Tutela penale degli interessi finanziari dell'UE

Le politiche perseguite dall'Unione europea sono finanziate attraverso il bilancio comunitario. La frode a danno degli interessi finanziari della Comunità rappresenta un rischio considerevole: è pertanto necessario tutelare tali interessi. La Commissione propone una direttiva relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità volta ad armonizzare le legislazioni penali degli Stati membri.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [COM (2001) 272 def. - Gazzetta ufficiale C 240 E del 28.08.2001].

Modificata da:

Proposta modificata della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale degli interessi finanziari della Comunità [COM(2002) 577 def. - Gazzetta ufficiale C 71 E del 25.03.03]

SINTESI

Le istituzioni e gli Stati membri riconoscono l'importanza di una tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità. Per rafforzare la lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono tali interessi, gli Stati membri hanno firmato la Convenzione, del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari così come vari protocolli aggiuntivi, contenenti disposizioni volte ad armonizzare le legislazioni penali degli Stati membri. Dato che non tutti gli Stati membri hanno ratificato tali strumenti giuridici, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, basata sul nuovo articolo 280 del trattato CE, introdotto dal trattato di Amsterdam, proposta che riprende gran parte delle disposizioni ivi contenute.

Dopo aver definito termini essenziali quali "funzionario comunitario", "funzionario nazionale" e "persona giuridica", la presente proposta pone l'obbligo agli Stati membri di introdurre nel loro diritto interno reati quali frode, corruzione e riciclaggio di denaro che ledono gli interessi finanziari della Comunità.

Evitare la frode in materia sia di spese che di entrate

Atti di frode a danno della Comunità possono essere realizzati sia in materia di spese sia di entrate. Costituisce frode qualsiasi atto o omissione intenzionali che comporti:

Gli atti suddetti devono determinare una diminuzione delle risorse del bilancio della Comunità o una ritenzione illecita di fondi appartenenti alla stessa. Gli Stati membri possono stabilire l'importo minimo al fine di definire una frode grave. Tale importo non deve superare 50 000 euro.

Lottare contro la corruzione attiva e passiva

Costituisce "corruzione passiva" il fatto che un funzionario solleciti, riceva vantaggi o ne accetti la promessa, per compiere o omettere, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, atto che lede o potrebbe ledere gli interessi finanziari della Comunità. Costituisce "corruzione attiva" il fatto che una persona deliberatamente prometta o dia un vantaggio ad un funzionario affinché questi compia o si astenga dal compiere, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, atto che lede o che potrebbe ledere gli interessi finanziari della Comunità.

In forza del principio di assimilazione, gli Stati membri devono garantire che gli atti di frode e di corruzione commessi dai funzionari comunitari siano trattati come quelli commessi dai rispettivi funzionari nazionali.

Combattere il riciclaggio di denaro

Costituiscono riciclaggio di denaro gli atti commessi intenzionalmente per:

L'intenzionalità dei comportamenti illeciti di cui sopra dovrà essere stabilita sulla base di fatti oggettivi.

Garantire la responsabilità penale e le sanzioni in seno all'Unione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possa essere dichiarata penalmente responsabile. Inoltre, essi definiscono le condizioni di responsabilità della persona giuridica senza escludere la responsabilità penale delle persone fisiche, siano essi autori, istigatori o complici dell'atto illecito. Gli Stati membri prevedono sanzioni applicabili alle persone giuridiche, quali il divieto di esercitare un'attività commerciale o l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare penalmente le condotte summenzionate (frode, corruzione, riciclaggio di denaro) nonché la complicità, l'istigazione e, ad eccezione della corruzione, i tentativi relativi a tali atti. Nei casi implicanti una frode grave, essi possono prevedere pene privative della libertà. Inoltre, nei casi di frode di lieve entità (riguardanti un importo totale inferiore a 4000 euro), possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.

Gli Stati membri devono inoltre consentire il sequestro e la confisca degli strumenti, dei beni e dei proventi dei comportamenti di cui alla presente proposta. La confisca o il sequestro vengono trattati in base alle procedure del diritto nazionale dello Stato membro.

Disposizioni finali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la Commissione possa prestare tutta l'assistenza tecnica e operativa necessaria per facilitare il coordinamento delle indagini effettuate dalle autorità nazionali competenti.

Nessuna disposizione della presente direttiva impedisce loro di adottare misure più rigorose per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM (2002) 577

Gazzetta ufficiale C 71 E del 25.03.2003

COD/2001/0115

COM (2001) 272

Gazzetta ufficiale C 240 E del 28.08.2001

COD/2001/0115

Ultima modifica: 09.03.2005