Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

 

SINTESI DI:

Direttiva 2001/55/CE sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri dell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Attuazione della protezione temporanea

Esclusioni dalla protezione temporanea

Alcune persone possono essere escluse dalla protezione temporanea.

Tra di esse si contano ad esempio le persone:

Effetti della protezione temporanea

Domande di asilo

Termine della protezione temporanea

Guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina

Supporto amministrativo

Le misure previste dalla direttiva beneficiano del Fondo Asilo, migrazione e integrazione di cui al regolamento (UE) n. 516/2014. Se il numero di sfollati supera la capacità di accoglienza indicata dagli Stati membri, il Consiglio prenderà le misure adeguate, in particolare raccomandando un supporto ulteriore per gli Stati membri interessati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2002.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Crimine contro la pace. Secondo il diritto internazionale, significa pianificare, preparare, avviare o condurre una guerra di aggressione, o una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, o partecipare a un piano condiviso o a una cospirazione per la realizzazione di uno di questi atti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 516/2014 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 26.07.2022