Specie esotiche o localmente assenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 708/2007 — impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

Esso non si applica a:

Esso riguarda tutte le specie acquatiche e comprende tutte le parti in grado di sopravvivere e di riprodursi.

Misure volte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità

I paesi dell’UE provvedono a:

Autorizzazioni

Qualsiasi movimento di un organismo acquatico esotico verso un impianto di acquacoltura necessita di un’autorizzazione da parte dello Stato membro di destinazione. Per ottenere tale autorizzazione, l’operatore di acquacoltura presenta una domanda nella quale fornisce una serie di informazioni, tra cui:

Movimento routinario

Nel caso di un movimento a partire da un’origine conosciuta che non presenta rischi per l’ambiente, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti in materia di quarantena* o di fase di rilascio pilota*.

Movimento non routinario

Nel caso di un movimento non routinario, occorre effettuare una valutazione dei rischi ambientali. Qualora si riscontri un rischio medio o elevato, il richiedente e l’amministrazione interessata devono verificare se esistano procedure o tecnologie che permettano di ridurre questo rischio a un livello basso. Se ciò avviene, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti relativi a una fase di quarantena, una fase di rilascio pilota o di monitoraggio*.

Movimenti che interessano gli Stati membri vicini

Qualora un movimento di organismi marini possa interessare gli Stati membri vicini, essi devono esserne informati e devono comunicare le loro osservazioni alla Commissione europea, la quale potrà confermare, annullare o modificare l’autorizzazione.

Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figurano tutte le informazioni relative. I registri sono messi a disposizione del pubblico.

La maggior parte dei Paesi dell’UE ha dedicato una specifica pagina web al regolamento e il registro è generalmente accessibile da lì.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1 gennaio 2009, ad eccezione dei capitoli I e II, e dell’articolo 24 (norme dettagliate e adeguamento al progresso tecnico) che si applicano dal 18 luglio 2007.

CONTESTO

Le specie esotiche invasive sono una delle principali cause di erosione della biodiversità, dovuta a:

Tale impatto ambientale ha ripercussioni importanti a livello economico e sociale.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Acquacoltura: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione. Tali organismi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
Specie localmente assente: una specie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale.
Specie esotiche:
Introduzioni: il processo per il quale le specie esotiche vengono trasportate fuori dal loro areale ecologico naturale per essere impiegate in acquacoltura.
Traslocazioni: il processo per il quale le specie esotiche trasportate all’interno del loro areale ecologico naturale per essere impiegate in acquacoltura in aree in cui precedentemente non erano presenti.
Quarantena: la quarantena serve a mantenere gli organismi interessati in completo isolamento per un periodo sufficientemente lungo da costituire uno stock di organismi riproduttori adulti, individuare le specie presenti accidentalmente e confermare l’assenza di patogeni e di malattia. La quarantena deve soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (allegato III).
Fase di rilascio pilota: fase iniziale di liberazione su scala limitata di organismi acquatici soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione. Occorre predisporre un piano di emergenza per permettere la rimozione degli organismi interessati o ridurne il numero, in caso di rischi imprevisti per l’ambiente o le popolazioni autoctone.
Monitoraggio: periodo di monitoraggio di almeno due anni dopo il rilascio degli organismi nel nuovo ambiente che permetta di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di altri impatti rispetto a quelli prospettati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 708/2007 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del venerdì 13 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708 /2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6).

Regolamento (CE) della commissione n. 506/2008 del 6 giugno 2008che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 36).

Regolamento delegato (UE) 2022/516 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 104 del 1.4.2022, pagg. 51)

Ultimo aggiornamento: 01.04.2022