Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

 

SINTESI DI:

Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 18 giugno 1986, con l’obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 18 giugno 1989.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Fanghi di depurazione: fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue domestiche o urbane e da altri impianti di depurazione simili.
Fanghi trattati: fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile (riducendo i rischi per la salute).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6).

Le successive modifiche alla direttiva 86/278/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115).

Ultimo aggiornamento: 19.06.2020