La presente decisione istituisce una rete di punti di contatto nazionali (uno in ogni paese dell’Unione europea) al fine di migliorare la cooperazione riguardo alla lotta contro il genocidio*, i crimini contro l'umanità* e i crimini di guerra*.
La presente decisione è entrata in vigore il 13 giugno 2002.
Tutti i paesi dell’UE hanno ratificato lo statuto di Roma del 17 luglio 1998, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale (CPI) competente a giudicare in materia di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Tuttavia, le autorità nazionali sono primariamente responsabili della ricerca e del perseguimento dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. Pertanto, è necessaria una più stretta cooperazione fra le autorità nazionali per garantire il giusto perseguimento di tali crimini.
* Genocidio: atti commessi con l’intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
* Crimini contro l’umanità : atti commessi come parte di un attacco diffuso e sistematico diretto contro le popolazioni civili.
* Crimini di guerra: atti commessi che violano il diritto di guerra (ad esempio, le convenzioni di Ginevra). Alcuni esempi comprendono il maltrattamento di prigionieri di guerra, l’uccisione di ostaggi, o il distruggere deliberatamente città, paesi o villaggi.
Decisione del Consiglio 2002/494/GAI del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra (GU L 167 del 26.6.2002, pagg. 1-2)
Decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (GU L 118 del 14.5.2003, pagg. 12-14)
Ultimo aggiornamento: 26.11.2015