Diritti delle vittime della criminalità

Nei casi in cui i cittadini europei siano vittime della criminalità in uno Stato membro diverso da quello di residenza, i loro diritti di accesso alla giustizia devono essere tutelati. Con la presente comunicazione la Commissione dà il via ad una riflessione sulle norme da adottare e le misure da prendere al fine di garantire tali diritti.

ATTO

Comunicazione della Commissione, del 14 luglio 1999, al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere [COM(1999) 349 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il piano d'azione sullo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia del 1998 prevede un'analisi comparativa dei sistemi di risarcimento delle vittime ed eventualmente l'adozione di misure a livello europeo entro cinque anni. La Commissione ritiene che il problema dei diritti delle vittime presenti anche altri risvolti. Un numero sempre maggiore di persone (cittadini della Comunità o di paesi terzi residenti nell'Unione) viaggia, vive o studia in un Stato membro diverso dal proprio in cui è esposto ad atti criminali. Pertanto, la Commissione ha elaborato la presente comunicazione al fine di contribuire al dibattito in sede del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Azioni di prevenzione

Uno degli elementi fondamentali dell'azione di prevenzione è costituito dall'informazione soprattutto nelle infrastrutture di trasporto (aeroporti, stazioni ferroviarie e della metropolitana). Alcuni Stati membri hanno creato servizi specializzati per le vittime straniere. In generale, la Commissione incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e lo sviluppo di un'adeguata formazione del personale.

Assistenza alle vittime

La maggior parte degli Stati membri dispone di servizi che offrono una qualche forma di primo aiuto alle vittime della criminalità. Tuttavia, i viaggiatori possono aver bisogno di un'assistenza più articolata rispetto agli abitanti del paese (assistenza linguistica, sociale e psicologica per esempio). L'aiuto viene fornito da diverse fonti: la polizia, i servizi sociali o le ONG. A livello europeo si è sviluppata una cooperazione tra le diverse organizzazioni di assistenza. Pertanto, il Forum europeo per il soccorso alle vittime ha formulato alcuni orientamenti sui diritti delle vittime. I servizi di polizia svolgono un ruolo importante dal momento che in generale rappresentano il primo contatto per le vittime. Tuttavia la lingua e la mancanza di informazioni possono creare problemi, soprattutto quando si sporge denuncia o quando si richiede un'assistenza supplementare. La Commissione propone di stabilire norme minime per l'accoglienza delle vittime per fare in modo che ottengano le informazioni e, se del caso, l'assistenza necessaria. La creazione di una rete di servizi di assistenza dell'UE potrebbe ovviare ai problemi linguistici, di informazione e di formazione che sono spesso legati tra loro.

Status delle vittime nei procedimenti penali

Le vittime straniere di passaggio incontrano difficoltà a seguire a distanza il procedimento che li riguarda. Soluzioni che dovrebbero essere generalizzate sono la creazione di una procedura accelerata o la possibilità di dichiarazioni rese a futura memoria o rilasciate nel proprio paese d'origine. In generale, le vittime devono poter beneficiare di un'assistenza adeguata per seguire lo svolgimento della loro pratica, essere trattate con considerazione e avere il diritto alla privacy. Per quanto riguarda il recupero dei beni rubati devono essere stabilite procedure più rapide. Infine, in alcuni casi, la creazione di sistemi di mediazione potrebbe permettere un trattamento più rapido e soddisfacente delle denunce.

Risarcimento delle vittime

Questo punto specifico sarà studiato all'atto dell'applicazione del piano d'azione relativo alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e giustizia. Per ovviare alla disparità delle situazioni negli Stati membri, la Commissione propone che essi ratifichino la convenzione del Consiglio d'Europa del 1983 relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti e prevedano un sistema più rapido d'indennizzo. Potrebbero essere prese anche altre iniziative per aiutare le vittime a ottenere il risarcimento dovuto e promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di facilitare la presentazione delle richieste di risarcimento.

Problemi generali

La comunicazione si sofferma sui problemi collaterali con cui si scontrano le vittime in tutte le fasi: l'informazione, la formazione del personale con cui entrano in contatto e la lingua. La Commissione propone di effettuare un sondaggio tra i viaggiatori vittime di atti criminali per meglio individuare i problemi che essi hanno incontrato, per promuovere la formazione del personale interessato e lo scambio delle migliori pratiche in materia. Infine, si prevede di fornire sul sito Internet della Commissione informazioni utili in più lingue alle vittime di reati penali.

ATTI CONNESSI

Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato [Gazzetta ufficiale L 261 del 6.8.2004].

Decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI , del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale [Gazzetta ufficiale L 82 del 22.03.2001].

Ultima modifica: 17.08.2010