Gestione e qualità dell'aria ambiente

La direttiva quadro stabilisce i principi di base di una strategia comune volta a definire e fissare obiettivi concernenti la qualità dell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, informare il pubblico, tra l'altro, attraverso soglie di allarme, nonché migliorare la qualità dell’aria quando essa non è soddisfacente.

ATTO

Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Per mantenere e migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, la presente direttiva definisce i principi di base che consentono di:

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della direttiva.

Valori limite * e soglie di allarme *, per gli inquinanti * elencati qui di seguito, sono fissati dal Parlamento europeo e dal Consiglio (cfr. rubrica "Atti connessi"):

La qualità dell'aria ambiente è controllata sul territorio degli Stati membri. Questa valutazione si svolge con vari metodi: per misurazione oppure per modellizzare o attraverso una combinazione di questi due metodi o, infine, per stima. Tale valutazione è obbligatoria negli agglomerati di più di 250 000 abitanti oppure nelle zone in cui le concentrazioni sono vicine ai valori limite.

In caso di superamento delle soglie di allarme, gli Stati membri devono stabilire un programma che consenta di raggiungere i valori limite entro un termine fissato. Tale programma, accessibile alla popolazione, deve in particolare contenere le seguenti informazioni:

Gli Stati sono obbligati a fissare un elenco delle zone e dei centri urbani in cui i livelli di inquinamento sono superiori ai valori limite.

In caso di superamento dei valori limite, gli Stati membri ne informano la popolazione e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti (livello registrato dell'inquinamento, durata dell'allarme ...).

Qualora zone geografiche e agglomerati abbiano livelli di inquinamento inferiori ai valori limite, gli Stati membri devono mantenere tali livelli al di sotto degli stessi.

La direttiva contiene disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni ed alle relazioni sui livelli di inquinamento e le zone interessate.

Contesto

La direttiva segue la linea del quinto programma d'azione in materia ambientale del 1992 che ha in particolare raccomandato di stabilire obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria. Essa completa la normativa europea esistente nell'ambito del miglioramento della qualità dell'aria: la direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione, la direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore minimo per il piombo contenuto nell'atmosfera, la direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto e la direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono. La direttiva 2008/50/CE abroga e sostituisce la presente direttiva a partire dall'11 giugno del 2010.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 96/62/CE

21.11.1996

21.6.1998

GU L 296 del 21.11.1996

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Direttiva 2008/50/CE

11.6.2008

10.6.2010

GU L 152 dell'11.6.2008

ATTI CONNESSI

Direttive derivate

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente [Gazzetta ufficiale L 23 del 26.1.2005] Questa direttiva costituisce l’ultima fase del processo di rifusione della normativa europea, avviata dalla direttiva quadro 96/62/CE, concernente la presenza di inquinanti che presentano un rischio per la salute umana.

Dato che le sostanze in oggetto sono agenti cancerogeni umani per i quali non può essere individuata alcuna soglia riguardo agli effetti dannosi sulla salute umana, la direttiva è finalizzata ad applicare il principio secondo il quale l’esposizione a tali inquinanti debba essere al livello più basso che si possa ragionevolmente raggiungere. La direttiva non fissa un valore limite per le emissioni di idrocarburi policiclici aromatici (PAH), ma utilizza il benzo(a)pirene come tracciante del rischio cancerogeno di questi inquinanti e stabilisce per questa sostanza un valore bersaglio da raggiungere per quanto possibile.

Inoltre la direttiva definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione delle sostanze in oggetto e garantisce che informazioni adeguate vengano raccolte e messe a disposizione del pubblico.

Direttiva 2002/3/CE [Gazzetta ufficiale L 67 del 9.3.2002] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.

Si tratta della terza direttiva derivata dalla direttiva quadro sulla qualità dell'aria ambiente (96/62/CE). L'obiettivo di questa direttiva derivata è di:

Gli obiettivi a lungo termine fissati dalla direttiva rispettano le linee direttrici dell'Organizzazione mondiale della Sanità relative all'ozono. L'inosservanza dei valori-obiettivo costringe gli Stati membri a stabilire un piano di azione per la riduzione dell'ozono nell'aria ambiente.

Al più tardi il 31 dicembre 2004, la Commissione presenta una relazione di applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, accompagnata, se necessario, da proposte di modifica. Gli Stati membri devono conformarsi a questa direttiva entro il 9 settembre 2003, data alla quale la direttiva 92/72/CEE è abrogata.

Direttiva 2000/69/CE [Gazzetta ufficiale L 313 del 13.12.2000] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente.

La direttiva (seconda direttiva derivata) completa le disposizioni concernenti i valori limite della direttiva 96/62/CE con valori limite specifici per due singole sostanze inquinanti (il benzene e il monossido di carbonio). Il valore limite per il benzene è fissato a 5 mcg/m³ dal 1° gennaio 2010 e per il monossido di carbonio a 10 mg/m³ dal 1° gennaio 2005. La direttiva dispone che gli Stati membri sono tenuti ad informare sistematicamente il pubblico sulle concentrazioni di tali sostanze nell’aria ambiente. Gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva entro il 13 dicembre 2002.

Direttiva 1999/30/CE [Gazzetta ufficiale L 163 del 29.6.1999] Direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. Si tratta della terza direttiva derivata dalla direttiva 96/62/CE.

Disposizioni d’applicazione

Decisione 2004/461/CE [Gazzetta ufficiale L 156 del 30.4.2004] Decisione della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annuale da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Rettifica – Gazzetta ufficiale L 202 del 7.6.2004

Decisione 2004/279/CE [Gazzetta ufficiale L 87 del 25.3.2004] Decisione della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria

Decisione 2004/224/CE [Gazzetta ufficiale L 68 del 6.3.2004] Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente

Ultima modifica: 10.11.2005