Protezione dell'ambiente idrico contro lo scarico di sostanze pericolose (fino al 2013)

L'Unione europea (UE) stabilisce le norme armonizzate per proteggere l'ambiente idrico dallo scarico di sostanze pericolose. Tra le altre cose, la nuova regolamentazione impone: la concessione di un'autorizzazione per taluni scarichi inquinanti, limiti di emissione per talune sostanze chimiche e il miglioramento della qualità delle acque poste sotto giurisdizione nazionale. La presente direttiva è abrogata dalla direttiva quadro in materia di acque a decorrere dalla fine del 2013.

ATTO

Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata).

SINTESI

La presente direttiva stabilisce le norme di protezione e di prevenzione contro l'inquinamento provocato dallo scarico di talune sostanze in ambiente idrico. Essa si applica alle acque interne superficiali, alle acque marine territoriali e alle acque interne del litorale.

Sono stati compilati due elenchi di sostanze pericolose per la lotta contro l'inquinamento:

Conformemente all'allegato IX della direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE), gli obiettivi di qualità e i valori limite di emissione sono stabiliti dalle direttive derivate dalla direttiva 2006/11/CE. Inoltre i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili conformemente all'articolo 10 della direttiva quadro 2000/60/CE.

Qualsiasi scarico di una sostanza compresa nell'elenco I è soggetto ad un’autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione può essere concessa soltanto per un periodo limitato e stabilisce le norme di emissione che possono essere più severe delle soglie fissate dalla legislazione comunitaria, tenendo conto soprattutto della tossicità o della persistenza della sostanza nell'ambiente considerato. Gli Stati membri garantiscono che le norme di emissione siano rispettate.

Per le sostanze dell'elenco II, gli Stati membri adottano e attuano programmi volti a preservare e a migliorare la qualità dell'acqua. Qualsiasi scarico è soggetto ad un'autorizzazione preliminare, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato, nella quale vengono fissate le norme di emissione.

Gli Stati membri devono compilare un inventario degli scarichi effettuati nell'ambiente idrico coperto dalla presente direttiva e possono adottare misure più severe di quelle previste dalla legislazione comunitaria per ridurre o eliminare l'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

La direttiva prevede una procedura di revisione e di completamento degli elenchi o di spostamento di talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15, della direttiva quadro in materia di acque.

Contesto

La presente direttiva codifica e sostituisce la direttiva 76/464/CEE e sue successive modifiche. Tale codifica consente di chiarire e razionalizzare la legislazione. Essa tiene conto dell'adozione della direttiva quadro in materia di acque e delle convenzioni internazionali sulla protezione dei corsi d'acqua e dell'ambiente marino.

La direttiva è abrogata dalla direttiva quadro in materia di acque a decorrere dal 22 dicembre 2013.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/11/CE

24.4.2006

-

GU L 64 del 4.4.2006

ATTI COLLEGATI

Standard di qualità ambientale

Direttiva 82/176/CEE [Gazzetta ufficiale L 81 del 27.3.1982].

Questa direttiva stabilisce i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Cfr. versione consolidata

Direttiva 83/513/CEE [Gazzetta ufficiale L 291 del 24.10.1983]. Questa direttiva stabilisce i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio in ambiente idrico.

Cfr. versione consolidata

Direttiva 84/156/CEE [Gazzetta ufficiale L 74 del 17.3.1984]. Questa direttiva stabilisce i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Cfr. versione consolidata

Direttiva 84/491/CEE [Gazzetta ufficiale L 274 del 17.10.1984].Questa direttiva stabilisce i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano in ambiente idrico.Cfr. versione consolidata

Direttiva 86/280/CEE [Gazzetta ufficiale L 181 del 4.7.1986]. Questa direttiva fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 2006/11/CE.

Cfr. versione consolidata

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 348 del 24.12.2008]. Questa direttiva stabilisce gli standard di qualità ambientale (SQA) in materia di acque. Tali standard di qualità armonizzati sono volti a contrastare l'inquinamento delle acque superficiali provocato da 33 sostanze chimiche prioritarie (Allegato II). La presente direttiva riguarda essenzialmente:

La direttiva completa il quadro legislativo istituito dalla direttiva quadro sulle acque. Permette altresì di prendere decisioni a tutti i livelli di governance. Gli Stati membri hanno tempo fino a dicembre 2009 per mettere a punto piani di gestione dei distretti idrografici e programmi di misure afferenti.

Miglioramento dell'informazione

Direttiva 91/692/CEE [Gazzetta ufficiale L 377 del 31.12.1991]. La presente direttiva intende razionalizzare e migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione di informazioni e alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente.

Direttiva 92/446/CEE [Gazzetta ufficiale L 247 del 27.8.1992].

La presente decisione stabilisce gli schemi di questionari necessari al controllo dell'attuazione e del rispetto delle disposizioni di tutte le direttive del settore acque, tra cui le direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

Registro degli scarichi

Regolamento (CE) n. 166/2006 [Gazzetta ufficiale L 33 del 4.2.2006].

L'UE istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti per migliorare l'accesso del pubblico all'informazione e contribuire nel tempo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

Ultima modifica: 25.07.2009