Revisione della procedura Lamfalussy

Per rafforzare la procedura Lamfalussy, la Commissione propone dei miglioramenti pratici che consentono di incentivare una maggiore cooperazione in materia di controllo e rafforzare la coerenza nell'applicazione delle misure nonché il loro controllo su scala nazionale. In questo ambito, il ruolo dei comitato delle autorità di regolamentazione e il loro impatto dovrebbero essere particolarmente rafforzati.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 20 novembre 2007 «Revisione della procedura Lamfalussy – Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza» [COM(2007) 727 definitivo – Gazzetta ufficiale C 55 del 28.2.2008].

SINTESI

La procedura Lamfalussy è stata avviata nel 2001 al fine di rafforzare il quadro europeo della regolamentazione e del controllo del settore finanziario. Comporta quattro livello diversi. Inizia con l'adozione della legislazione quadro (livello 1) e di misure di esecuzione dettagliate (livello 2). Per l'elaborazione tecniche delle misure di esecuzione, la Commissione si avvale del parere di comitati composti da rappresentanti di organismi di controllo nazionali che esistono in tre settori: banche, assicurazioni e pensioni professionali, e mercati di valori immobiliari. Questi comitati contribuiscono in seguito all'attuazione coerente delle direttive comunitarie negli Stati membri garantendo una cooperazione efficace tra le autorità di vigilanza e una convergenza delle loro pratiche (livello 3). Infine la Commissione controlla l'adeguato recepimento in tempo utile della legislazione europea nel diritto nazionale (livello 4).

A seguito della revisione di questa procedura, la Commissione propone dei miglioramenti pratici al fine di rafforzare il quadro comunitario di monitoraggio, in particolare durante i periodi di instabilità dei mercati.

La valutazione della procedura di Lamfalussy è generalmente positiva, ma, malgrado indiscutibili aspetti positivi (regolamentazione flessibile, convergenza, cooperazione ecc.) sono necessari ulteriori miglioramenti.

Miglioramento della procedura legislativa e applicazione della legislazione

L'esperienza con l'adozione della legislazione quadro e delle misure di esecuzione è stata di norma positiva. Sono necessari solo alcuni adeguamenti tra istituzioni in materia di controllo e esecuzione.

La valutazione dei calendari necessari per la concatenazione delle misure di adozione della legislazione e di esecuzione (livelli 1 e 2) si rivela complicata per la grande diversità delle scadenze. Di conseguenza è difficile stabilire dei termini ragionevoli sia per il recepimento che per l'applicazione. Per porre rimedio a questo problema, il termine di recepimento dell'insieme del pacchetto legislativo potrebbe essere legato all'adozione delle ultime misure di esecuzione individuate al livello 1. Per maggiore coerenza e facilità i lavori sulle misure di livello 1 e 2 potrebbero essere svolte in concomitanza.

La procedura Lamfalussy ha consentito di introdurre e applicare dei principi regolamentari solidi. Ha in particolare consentito di migliorare la qualità della legislazione e di rafforzare la trasparenza e la prevedibilità dell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea (UE). Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero evitare di aggiungere misure nazionali supplementari (sovraregolamentazione). Per maggiore trasparenza in materia di consultazione, la pubblicazione sistematica dei contributi dovrebbe essere generalizzata. Infine le analisi di impatto dovrebbero essere estese a qualsiasi misura esecutiva importante.

Per rafforzare la trasparenza in materia di recepimento, l'impatto dei vari strumenti di pubblicità istituti (nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali ecc.) dovrebbe essere rafforzata. La Commissione pubblica regolarmente delle statistiche sulla situazione del recepimento degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le direttive di livello 1 e 2. Gli Stati membri dovrebbero comunicare della tabelle di recepimento alla Commissione. In caso di ritardi nel recepimento, viene avviato un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE.

Cooperazione e convergenza in materia di vigilanza

La cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza sono delle innovazioni della procedura, ma non hanno prodotto gli effetti previsti.

Il rafforzamento dei comitati di livello 3 [o comitati delle autorità di regolamentazione] è indispensabile. In materia di responsabilità politica, un approccio globale in due tappe (orientamento politico del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e i rapporti di comitato) dovrebbero consentir loro di conseguire maggiori risultati. Inoltre la missione delle autorità nazionali di vigilanza deve essere arricchita di un'esigenza di cooperazione e convergenza a livello europeo. In materia di statuto giuridico dei comitati di livello 3, si rifletterà sui cambiamenti da apportare alle decisioni che istituiscono i comitati di livello 3 e la definizione del loro ruolo.

Ridurre gli ostacoli pratici a livello europeo e nazionale rafforzerebbe la fiducia reciproca e l'attuazione delle misure. In questo modo sarà agevolato il processo decisionale, in particolare dei comitati delle autorità di regolamentazione (estensione del voto a maggioranza qualificata e definizione di soluzioni in caso di minoranza di blocco) che acquisirebbero una maggiore autorevolezza (senza valore vincolante) presso i comitati delle autorità di regolamentazione e le autorità di vigilanza nazionali.

Gli Stati membri hanno inoltre un ruolo fondamentale da svolgere per garantire l'applicazione integrale delle norme e degli orientamenti per quanto concerne:

L'elaborazione di norme comuni destinate a garantire una cooperazione ottimale tra collegi di autorità di vigilanza garantirebbe una maggiore coerenza e uniformità di applicazione, e consentirebbe di risolvere i problemi di competenza tra paese di origine e paese ospitante.

La cooperazione intersettoriale si basa su un protocollo comune sulla cooperazione firmato nel 2005 ed è prevista quando un'azione congiunta apporta un valore aggiunto. Dal 2006 i comitati di livello 3 hanno stabilito dei programmi di lavoro annuali congiunti al fine di trattare temi prioritari come i conglomerati finanziari e le norme comuni di dichiarazione.

Per quanto riguarda la gestione delle crisi, delle procedure rapide di trasmissione dell'informazione devono essere previste al fine di garantire un intervento efficace e collettivo in caso di grave perturbazione del mercato o di crisi finanziaria.

Per rispondere alle sollecitazioni dei comitati di autorità di vigilanza derivanti dai loro obblighi comunitari, la Commissione ritiene che possa essere utile un certo sostegno finanziario proveniente dal bilancio dell'UE.

Ultima modifica: 10.06.2006