Esportazione e stoccaggio del mercurio

L’Unione europea (UE) vieta qualsiasi esportazione del mercurio metallico e di alcuni composti e miscele di mercurio a partire dal 15 marzo 2011. Una volta entrato in vigore questo divieto, gli Stati membri dovranno garantire uno stoccaggio in sicurezza di questo metallo, utilizzato o prodotto nell’ambito di alcune attività industriali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

SINTESI

Il divieto delle esportazioni di mercurio dall’Unione europea (UE) deve contribuire alla riduzione dell’offerta mondiale di mercurio e, indirettamente, al contenimento delle emissioni nell’ambiente di questo metallo pesante estremamente tossico.

Il divieto

Il presente regolamento vieta le esportazioni di mercurio metallico e di alcuni composti e miscele di mercurio a partire dall’UE. Tale divieto si applica a decorrere dal 15 marzo 2011 alle esportazioni di:

Lo stoccaggio del mercurio

A decorrere dal 15 marzo 2011, il mercurio rilasciato da alcune attività industriali dovrà essere stoccato secondo modalità sicure per la salute umana e per l’ambiente. Le attività industriali in questione sono:

Il mercurio metallico proveniente da tali fonti è considerato rifiuto e può essere stoccato:

Questa possibilità costituisce una deroga alle disposizioni della direttiva 1999/31/CE che vietano la discarica dei rifiuti liquidi (il mercurio metallico è una sostanza liquida in condizioni normali di temperatura e di pressione).

La valutazione di sicurezza

La valutazione di sicurezza per lo stoccaggio del mercurio è da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche. Questa valutazione deve garantire la copertura dei rischi particolari derivanti dalla natura e dalle proprietà del mercurio.

L’autorizzazione di stoccaggio

L’autorizzazione che viene concessa ai siti di stoccaggio del mercurio deve includere requisiti relativi alle ispezioni visive periodiche dei contenitori e all’installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.

Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione copia delle autorizzazioni di stoccaggio del mercurio nonché, entro il 1o luglio 2012, le informazioni riguardanti l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nei rispettivi territori.

Lo scambio di informazioni

La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate per valutare la necessità di:

Contesto

Il divieto delle esportazioni e lo stoccaggio in sicurezza delle eccedenze di mercurio costituiscono elementi essenziali della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005. Tale strategia è volta a contrastare l’inquinamento da mercurio nell’UE e nel mondo, e prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, limitarne l’offerta e la domanda, proteggere dall’esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1102/2008

4.12.2008

-

GU L 304 del 14.11.2008

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 gennaio 2005 intitolata «Strategia comunitaria sul mercurio» [COM(2005) 20 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Alla luce dei rischi per la salute umana e per l’ambiente legati al mercurio, l'UE elabora una strategia, basata su sei obiettivi abbinati ad azioni specifiche, il cui scopo principale è ridurre la quantità e la circolazione del mercurio nell’UE e nel mondo, nonché l’esposizione dei cittadini a questa sostanza.

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini [Gazzetta ufficiale L 81 del 27.3.1982]. Questa direttiva fissa i valori limite delle norme di emissione del mercurio onde ridurre gli scarichi di questa sostanza nell’ambiente idrico dell’UE. Fissa inoltre metodi di misura delle quantità di mercurio scaricate e una procedura di sorveglianza e di controllo.

Ultima modifica: 22.10.2010