Titolo di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani

I titoli di soggiorno di durata temporanea possono essere rilasciati ai cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o (facoltativamente) coinvolti in un'azione di immigrazione illegale. Si auspica che ciò li incoraggi a collaborare con le autorità competenti pur garantendo loro adeguata protezione.

ATTO

Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

SINTESI

I titoli di soggiorno di durata temporanea possono essere rilasciati ai cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta di esseri umani o (facoltativamente) coinvolti in un'azione di immigrazione illegale. Si auspica che ciò li incoraggi a collaborare con le autorità competenti pur garantendo loro adeguata protezione.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce la procedura per il rilascio e il rinnovo del titolo di soggiorno, le condizioni per il mancato rinnovo o il ritiro, nonché il trattamento delle vittime prima e dopo la concessione del titolo.

PUNTI CHIAVE

La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi indipendentemente dal loro ingresso illegale nell'Unione europea (UE). I titoli possono essere concessi a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel rispettivo paese dell'UE e si possono applicare ai minori, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Le persone interessate devono essere informate delle possibilità offerte a norma della presente direttiva da parte delle autorità competenti del paese dell'UE. Ai cittadini di paesi terzi è concesso un periodo di riflessione per consentire loro di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati. Questo permette loro di decidere consapevolmente sull'opportunità di collaborare con le autorità inquirenti. Durante tale periodo, i cittadini di paesi terzi in questione devono:

Le autorità competenti devono valutare se:

Qualora siano soddisfatte le tre condizioni di cui sopra, sarà rilasciato un titolo di soggiorno temporaneo rinnovabile valido almeno sei mesi. Il titolo può essere rinnovato se le relative condizioni continuano a essere soddisfatte. Esso garantisce al beneficiario del titolo l'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione, alle condizioni stabilite nella legislazione nazionale.

Il titolo di soggiorno non sarà rinnovato se non risultano più soddisfatte le condizioni della presente direttiva o se il relativo procedimento è stato chiuso. Esso può anche essere ritirato per varie ragioni, ad esempio se la vittima ristabilisce contatti con i presunti autori dei reati o se cessa di cooperare o quando il procedimento è archiviato.

I paesi dell'UE sono liberi di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli per i beneficiari della presente direttiva.

Mentre la raccolta di dati su vari aspetti di questa direttiva deve ancora essere migliorata, le due relazioni della Commissione sull'applicazione della direttiva nel 2010 e nel 2014 hanno riscontrato che la possibilità di rilasciare titoli in cambio della cooperazione con le autorità potrebbe essere non sufficientemente utilizzata dai paesi dell'UE.

CONTESTO

La direttiva deve essere letta unitamente alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Quest'ultima fornisce un quadro giuridico orizzontale per i cittadini sia comunitari che dei paesi terzi e ha rafforzato la maggior parte delle disposizioni della direttiva 2004/81/CE, compreso il quadro di protezione e di assistenza per i minori.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2004/81/CE

6.8.2004

5.8.2006

GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19-23

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti [COM(2010) 493 def. del 15.10.2010].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, sull'applicazione della direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti [COM(2014) 635 final del 17.10.2014].

Ultimo aggiornamento: 02.04.2015