Programma d'azione contro la discriminazione (2001-2006)

La presente decisione istituisce un programma d’azione volto a sostenere e completare le azioni degli Stati membri per la lotta contro le forme di discriminazione. A decorrere dal 1° gennaio 2007, questo programma d'azione comunitario è sostituito dal programma comunitario PROGRESS.

ATTO

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006).

SINTESI

L’obiettivo del programma consisteva nel promuovere dei provvedimenti concreti in materia di lotta alla discriminazione e di integrare le attività, in particolare quelle legislative, dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri. Una persona o un gruppo può essere discriminato in caso di trattamento meno favorevole per elementi indicati nel Trattato (razza, religione, handicap, età, tendenza sessuale, ecc.) o se l'applicazione di una disposizione apparentemente neutra è suscettibile di sfavorire tale persona o tale gruppo per le stesse ragioni.

In particolare l'UE intende:

Azioni e metodi

Attraverso questo programma, l'UE appoggiava le seguenti azioni transnazionali:

Queste azioni venivano realizzate grazie alla collaborazione attiva tra la Commissione, gli Stati membri e i partenariati della società civile. La Commissione organizzava uno scambio regolare di punti di vista con le ONG e le parti sociali sulla concezione, sull'applicazione e il controllo del programma.

Un comitato consultivo, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, assisteva la Commissione in materia di orientamenti generali del programma, di bilancio e di piano di lavoro annuale.

La Commissione era incaricata di assicurare la coerenza globale della lotta contro la discriminazione con le altre politiche, strumenti e azioni dell'UE in materia di ricerca, di occupazione, di parità tra uomini e donne, di inserimento sociale, di istruzione e di formazione, di politica della gioventù e dei rapporti esterni. Con gli Stati membri, essa coordinava le azioni approvate nel quadro del programma e quelle che rientrano nei Fondi strutturali e nell'iniziativa comunitaria EQUAL.

I paesi dell'Associazione del libero scambio/Spazio economico europeo e i paesi candidati all'adesione potevano partecipare al programma se lo desideravano.

La somma stanziata per il periodo 2001-2006 era di 98,4 milioni di euro.

Contesto

In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l'Unione europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica,la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (articolo 13 del Trattato CE).

Sin dagli anni '70, la promozione della parità tra uomini e donne ha costituito oggetto di misure comunitarie. Basandosi sull'esperienza acquisita in questo campo, sia in materia legislativa che pratica, la Commissione proponeva un programma d'azione più generale destinato alla lotta contro tutte le forme di discriminazione iscritte nel Trattato, tranne quelle basate sul genere che costituisce sempre oggetto di un'azione specifica.

Questo programma, sostituito dal programma comunitario PROGRESS a decorrere dal 1° gennaio 2007, rientrava in un insieme di iniziative destinate a instaurare principi comuni in materia di lotta contro la discriminazione. Una comunicazione [COM(1999)564 def.] affronta il quadro generale dell'azione dell'Unione ed è accompagnata, oltre che dal programma d'azione, da una parte legislativa comprendente due direttive destinate a garantire la parità di trattamento senza distinzione di razza o di origine etnica, da un lato, e in materia occupazionale e di lavoro, dall'altro.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione (CE) n. 750/2000

2.12.2000- 31.12.2006

1.1.2001

GU L 303 del 2.12.2000

Ultima modifica: 30.05.2008