Cooperazione amministrativa in materia di IVA (fino al 31.12.2011)

L’Unione europea (UE) istituisce un sistema comune di cooperazione amministrativa e di scambio d’informazioni per i paesi dell’UE al fine di assicurare la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e lottare contro la frode.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento stabilisce le condizioni di cooperazione tra le autorità amministrative nazionali preposte all’applicazione della legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA):

Esso predispone inoltre una cooperazione fra tali autorità nazionali e la Commissione.

Più precisamente, il regolamento definisce le norme e le procedure che consentono alle autorità competenti dei paesi dell’Unione europea (UE) di collaborare e di scambiare ogni informazione che possa consentire l'accertamento corretto dell’IVA.

Definizione degli interessati e delle procedure

Ciascun paese dell’UE designa un ufficio centrale unico come punto di contatto per la cooperazione amministrativa. Le autorità competenti dei paesi dell’UE possono designare servizi di collegamento e/o funzionari competenti per scambi diretti di informazioni. Gli uffici centrali di collegamento devono tenere aggiornati gli elenchi di tali servizi o funzionari e renderli accessibili agli altri paesi dell’UE interessati.

I servizi di collegamento e i funzionari competenti sono tenuti ad informare il loro ufficio centrale di collegamento quando trasmettono o ricevono una richiesta di assistenza o una risposta a una tale richiesta. Essi avvertono inoltre il loro ufficio centrale di collegamento e la loro autorità competente quando ricevono una richiesta di assistenza che renda necessaria un’azione all’esterno della loro circoscrizione territoriale o della loro sfera funzionale.

L’obbligo di assistenza per i paesi dell’UE non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti che le autorità hanno ottenuto con l’autorizzazione o su richiesta di un’autorità giudiziaria, a meno che la legislazione nazionale non lo preveda.

Scambio di informazioni su richiesta

Si tratta di richieste di informazioni e di indagini amministrative presentate dall’autorità competente di un paese dell’UE (autorità richiedente) all’autorità competente di un altro paese dell’UE (autorità interpellata) per ottenere tutte le informazioni idonee a permettere l’accertamento corretto dell’IVA. L’autorità interpellata ha l’obbligo di fornire le informazioni richieste. A tale scopo, può far eseguire indagini amministrative ed agire per l’autorità richiedente come se agisse per conto proprio.

L’autorità richiedente può fare una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa. In tali casi, l’autorità interpellata deve giustificare l’eventuale mancata esecuzione dell’indagine.

Le autorità richiedenti devono utilizzare un formulario tipo per tutte le richieste di informazioni e indagini amministrative.

Per quanto riguarda i termini per la comunicazione di informazioni, l’autorità interpellata esegue le comunicazioni senza indugio e, comunque, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese. In alcuni casi, l'autorità richiedente e l’autorità interpellata possono concordare termini diversi.

Qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, l’autorità interpellata informa immediatamente per iscritto l’autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che le sarà possibile dare seguito alla richiesta.

L’autorità richiedente e l’autorità interpellata possono decidere di autorizzare i funzionari della prima ad essere presenti negli uffici amministrativi di quest’ultima. I funzionari dell’autorità richiedente possono anche partecipare alle indagini amministrative al fine di scambiare informazioni, ma mai per esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata. Essi devono essere in possesso, in qualsiasi momento, di un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e qualifica ufficiale.

I paesi dell’UE possono anche convenire di procedere, ognuno nel proprio territorio, a controlli simultanei della situazione tributaria di soggetti passivi, nel caso in cui tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo paese dell’UE.

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

L’autorità competente di un paese dell’UE deve procedere ad uno scambio automatico o a uno scambio automatico organizzato delle informazioni con l’autorità competente del paese UE interessato nelle seguenti situazioni:

Le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio, la periodicità e le modalità pratiche dello scambio sono determinate dalla Commissione assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa. Ciascun paese dell’UE decide inoltre se partecipare allo scambio di una particolare categoria di informazioni e se procedervi in modo automatico o automatico organizzato.

Le autorità competenti dei paesi dell’UE possono trasmettersi reciprocamente, attraverso uno scambio spontaneo, tutte le informazioni in loro possesso.

Archiviazione e scambio di informazioni concernenti operazioni intracomunitarie

Ciascun paese dell’UE deve tenere una banca dati elettronica nella quale archivia ed elabora le informazioni sull’IVA. Ogni paese dell’UE deve garantire che la propria banca dati sia aggiornata, completa ed esatta.

L’autorità competente di un paese dell’UE può ottenere direttamente da ogni altro paese dell’UE le seguenti informazioni archiviate, o averne accesso diretto:

Se necessario per il controllo degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari, al fine di prevenire violazioni della legislazione in materia di IVA, l’autorità competente di un paese dell’UE deve ricevere comunicazione automatica di tutte le informazioni seguenti, alle quali può anche accedere direttamente con mezzi elettronici:

I paesi dell’UE devono fornire l’accesso all’informazione senza indugio e comunque entro un mese dalla fine del periodo al quale le informazioni si riferiscono.

Condizioni relative allo scambio d’informazioni

L’autorità interpellata può rifiutare una richiesta di assistenza. In tal caso, deve sempre giustificare il suo rifiuto all'autorità richiedente. Le richieste di assistenza possono essere rifiutate se la trasmissione di informazioni:

Le informazioni comunicate in base al regolamento sono coperte dal segreto d’ufficio e sono protette ai sensi della legislazione nazionale del paese UE che le ha ricevute. Pertanto, queste informazioni possono essere utilizzate soltanto per azioni ben precise, quali:

Contesto

Il regolamento si inserisce nell’ambito delle misure di armonizzazione fiscale adottate per completare il mercato interno.

Per facilitare i contatti tra le amministrazioni fiscali locali e/o nazionali al fine di potenziare la lotta antifrode, il presente regolamento fonde e rafforza in un unico strumento giuridico le disposizioni della direttiva relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti nel settore delle imposte dirette e indirette, e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette.

Il 7 ottobre 2010, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 904/2010 che abroga il presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Il capitolo V (salvo l’articolo 27, paragrafo 4) resta tuttavia applicabile fino al 31 dicembre 2012. Talune disposizioni del nuovo regolamento sono entrate in vigore dal 1° novembre 2010, altre si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2015.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1798/2003

1.1.2004

-

GU L 264 del 15.10.2003

Atto(i) modificativo(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 885/2004

1.5.2004

-

GU L 168 dell'1.5.2004

Regolamento (CE) n. 1791/2006

1.1.2007

-

GU L 363 del 20.12.2006

Regolamento (CE) n. 143/2008

20.2.2008

-

GU L 44 del 20.2.2008

Regolamento (CE) n. 37/2009

1.1.2010

-

GU L 14 del 20.1.2009

Regolamento (CE) n. 904/2010

1.11.2010

-

GU L 268 del 12.10.2010

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 314 dell’1.12.2009].

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 18 agosto 2009, sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto [COM(2009) 428 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto [GU L 331 del 5.11.2004]. Nel regolamento la Commissione specifica le categorie di informazioni che possono essere scambiate senza richiesta preventiva, la periodicità degli scambi e altre modalità pratiche necessarie all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003.

See also

Ultima modifica: 08.09.2011