente un esame di merito del credito in causa da parte della giurisdizione competente. In questo modello, appena una domanda è ammissibile e soddisfa le condizioni formali minime, la giurisdizione competente, senza dover presentare un documento giustificativo del credito, emette un'ingiunzione di pagamento.

A seconda del modello, il convenuto dispone di una o due possibilità di opporsi al credito: una sola nella maggior parte dei paesi appartenenti alla famiglia "con prova", due nella maggioranza degli Stati membri che applicano il modello "senza prova".

Campo d'applicazione dello strumento

Per quanto riguarda le domande (prestazioni pecuniarie o prestazioni di fare), la Commissione suggerisce la possibilità di limitare l'ingiunzione ad un obbligo di pagamento, vista la prevalenza netta delle richieste di pagamento negli affari civili. Occorre chiedersi altresì se la procedura vada applicata soltanto ai crediti che non superano un certo valore.

Contenuto e forma di una domanda d'ingiunzione di pagamento e documenti giustificativi

La Commissione ha elaborato un elenco eventuale di informazioni che vanno inserite in una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea. Per quanto riguarda l'obbligo di fornire un documento giustificativo a prova del credito, la questione dipende interamente dall'impostazione scelta, cioè il modello "con prova" o quello "senza prova".

La gestione automatizzata delle domande suppone necessariamente l'uso di un formulario uniforme; contemporaneamente, anche la procedura d'ingiunzione di pagamento dovrebbe essere, per quanto possibile, automatizzata, e la comunicazione tra il tribunale e le parti dovrebbe svolgersi, possibilmente, per via elettronica.

Esame della domanda e decisione uniforme

La designazione della persona incaricata di esaminare il merito della domanda dipende anch'essa dalla scelta del modello (è il giudice nel modello "con prova", ma non necessariamente in quello "senza prova")."

Per quanto riguarda i requisiti formali: mentre un formulario di richiesta uniforme agevolerebbe l'accesso alla giustizia, una decisione uniforme ridurrebbe l'onere dell'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa detta ingiunzione.

Informazione del convenuto relativa ai suoi diritti ed obblighi

Gli elementi essenziali da comunicare ai convenuti al fine di consentir loro di decidere se contestare il credito o meno dovrebbero essere almeno i seguenti:

Contestazione e valore della sentenza passata in giudicato

Allo scopo di permettere una preparazione adeguata e semplificare la procedura ordinaria che segue, il Libro verde solleva la questione del termine uniforme per presentare opposizione. Se il convenuto contesta la domanda entro il termine fissato, l'ingiunzione non diventa esecutiva; in mancanza di opposizione, invece, si incontrano differenze fondamentali tra i vari tipi di procedimenti d'ingiunzione di pagamento, a seconda che comportino una o due tappe, cioè una o due possibilità di contestare il credito.

L'ingiunzione di pagamento potrebbe acquisire valore di sentenza passata in giudicato qualora il convenuto lasci scadere il termine per la contestazione, come previsto nella maggioranza degli Stati membri che applicano questa procedura.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITA'

Le procedure semplificate per i crediti di modesta entità non esistono in tutti i paesi dell'Unione. In mancanza di una procedura "proporzionata" all'importo del contenzioso, le spese da sostenere per ottenere una decisione giudiziaria su tali crediti sono spesso esagerate rispetto alle somme in gioco. Questa difficoltà s'incontra particolarmente nei casi di controversie transfrontaliere, in cui si deve ricorrere ai servizi di due avvocati, sostenendo spese di traduzione e d'interpretazione, nonché spese di trasferta. Occorre dunque razionalizzare i meccanismi e limitarne il costo, allo scopo di consentire ai cittadini ed alle imprese di esercitare i loro diritti.

Campo d'applicazione

Sembra sia necessario stabilire un limite quantitativo, basato sul valore del credito in causa, al di sotto del quale una domanda sia da considerarsi "di modesta entità".

Quanto allo stabilire se la procedura debba essere obbligatoria o facoltativa, il Libro verde sottolinea che una procedura obbligatoria garantirebbe un campo d'applicazione più ampio, soprattutto se detta procedura non riguarda unicamente le cause a dimensione transfrontaliera; allo stesso tempo , tuttavia, suggerisce di lasciare al giudice la facoltà di passare ad una procedura ordinaria.

Semplificazione delle norme di procedura

Per semplificare il più possibile il procedimento relativo alle controversie di modesta entità, il Libro verde prevede:

Risposte al Libro verde

La Commissione ha ricevuto numerose risposte al libro verde. I contributi provenivano da quasi tutti gli Stati membri e da diverse parti e organizzazioni interessate (segnatamente associazioni che rappresentavano operatori del diritto). A ciò ha fatto seguito un documento di riflessione [PDF (DE), (EN), (FR)] che rispecchia le tendenze generali dei contributi sui temi più rilevanti per quanto riguarda i principali elementi del futuro strumento comunitario relativo agli importi di modesta entità.

Contesto

Conformemente all'articolo 61, paragrafo c) e all'articolo 65 del trattato che istituisce la CE, la Comunità prende misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere.

Il punto 38 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 indica le ingiunzioni di pagamento tra gli elementi che contribuiscono ad agevolare la cooperazione giudiziaria e a migliorare l'accesso al diritto. I punti 30 e 31 delle stesse conclusioni chiedono una semplificazione ed un'accelerazione della soluzione delle controversie transfrontaliere relative ad importi di modesta entità in materia civile e commerciale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità [COM(2005) 87 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale] A seguito del Libro verde, il 15 marzo 2005 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento per istituire un procedimento europeo per controversie di modesta entità. La proposta di regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore complessivo della controversia, avente contenuto meramente economico o meno, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di inizio del procedimento.

Adozione: procedura di codecisione COD/2005/0020

Il 13 giugno 2007, il Consiglio ha adottato una posizione comune concernente questa proposta di regolamento (EN), (FR).

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [COM(2006) 57 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale] Il 19 marzo 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [COM(2004) 173 def.]. La presente proposta modificata adegua la proposta iniziale al fine di tener conto degli emendamenti votati dal Parlamento europeo. La proposta di regolamento ha per oggetto:

L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato in seconda lettura la proposta di regolamento che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Il regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento [Gazzetta ufficiale L 399 del 30.12.2006] è applicabile dal 12 dicembre 2006, ad eccezione di alcuni articoli che sono applicabili dal 12 giugno 2008.

See also

Per ulteriori ragguagli si prega di consultare il sito Internet della Commissione europea, direzione generale (DG) Giustizia, libertà e sicurezza:

Ultima modifica: 13.06.2007