Procedure di estradizione più efficaci: mandato d’arresto europeo

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra paesi dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

Migliora e semplifica le procedure giudiziarie per velocizzare il ritorno di coloro che hanno commesso un reato grave da un altro paese dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

Il mandato d’arresto europeo (M.A.E.) sostituisce il sistema di estradizione. Richiede che ciascuna autorità giudiziaria nazionale riconosca e dia seguito, con un minimo di formalità ed entro un termine prestabilito, alle richieste presentate dall’autorità giudiziaria di un altro paese dell’Unione. Il mandato richiede che una persona sia consegnata, in modo tale che:

Il mandato si applica nei seguenti casi:

Uso proporzionato del mandato

I paesi dell’Unione devono prendere in considerazione quanto segue (elenco non esaustivo):

Quando una persona viene arrestata, deve essere informata sul contenuto del mandato d’arresto.

In quali casi i paesi dell’Unione devono rifiutare di adempiere a un mandato?

Norme volte a garantire i diritti procedurali nei procedimenti di mandato d’arresto

Sono comprese:

Margini di miglioramento

La Commissione europea ha adottato la prima relazione sul M.A.E. nel 2011, la quale ha rilevato che, sebbene il mandato d’arresto europeo sia servito molto ad aiutare i paesi dell’Unione a combattere il crimine, vi sono molte aree che potrebbero essere migliorate ulteriormente, soprattutto in merito alla:

La Commissione ha adottato la quarta relazione sull’applicazione del M.A.E. a luglio 2020.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

Si applica dal 7 agosto 2002 e i paesi dell’Unione dovevano adottare le misure necessarie per adempiere alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Le modifiche successive alla decisione quadro 2002/584/GAI sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sul patrocinio gratuito a indagati e imputati in procedimenti penali e per i procedimenti di esecuzione di un mandato d’arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012, pag. 1).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri [COM(2011) 175 def. dell’11.4.2011].

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

Dichiarazioni sull’articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 246 del 29.9.2003, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 30.10.2020