Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e contro la pornografia infantile

Questa decisione quadro mira ad allineare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La decisione introduce un quadro di disposizioni comuni in materia di penalizzazione, sanzioni, circostanze aggravanti, assistenza alle vittime e competenza.

ATTO

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

SINTESI

La decisione quadro enuncia una serie di comportamenti che devono essere considerati illeciti in quanto "reati legati allo sfruttamento sessuale dei bambini":

I comportamenti punibili che costituiscono un "reato legato alla pornografia infantile" *, che comportino o meno l'uso di un sistema informatico *, sono:

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie al fine di rendere punibili l'istigazione a commettere una delle infrazioni enunciate nonché il tentativo di adottare uno dei comportamenti vietati.

Le sanzioni penali previste da ciascuno Stato devono consistere in una pena privativa della libertà compresa fra almeno uno e tre anni. Per i reati con circostanze aggravanti la pena privativa della libertà deve avere una durata minima compresa tra cinque e dieci anni. La decisione quadro fornisce un elenco di circostanze aggravanti, fatte salve le altre circostanze introdotte dalla legislazione nazionale:

Ciascuno Stato membro può introdurre disposizioni finalizzate a vietare alle persone fisiche, riconosciute colpevoli di uno dei reati enunciati, l'esercizio di attività attinenti alla cura di bambini.

Inoltre, la decisione quadro introduce la responsabilità penale e civile delle persone giuridiche *. Tale responsabilità è complementare a quella della persona fisica. La persona giuridica sarà responsabile per i reati commessi a suo vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o che eserciti un potere di decisione.

Le sanzioni per le persone giuridiche devono comprendere ammende di carattere penale o non penale e sanzioni specifiche come l'interdizione temporanea o definitiva dallo svolgimento di un'attività commerciale, un provvedimento giudiziario di scioglimento o misure di esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici.

Onde evitare che il reato resti impunito per conflitto di competenze, la decisione introduce tre criteri di attribuzione. Uno Stato ha il potere di giurisdizione:

Gli Stati che non autorizzano l'estradizione dei loro cittadini sono tenuti a stabilire le misure necessarie al fine di perseguire i loro cittadini per i reati commessi al di fuori del loro territorio.

Gli Stati membri sono tenuti ad istituire programmi di assistenza alle vittime e ai loro familiari, conformemente alla decisione quadro 2001/220/GAI.

Contesto

Dopo l'adozione nel 1997 di un' azione comune da parte del Consiglio in materia di lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, si sono moltiplicate le iniziative sia a livello nazionale che regionale. La presente decisione quadro mira a meglio regolamentare alcuni aspetti di diritto penale e di procedura penale per integrare altri strumenti in materia, come quelli previsti dalle azioni comuni 2008/976/GAI e 96/277/GAI e dalla decisione relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet, nonché dai programmi per un Internet più sicuro e DAPHNE.

Parole chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio [adozione: consultazione CNS 2001/0025]

20.1.2004

20.1.2006

GU L 13 del 20.1.2004

ATTI COLLEGATI

Relazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile [COM(2007) 716 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nella relazione si constata che la maggior parte degli Stati membri ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. La Commissione sottolinea ugualmente la necessità di rivedere la decisione quadro, in particolare per tenere conto dei reati legati all'evoluzione delle tecnologie di comunicazione elettronica.

Ultima modifica: 27.02.2008