Marchio di qualità ecologica
Il marchio di qualità ecologica ha lo scopo di promuovere i prodotti, che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.
SINTESI
Il sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica, o Ecolabel, mira a:
Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi:
Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che rispettano determinati requisiti ambientali e i criteri del marchio di qualità ecologica;
I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento e sono soggetti ai requisiti metodologici dell'allegato II. Il marchio può essere assegnato a un prodotto che contribuisce significativamente a migliorare aspetti ecologici essenziali (ovvero l’interazione con l’ambiente, soprattutto l’uso di energie e di risorse naturali nel corso del ciclo di vita del prodotto).
Assegnazione del marchio
I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su:
Essi sono stabiliti, valutati e riesaminati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
I prodotti devono rispettare le condizioni seguenti:
Domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica europeo:
Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un importo. Anche l'uso del marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da parte dell'utilizzatore.
Qualsiasi prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento.
La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali esistenti.
Contesto
Il presente regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, al fine di migliorare il funzionamento del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n 1980/2000 |
24.09.2000 |
- |
GU L 237 del 21.9.2000 |
ATTI COLLEGATI
Decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].
Essa stabilisce l'importo minimo e massimo dei diritti e le loro riduzioni in determinati casi.
Decisione 2000/729/CEE della Commissione, del 10 novembre 2000, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000]. Questa decisione stabilisce che il contratto tra l'organismo competente e il richiedente deve conformarsi al modello figurante nell'allegato della presente decisione. La decisione 93/517/CE concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata dal presente provvedimento.
Decisione 2000/730/CEdella Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].
Decisione 2000/731/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [Gazzetta ufficiale L 293 del 22.11.2000].
Decisioni di assegnazione del marchio di qualità ecologica
Decisione 2009/607/CE della Commissione (coperture dure).Decisione 2009/598/CE della Commissione (materassi).Decisione 2009/578/CE della Commissione (servizi di ricettività turistica).Decisione 2009/568/CE della Commissione (carta igienica, carta da cucina e altri prodotti di carta assorbente ad uso domestico).Decisione 2009/567/CE della Commissione (prodotti tessili).Decisione 2009/564/CE della Commissione (servizi di camping).Decisione 2009/563/CE della Commissione (articoli calzaturieri).Decisione 2009/544/CE della Commissione (prodotti vernicianti per interni).Decisione 2009/543/CE della Commissione (prodotti vernicianti per esterni).Decisione 2009/300/CE della Commissione (televisori).Decisione 2001/689/CE della Commissione (lavastoviglie). Proroga: Decisione 2007/457/CE
Decisione 2002/741/CE della Commissione (carta per copia e carta grafica) Proroga: Decisione 2007/457/CE
Decisione 2002/747/CE (lampade elettriche). Proroga: Decisione 2008/63/CE
Decisione 2003/31/CE (detersivi per lavastoviglie).
Proroga: Decisione 2008/889/CE
Decisione 2003/200/CE (detersivi per bucato). Proroga: Decisione 2008/63/CE
Decisione 2003/240/CE (lavatrici). Proroga: Decisione 2000/45/CE
Decisione 2004/669/CE (frigoriferi). Proroga: Decisione 2007/207/CE
Decisione 2005/341/CE (personal computer). Proroga: Decisione 2008/962/CE
Decisione 2005/342/CE (detergenti per stoviglie a mano). Proroga: Decisione 2008/889/CE
Decisione 2005/343/CE (computer portatili). Proroga: Decisione 2008/962/CE Versione codificata
Decisione 2005/344/CE (detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari). Proroga: Decisione 2008/889/CE
Decisione 2005/360/CE (lubrificanti).
Proroga: Decisione 2008/889/CE
Decisione 2006/799/CE (ammendanti del suolo).Decisione 2007/64/CE (substrati di coltivazione).Decisione 2007/506/CE (saponi, shampoo e balsami per capelli).Decisione 2007/742/CE (pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas).
Ultima modifica: 02.12.2009