Esportazione di organismi geneticamente modificati verso i paesi terzi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1946/2003: movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

SINTESI

CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Mira ad attuare alcuni punti del protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici. Questo perché alcuni organismi geneticamente modificati* (OGM) possono avere effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Per garantire un adeguato livello di protezione, il regolamento crea un sistema di notifica e di scambio di informazioni sulle esportazioni di OGM verso i paesi terzi.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento distingue tra OGM destinati all’emissione deliberata nell’ambiente (ovvero prove in campo, o per coltivare, importare o trasformare OGM in prodotti industriali) e OGM destinati all’alimentazione umana o animale, o alla lavorazione.

Gli esportatori di OGM destinati all’emissione deliberata nell’ambiente devono inviare una notifica all’autorità nazionale competente del paese terzo importatore degli OGM (e inviarla nuovamente se non vi è alcuna risposta). La notifica deve contenere le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento. L’esportatore deve conservare tale notifica e la sua relativa accusa di ricevuta per cinque anni e trasmetterne una copia alle autorità nel proprio paese dell’Unione europea (UE) e alla Commissione europea.

La Commissione europea o il paese dell’UE che ha preso la decisione notifica al centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House, BCH) qualsiasi decisione circa l’uso di OGM destinati all’alimentazione umana o alla trasformazione che possono essere soggetti a movimento transfrontaliero. La notifica deve contenere le informazioni di cui all’allegato II del presente regolamento. Questi OGM non possono essere oggetto di movimento transfrontaliero se non sono stati autorizzati nell’UE.

Se un paese dell’UE viene a conoscenza di un’esportazione non intenzionale di OGM potenzialmente pericolosi, deve informare il pubblico, notificarlo alla Commissione europea e consultare il paese interessato, onde consentire di adottare le misure correttive necessarie.

I paesi dell’UE devono presentare relazioni sull’applicazione del presente regolamento ogni tre anni.

CONTESTO

Nel 2000, l’UE e i suoi paesi hanno firmato il protocollo di Cartagena, inteso a garantire che i movimenti di OGM (in particolare tra paesi) non costituiscano un rischio per l’ambiente o la salute umana.

Successivamente, nel 2011, l’UE ha sottoscritto il protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, che spiega le norme e le procedure internazionali del protocollo di Cartagena in risposta ai danni causati da OGM provenienti da movimenti transfrontalieri.

TERMINE CHIAVE

* Organismi geneticamente modificati: organismi a cui è stata applicata la terapia genica. Ciò può mutarne artificialmente il corredo genetico, dando loro nuove proprietà (ad esempio, la resistenza della pianta a siccità, insetti o malattie). Dal momento che l’impatto a lungo termine degli OGM sulla salute umana e sull’ambiente restano in gran parte sconosciuti, l’UE assume un approccio precauzionale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pagg. 1-10)

ATTI COLLEGATI

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 48-49)

Decisione 2013/86/UE del Consiglio, del 12 febbraio 2013, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur in materia di responsabilità e risarcimenti al protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 46 del 19.2.2013, pagg. 1-3)

Ultimo aggiornamento: 24.11.2015