Reati gravi a danno dell'ambiente

Il Consiglio mira a tutelare l'ambiente sul piano penale e a instaurare una cooperazione tra gli Stati membri in materia penale, amministrativa e di polizia per combattere i reati gravi a danno dell'ambiente.

ATTO

Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

SINTESI

Il Consiglio, preoccupato per i reati a danno dell'ambiente, desidera tutelarlo sul piano penale, potenziare gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e instaurare un'autentica cooperazione tra le amministrazioni nazionali. La decisione quadro s'ispira alla convenzione del 1998 del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Nel marzo 2001, la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela ambientale attraverso il diritto penale (es de en fr). Secondo la Commissione i reati contro l'ambiente sono di competenza comunitaria e pertanto non è il caso di adottare una decisione quadro in conformità al titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Nella sua decisione quadro, il Consiglio ha integrato varie disposizioni della proposta della Commissione. Invece, la proposta di direttiva modificata, presentata nell'ottobre del 2002, non è stata integrata.

I reati gravi contro l'ambiente consistono in azioni che provocano o rischiano di provocare danni rilevanti all'ambiente mediante:

Il fatto che l'atto o l'omissione non costituisca parte dell'esercizio normale di un'attività lecita, che il reato abbia grande portata o che abbia come effetto o per scopo un vantaggio economico, rappresentano altrettante circostanze aggravanti.

Nella valutazione della portata del reato si tiene conto dell'eventuale sistematicità o premeditazione e dell'eventuale esistenza di tentativi di occultamento di fatti che abbiano aggravato i danni.

Gli Stati membri provvedono affinché il loro diritto penale preveda sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati gravi contro l'ambiente nonché la possibilità dell'estradizione. Anche le persone giuridiche devono essere penalmente responsabili per tale tipo di reati.

Gli oggetti e i proventi del reato devono poter essere sequestrati e confiscati. In generale, i reati sono contemplati dai principi contenuti nella convenzione del Consiglio d'Europa, dell'8 novembre 1990, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Chi viene riconosciuto colpevole di un reato grave contro l'ambiente è privato o interdetto dall'esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione ufficiale quando esiste il rischio di abuso della situazione. Analogamente, ove opportuno, una persona riconosciuta colpevole può essere privata del diritto di svolgere la propria attività o di avere determinate responsabilità (fondatore, direttore o membro del Consiglio di amministrazione di una società o di determinati organismi). Infine, occorre prevedere disposizioni in materia di risarcimento dei danni.

Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro devono disporre di poteri e di metodi d'indagine per svolgere investigazioni e avviare azioni giudiziarie in caso di reati commessi:

Ogni Stato membro garantisce il coordinamento delle autorità nazionali competenti per combattere tale tipo di reato e coopera con gli altri Stati membri nel corso delle indagini e delle azioni giudiziarie. Il trattamento delle rogatorie per questo tipo di reato deve essere rapido e la cooperazione giudiziaria efficace. Nella misura del possibile, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca, trasmettono spontaneamente le informazioni utili per un altro Stato in caso di azioni giudiziarie o di indagini affinché esso possa prendere misure di disinquinamento o di prevenzione.

Al fine di facilitare il coordinamento e gli scambi, vengono designati uno o più punti di contatto in ciascuno Stato membro. Attualmente il Segretariato generale del Consiglio si occupa della gestione di un elenco di tali punti di contatto nazionali nonché di un repertorio delle competenze e conoscenze specialistiche in materia di lotta contro i reati gravi a danno dell'ambiente. Tuttavia, si prevede che tale compito sarà affidato a Europol qualora gli venga conferita la competenza in materia di reati contro l'ambiente.

Detta decisione è stata annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) con la sentenza del 13 settembre 2005 (cfr. la sezione "Atti connessi").

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2003/80/GAI

05.02.2003

27.01.2005

GU L 29 del 05.02.2003

ATTI COLLEGATI

Sentenza della Corte (Grande sezione), del 13 settembre 2005, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea - Causa C-176/03. Con tale sentenza la Corte di giustizia annulla la decisione 2003/80/GAI poiché detta decisione avrebbe dovuto essere adottata sulla base giuridica del trattato CE e non del trattato sull'Unione europea (trattato UE). La Corte dà quindi ragione alla Commissione, dichiarando che quest'ultima può prendere misure in relazione al diritto penale degli Stati membri quando l'applicazione di sanzioni penali costituisca una misura indispensabile per lottare contro violazioni gravi nei confronti dell'ambiente.

Ultima modifica: 03.04.2006