Pratiche commerciali sleali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Pratiche commerciali ingannevoli

Azioni ingannevoli

Una pratica commerciale è ingannevole se contiene informazioni false o non veritiere oppure può ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione può essere corretta, e portarlo ad assumere una decisione di acquisto che altrimenti non avrebbe assunto. Fra gli esempi di simili azioni troviamo informazioni false o ingannevoli riguardanti:

La direttiva di modifica (UE) 2019/2161 introduce una norma specifica che fa fronte alle pratiche ingannevoli in cui le merci sono commercializzate come identiche mentre, in realtà, la loro composizione è significativamente diversa tra vari Stati membri (il che è spesso definito come «duplice livello di qualità» delle merci).

Omissioni ingannevoli

Pratiche commerciali aggressive

Pratiche vietate in ogni caso («lista nera»)

Ricorso e sanzioni

Documento di orientamento

Nel 2021, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti aggiornati relativi all’attuazione e all’applicazione della direttiva 2005/29/CE. Tali orientamenti spiegano concetti e norme fondamentali e offrono esempi concreti derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da giudici e amministrazioni nazionali, al fine di rendere più agevole l’applicazione per le autorità nazionali e garantire una maggiore certezza del diritto per i professionisti. Gli orientamenti riguardano le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Prodotto: qualsiasi merce o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e i contenuti digitali.
Consumatore: un soggetto che, nelle pratiche commerciali oggetto della direttiva 2005/29/CE, agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Diligenza professionale: rispetto alle pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, il normale grado della speciale competenza e attenzione che ragionevolmente si possono presumere essere esercitate da un professionista nei confronti dei consumatori.
Mercato online: un servizio che utilizza un software (compresi siti web, parte di siti web o un’applicazione) gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.
Classificazione: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione.
Indebito condizionamento: sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia a tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

Le modifiche successive alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un «New Deal» per i consumatori [COM(2018) 183 final dell’11.4.2018].

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’interpretazione e sull’applicazione della direttiva 2005/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 28.05.2022