Indennizzo delle vittime di reato in altri paesi dell’UE

 

SINTESI DI:

Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

La direttiva consiste di due elementi principali.

Garantire un indennizzo adeguato

Assicurare un indennizzo adeguato delle vittime può essere difficile perché:

La direttiva impone che le vittime:

Cooperazione

Tutti i paesi dell’UE sono tenuti a istituire sistemi nazionali che garantiscano un indennizzo equo e adeguato dal 1o luglio 2005. La direttiva stabilisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali volto a facilitare alle vittime l’accesso all’indennizzo in tutta l’UE:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 26 agosto 2004. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 1o gennaio 2006.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 15-18)

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006, che adotta un formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni conformemente alla direttiva 2004/80/CE del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 125 del 12.5.2006, pagg. 25-30)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 57-73)

Ultimo aggiornamento: 08.12.2015