Norme dell’Unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene

La presente decisione quadro (2002/475/GAI) e la decisione (2008/919/GAI) che la modifica richiedono ai paesi dell’UE di allineare le loro normative e introdurre pene minime per i reati terroristici. Le decisioni definiscono i reati terroristici, nonché i reati riconducibili a organizzazioni terroristiche e i reati connessi ad attività terroristiche, e stabilisce le norme di trasposizione nei paesi dell’UE.

ATTO

Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

SINTESI

La presente decisione quadro (2002/475/GAI) e la decisione (2008/919/GAI) che la modifica richiedono ai paesi dell’UE di allineare le loro normative e introdurre pene minime per i reati terroristici. Le decisioni definiscono i reati terroristici, nonché i reati riconducibili a organizzazioni terroristiche e i reati connessi ad attività terroristiche, e stabilisce le norme di trasposizione nei paesi dell’UE.

CHE COSA FANNO LE PRESENTI DECISIONI QUADRO?

Le decisioni definiscono:

la nozione di reato terroristico come una combinazione di:

elementi oggettivi (attentato alla vita o all’integrità fisica delle persone, cattura di ostaggi, estorsioni, attacchi di varia natura, minaccia di realizzare uno di questi comportamenti, ecc.);

elementi soggettivi (atti commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione, destabilizzare o distruggere le strutture di un paese o un’organizzazione internazionale, oppure costringere i poteri pubblici ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto);

un’organizzazione terroristica come un’associazione strutturata di due o più persone, stabilita nel tempo e che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici.

Le decisioni richiedono inoltre che ogni paese dell’UE:

renda punibili gli atti preparatori come reati connessi alle attività terroristiche. Esempi sono l’istigazione pubblica a commettere reati terroristici, il reclutamento e l’addestramento a scopi terroristici, il furto, l’estorsione e la formazione di documenti amministrativi falsi al fine di commettere reati terroristici;

renda punibili l’istigazione, il concorso e il tentativo di commettere determinati tipi di reati;

stabilisca la responsabilità penale delle persone giuridiche e norme e soglie per pene e sanzioni;

stabilisca la giurisdizione dei reati terroristici qualora il reato sia commesso nel proprio territorio o a bordo di una nave battente la propria bandiera o di un aeromobile ivi registrato;

stabilisca la giurisdizione nel caso in cui l’autore del reato sia cittadino o residente di tale paese, il reato sia commesso a vantaggio di un’entità giuridica stabilita nel proprio territorio, il reato sia commesso contro la popolazione o le istituzioni di un paese dell’UE o contro un’istituzione dell’Unione con sede in tale paese;

stabilisca la giurisdizione nei casi in cui si rifiuti di consegnare o estradare una persona sospettata o condannata per un reato terroristico;

collabori con gli altri paesi dell’UE e decida quale di essi si assuma la giurisdizione qualora più paesi siano coinvolti in un determinato caso;

adotti misure per garantire l’assistenza adeguata alle famiglie delle vittime.

PUNTI CHIAVE

Nella relazione del settembre 2014 sull’attuazione della decisione quadro del 2008, la Commissione europea riporta che la maggior parte dei paesi dell’UE (tranne Irlanda e Grecia) hanno adottato misure volte a rendere punibili i reati appena introdotti di istigazione pubblica, reclutamento e addestramento a fini terroristici.

Restano alcune questioni aperte riguardo al modo in cui il recepimento di tale decisione quadro nelle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE influirà sulla «provocazione indiretta» e sulla perseguibilità penale di atti commessi dai cosiddetti «lupi solitari». Tuttavia, la Commissione europea ha invitato i paesi dell’UE a chiarire le questioni che le consentano di completare la propria valutazione.

La relazione ha evidenziato la necessità di un approccio più ampio affinché l’applicazione della legislazione si concentri sulla prevenzione tempestiva della radicalizzazione e del reclutamento a fini terroristici.

La relazione incoraggia i paesi dell’UE a controllare e valutare l’applicazione delle misure legislative penali riguardanti il terrorismo, considerando debitamente la tutela dei diritti fondamentali.

Una panoramica più dettagliata delle misure di trasposizione nei paesi dell’UE è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, che accompagna la relazione.

Nel 2015 la Commissione condurrà una valutazione d’impatto allo scopo di aggiornare la decisione quadro 2008/919/GAI nel 2016, per garantire la coerenza di tutte le normative dell’UE relative ai reati connessi da combattenti terroristici stranieri.

Il Consiglio sta valutando la ratifica, per conto dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione degli atti di terrorismo (CETS 196) e il protocollo aggiuntivo alla stessa. Quest’ultimo affronta il fenomeno dei combattenti terroristici stranieri tenendo in considerazione la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178(2014) del 24 settembre 2014.

CONTESTO

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, che ha identificato il terrorismo come una delle più gravi violazioni delle libertà, dei diritti umani e dei principi fondamentali, e in seguito al piano d’azione promosso dalla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001, è stata adottata la decisione quadro 2002/475/GAI per affrontare più efficacemente il terrorismo.

TERMINI CHIAVE

Provocazione indiretta: discorso che istiga o rischia di incitare a commettere atti terroristici solo indirettamente, ad esempio quando affermazioni precedenti di un terrorista potrebbero essere intese dai sostenitori come un appello a continuare le attività terroristiche.

Lupi solitari: terroristi che agiscono da soli.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2002/475/GAI

22.6.2002

31.12.2002

GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3-7

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione quadro 2008/919/GAI

9.12.2008

9.12.2010

GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21-23

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, COM(2007) 681 def. del 6.11.2007.

Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, COM(2004) 409 def. dell’8.6.2004.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, COM(2014) 554 final del 5 settembre 2014.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, SWD(2014) 270 final del 5 settembre 2014.

Ultima modifica: 02.06.2015