Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Il sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) intende promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee, nonché l’informazione del pubblico e delle parti interessate.

ATTO

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [Cfr atti modificativi].

SINTESI

L’obiettivo del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni pubbliche e private di tutti i settori di attività economica, mediante:

Ciascuna organizzazione che vuole partecipare al sistema deve:

Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di accreditamento dei verificatori ambientali indipendenti e di controllo delle loro attività conformemente alle disposizioni dell’allegato V. I sistemi devono essere pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il proprio organismo competente. Tutti gli organismi di accreditamento si riuniscono almeno una volta all'anno in un’assemblea, che elabora gli orientamenti su questioni concernenti l'accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. È istituita una procedura di valutazione inter pares, volta a garantire che i sistemi di accreditamento rispettino le disposizioni del presente regolamento.

Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

Le organizzazioni che partecipano al sistema EMAS sono registrate dagli organismi competenti a condizione che:

Gli organismi competenti possono sospendere o cancellare la registrazione di un’organizzazione, ovvero rifiutare di procedere alla registrazione, se tale organizzazione non rispetta le disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione, che lo mette a disposizione del pubblico.

Esiste un logo EMAS (cfr. allegato IV), che può essere utilizzato può essere usato dalle organizzazioni sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, sulle dichiarazioni ambientali convalidate, sulle intestazioni di lettere, sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione all’EMAS e nella pubblicità di servizi, prodotti e attività. Non può essere usato sui prodotti o i loro imballaggi o in asserzioni comparative relative a altri prodotti.

Gli Stati membri devono studiare come tener conto della registrazione EMAS di un’organizzazione nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale, al fine di evitare inutili duplicazioni di lavori.

Il regolamento impegna gli Stati membri a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese al sistema di ecogestione e audit.

Gli Stati membri prendono le opportune misure per garantire che il pubblico sia informato sull’EMAS. La Commissione promuove l’EMAS a livello comunitario.

Gli Stati membri sono responsabili delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza del regolamento Possono predisporre un sistema di diritti per far fronte alle spese connesse all’EMAS.

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina l’EMAS e, se necessario, propone opportune modifiche.

Contesto

Il regolamento (CE) n. 761/2001 sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è pertanto abrogato.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 761/2001 [adozione: codecisione COD/1998/0303]

27.04.2001

-

GU L 114 del 24.04.2001

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Atto d’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

01.05.2004

-

GU L 236 del 23.09.2003

Regolamento (CE) n. 196/2006

24.02.2006

-

GU L 32 del 04.02.2006

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 luglio 2008, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [COM(2008) 0402 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La proposta è finalizzata a rafforzare e accrescere l'efficacia del sistema comunitario di ecogestione e audit al fine di incrementare il numero di organizzazioni che intendono partecipare al sistema, ottenere il riconoscimento di EMAS come parametro di riferimento per i sistemi di gestione ambientale e permettere alle organizzazioni che aderiscono ad altri sistemi di gestione ambientale di aggiornare i propri sistemi a EMAS. La proposta mira del pari a incoraggiare le organizzazioni che hanno aderito a EMAS di tenere conto delle considerazioni ambientali nella scelta dei propri fornitori o prestatori di servizi.

La presente proposta prevede inoltre una semplificazione delle procedure amministrative. Essa completa il sistema di gestione ambientale rafforzando il meccanismo di controllo della conformità agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, nonché le disposizioni relative alla comunicazione di informazioni sulle prestazioni ambientali. La proposta introduce un'armonizzazione delle regole e delle procedure di accreditamento, e autorizza la partecipazione di organizzazioni esterne alla Comunità.

Procedura di codecisione COD/2008/0154

Decisione 2007/747/CE della Commissione, del 19 novembre 2007, relativa al riconoscimento delle procedure di certificazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e recante abrogazione della decisione 97/264/CE

Relazione della Commissione, del 9 novembre 2004, sugli incentivi a favore delle organizzazioni aderenti ad EMAS [COM(2004)745 def. – Gazzetta ufficiale C 55 del 4.3.2005] Quasi tutti gli Stati membri applicano misure per garantire una maggiore flessibilità a livello normativo e incoraggiare le varie organizzazioni ad aderire al sistema EMAS. Alcuni di essi hanno introdotto, nelle disposizioni nazionali, un certo grado di flessibilità (con una regolamentazione meno rigida o attraverso una deregolamentazione) per quanto riguarda le domande di autorizzazione, i requisiti per i rapporti di sorveglianza e la diminuzione delle ispezioni. A livello di appalti pubblici sono stati introdotti provvedimenti di incentivazione (ad esempio, l’introduzione di un criterio di selezione secondo il quale i richiedenti devono dimostrare la loro capacità a gestire le problematiche ambientali sotto il profilo tecnico), di sostegno finanziario (sovvenzioni alle organizzazioni che aderiscono per la prima volta a EMAS, agevolazioni fiscali sugli acquisti finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali, riduzione delle spese di registrazione ecc.), di supporto tecnico (programmi di attuazione progressiva concepiti appositamente per le piccole e medie imprese ecc.) o di supporto informativo (programmi specifici d’informazione adattati, campagne d’informazione del più vasto pubblico, conferenze, seminari ecc.).

Raccomandazione 2003/532/CE – [Gazzetta ufficiale L 184 del 23.7.2003] Raccomandazione della Commissione, del 10 luglio 2003, Orientamenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) concernente la scelta e l'uso di indicatori di prestazioni ambientali (Testo rilevante ai fini del SEE).

Decisione 2001/681/CE [Gazzetta ufficiale L 247 del 17.9.2001] Decisione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Le entità indicate all'articolo 2 del regolamento EMAS saranno registrate come organizzazioni secondo gli orientamenti figuranti nell'allegato I della presente decisione che stabilisce la convalida dell'aggiornamento delle dichiarazioni ambientali da parte delle organizzazioni, conformemente all'allegato II. Il logo EMAS sarà usato secondo le modalità definite all'allegato III della decisione.

Raccomandazione 2001/680/CE [Gazzetta ufficiale L 247 del 17.9.2001] Raccomandazione della Commissione, del 7 settembre 2001, relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Elenco dei siti, registrati in Norvegia, in conformità al regolamento (CE) n° 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 [Gazzetta ufficiale del 23.2.2006]

Restano in vigore i seguenti provvedimenti, adottati a norma del vecchio regolamento EMAS, il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio:

Elenco – [Gazzetta ufficiale C 273 del 25.9.1999]

Albo dei verificatori ambientali accreditati per il sistema comunitario di ecogestione e audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

L'elenco contiene le informazioni relative a tutti i verificatori ambientali la cui iscrizione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi di accreditamento degli Stati membri fino al 31 maggio 1999 compreso.

Elenco – [Gazzetta ufficiale C 273 del 25.9.1999]

Elenco dei siti registrati nel sistema comunitario di ecogestione ed audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

L'elenco contiene le informazioni relative a tutti i siti, la cui registrazione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi competenti o dalle autorità nazionali degli Stati membri fno al 31 maggio 1999 compreso.

Elenco [Gazzetta ufficiale C 254 del 12.8.1998] Albo dei verificatori ambientali accreditati per il sistema comunitario di ecogestione e audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

L'elenco contiene le informazioni relative a tutti i verificatori ambientali la cui iscrizione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi di accreditamento degli Stati membri fino al 31 maggio 1998 compreso.

Elenco [Gazzetta ufficiale C 254 del 12.8.1998] Elenco dei siti registrati nel sistema comunitario di ecogestione ed audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

L'elenco contiene le informazioni relative a tutti i siti la cui registrazione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi competenti o dalle autorità nazionali degli Stati membri fino al 31 maggio 1998 compreso.

Elenco [Gazzetta ufficiale C 276 dell’11.9.1997] Albo dei verificatori ambientali accreditati per il sistema comunitario di ecogestione e di audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

Questo elenco contiene le informazioni relative a tutti i verificatori ambientali la cui iscrizione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi di accreditamento degli Stati membri fino al 15 aprile 1997 compreso.

Elenco [Gazzetta ufficiale C 276 dell’11.9.1997] Elenco dei siti registrati nel sistema comunitario di ecogestione e di audit [regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio].

Questo elenco contiene le informazioni relative a tutti i siti la cui registrazione sia stata notificata alla Commissione dagli organismi competenti o dalle autorità nazionali degli Stati membri fino al 15 aprile 1997 compreso.

Decisioni della Commissione sul riconoscimento delle norme nazionali che stabiliscono regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio:

Decisione 96/149/CE [Gazzetta ufficiale L 34 del 13.2.1996] (norma irlandese IS310);

Decisione 96/150/CE [Gazzetta ufficiale L 34 del 13.2.1996] (norma britannica BS7750);

Decisione 96/151/CE [Gazzetta ufficiale L 34 del 13.2.1996] (norma spagnola UNE 77-801(2)-94).

Ultima modifica: 11.08.2008