Prodotti difettosi: responsabilità

SINTESI DI:

Direttiva 85/374/CEE: responsabilità sul prodotto

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce il principio della responsabilità indipendentemente dalla colpa, applicabile ai produttori europei. Se un prodotto difettoso* provoca danni al consumatore, il produttore può essere responsabile anche senza negligenza o colpa da parte sua.

PUNTI CHIAVE

Danni coperti

La direttiva si applica a danni:

causati dalla morte o da lesioni personali;

causati alla proprietà privata.

I paesi dell’Unione europea (UE) possono fissare un limite per la responsabilità totale di un produttore in caso di morte o di lesione personale derivanti da articoli identici aventi lo stesso difetto.

Responsabilità

Il termine produttore designa:

il produttore di una materia prima, il fabbricante di un prodotto finito o di una parte componente;

l’importatore del prodotto;

qualsiasi persona che appone il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;

qualsiasi persona che fornisce un prodotto il cui produttore o importatore non può essere identificato.

Qualora due o più persone siano responsabili dello stesso danno, esse risponderanno in solido.

Prova del danno

Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

la presentazione del prodotto;

l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;

il momento della messa in circolazione del prodotto.

L’onere della prova spetta alla persona danneggiata. Essa deve dimostrare:

il danno effettivo;

un difetto nel prodotto;

un nesso di causalità tra il danno e il difetto.

Tuttavia, essa non deve dimostrare la negligenza o la colpa del produttore o dell’importatore.

Esclusione di responsabilità

Una serie di fattori può esonerare il produttore dalla responsabilità, nel caso in cui:

non abbia messo in circolazione il prodotto;

il difetto sia comparso dopo che il prodotto è stato messo in circolazione;

il prodotto non sia stato fabbricato per essere venduto o distribuito a scopo di lucro;

il prodotto non sia stato fabbricato o distribuito per qualsiasi scopo nel quadro delle normali operazioni e pratiche della sua attività;

il difetto sia dovuto alla conformità del prodotto rispetto a norme vincolanti emanate da autorità pubbliche;

il difetto di un componente sia stato causato durante la fabbricazione di un prodotto finale.

Quando il danneggiato ha colpa, la responsabilità del produttore può essere ridotta.

Scadenza della responsabilità

Il danneggiato dispone di tre anni entro i quali chiedere un risarcimento. Il periodo decorre dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.

Il produttore non è più responsabile dopo dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

Nessuna clausola contrattuale può permettere al produttore di limitare la sua responsabilità in relazione alla persona danneggiata.

Le norme nazionali sulla responsabilità civile sono ancora applicabili.

A PARTIRE DA QUANDO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 30 luglio 1985. I paesi dell’UE dovevano recepirla nella legislazione nazionale entro il 30 luglio 1988.

CONTESTO

Responsabilità dei prodotti difettosi

TERMINI CHIAVE

* Prodotto: qualsiasi bene mobile, anche se parte di un altro bene mobile o immobile. Esso include l’elettricità, i prodotti agricoli naturali (prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, ad esclusione dei prodotti che hanno subito una prima trasformazione, ovvero taglio, spelatura e congelazione di frutta e verdura) e i giochi.

ATTO

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pagg. 29-33)

Ultimo aggiornamento: 19.01.2016