Cooperazione tra i paesi dell’Unione europea per la tutela dei consumatori

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili per l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Cooperazione tra le autorità dei paesi dell’UE

Ciascun paese dell’UE designa le autorità nazionali responsabili dell’applicazione della normativa che tutela i consumatori, che si uniranno alla rete di cooperazione. In ogni paese, un ufficio unico di collegamento assicura il coordinamento fra le autorità nazionali.

La rete consente alle autorità nazionali di scambiarsi informazioni e di cooperare con i loro omologhi in altri paesi dell’UE per far cessare le infrazioni della normativa che tutela i consumatori.

Il regolamento riguarda situazioni concernenti gli interessi collettivi dei consumatori e agevola la collaborazione fra autorità per far cessare le infrazioni della normativa che tutela i consumatori nei casi in cui l’attività commerciale e il consumatore abbiano sede in paesi diversi.

La decisione 2007/76/CE contiene requisiti sulle informazioni, ad esempio le informazioni minime che devono essere incluse nelle richieste di assistenza reciproca* e negli allarmi, i limiti di tempo da rispettare, l’accesso alle informazioni e l’uso delle lingue.

La cooperazione fra autorità nazionali si applica alla normativa che tutela i consumatori, ad esempio:

Assistenza reciproca e attività dell’UE

Ciascuna autorità può chiedere l’assistenza di altri membri della rete per indagare e far cessare eventuali violazioni dei diritti dei consumatori.

Inoltre, per far cessare le violazioni che avvengono contemporaneamente in diversi o in tutti i paesi dell’UE, le autorità possono:

La prima di tali azioni coordinate* ha riguardato gli acquisti all’interno di applicazioni di giochi on line.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 29 dicembre 2005 a eccezione delle norme riguardanti l’assistenza reciproca, che si applicano dal 29 dicembre 2006.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Assistenza reciproca: l’autorità competente di un paese in cui siano violati i diritti dei consumatori può chiedere alla sua omologa nel paese dove ha sede il commerciante di fornire informazioni riguardanti una presunta infrazione o di intervenire per far cessare tale infrazione.
Indagine a tappeto: una serie di controlli effettuati contemporaneamente su siti web per individuare violazioni del diritto dell’UE che tutela i consumatori in un particolare settore. Le indagini a tappeto sono coordinate dalla Commissione europea e sono effettuate contemporaneamente dalle autorità nazionali di contrasto dei paesi partecipanti.
Azioni coordinate: un approccio comune delle autorità nazionali di contrasto all’applicazione delle norme che tutelano i consumatori per affrontare violazioni diffuse a livello europeo di tali norme. La Commissione europea sostiene tali azioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2006/2004 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2007/76/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l’assistenza reciproca (GU L 32 del 6.2.2007, pag. 192).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.06.2019