Promozione dell'uso dell'energia rinnovabile

La Commissione propone un quadro di riferimento per la promozione delle energie rinnovabili, che include degli obiettivi nazionali da raggiungere entro il 2020 e alcune misure volte a garantire la qualità dell'energia prodotta.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2008 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

SINTESI

La proposta intende definire un quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere entro il 2020 l’obiettivo comunitario del 20% indicato nella tabella di marcia per le energie rinnovabili.

Obiettivi per la produzione di energia rinnovabile

La proposta intende imporre agli Stati membri l’obbligo di raggiungere entro il 2020 alcuni obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti. Questi obiettivi corrispondono, per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea prima del 2004, ad un aumento approssimativo del 6 - 13% rispetto alla loro quota di energie rinnovabili nel 2005 e, per gli Stati membri che hanno aderito nel 2004 o in anni successivi, ad un aumento del 5 - 10% rispetto alla loro quota nel 2005. Per ciascun paese sono state fissate anche delle traiettorie intermedie. Inoltre, di qui al 2020 in ogni Stato membro l'energia consumata nel settore dei trasporti deve provenire per almeno il 10% da energie rinnovabili.

Gli Stati membri devono definire e trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo 2010 dei piani d'azione nazionali nei quali devono essere descritte le misure che intendono adottare per raggiungere i loro rispettivi obiettivi. Questi piani possono essere rivisti in caso di mancato rispetto delle traiettorie intermedie.

Garanzia di origine

Su richiesta del produttore di energia gli Stati membri devono garantire l'origine dell'elettricità e dell'energia da riscaldamento e da raffreddamento prodotte da impianti di produzione di capacità minima pari a 5 MWth. La garanzia di origine, trasmessa elettronicamente e identificata da un numero unico, deve precisare in particolare la fonte di energia utilizzata, il settore interessato (elettricità o riscaldamento e/o raffreddamento) ed il paese di emissione. Il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine rilasciata da un altro Stato membro deve basarsi su criteri oggettivi.

Gli Stati membri devono designare un organismo incaricato tra l’altro di rilasciare e di annullare le garanzie di origine e di tenere un registro nazionale. Una garanzia di origine deve essere annullata quando la produzione di energia interessata da detta garanzia beneficia di un aiuto finanziario o fiscale o di un pagamento, o quando l'energia prodotta viene presa in considerazione per valutare il rispetto di un obbligo in materia di energie rinnovabili, oppure quando un fornitore o un consumatore di energia intende utilizzare la garanzia per provare la quota o la quantità di energia rinnovabile presente nel suo mix energetico.

Le garanzie di origine di cui è stato chiesto l’annullamento possono, a determinate condizioni, essere trasferite dallo Stato membro da cui sono state rilasciate ad un altro Stato membro; in tal caso sono annullate dall'organismo competente dello Stato membro ricevente. Inoltre le garanzie di origine possono essere trasferite tra soggetti stabiliti in Stati membri diversi, a condizione che gli impianti interessati siano stati messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della direttiva. Gli Stati membri possono creare un sistema di autorizzazione preliminare per il trasferimento di garanzie di origine da o a soggetti stabiliti in altri Stati.

Quando uno Stato membro annulla una garanzia di origine non rilasciata dallo Stato stesso, una quantità equivalente di energia da fonti rinnovabili viene dedotta dalla quantità totale prodotta durante l’anno dallo Stato che ha rilasciato la garanzia ed aggiunta alla quantità totale prodotta durante l'anno dallo Stato che l’ha annullata.

Sostenibilità ambientale per i biocarburanti e i bioliquidi

La proposta prevede che i biocarburanti ed i bioliquidi siano presi in considerazione ai fini della direttiva solo se rispettano i seguenti criteri di sostenibilità ambientale: consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 35%, calcolata secondo un metodo descritto nella proposta, non sono stati prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità (foresta che non ha subito interventi umani, aree designate per scopi di protezione della natura, praterie ad elevata biodiversità) o che presentano un elevato stock di carbonio (zona umida, zona boschiva continua), e, nel caso della produzione europea, sono stati ottenuti nel rispetto delle norme ambientali applicabili al sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

La Commissione propone anche un quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale fondato sull'utilizzazione da parte degli operatori economici di un sistema di equilibrio di massa e sulla trasmissione di informazioni attendibili da parte di questi operatori allo Stato membro che ne faccia richiesta. Su decisione della Commissione, gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità europea e paesi terzi possono servire a dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.

Gli Stati membri devono assicurare che il pubblico sia informato sulla disponibilità e sul tenore di biocarburanti e che in tutte le stazioni di servizio che possiedono più di due pompe per la vendita di diesel sia disponibile entro il 2010 ed entro il 2014 diesel con una maggiore percentuale di biocarburante, conforme alle specifiche fissate nella proposta di direttiva.

Altri obblighi

La proposta contiene alcuni orientamenti volti ad assicurare una semplificazione delle procedure amministrative e la definizione di norme nazionali chiare, oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Il ricorso alle energie da fonti rinnovabili andrà inoltre preso in considerazione in sede di costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici. Esso dovrà essere contemplato dalle regolamentazioni in materia edilizia e dovrà essere promosso mediante opportune norme e certificazioni. Informazioni adeguate andranno messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori.

I gestori delle reti di trasmissione o di distribuzione dell'elettricità devono assicurare la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, darle un accesso prioritario alla rete e agevolare tale accesso, tra l’altro pubblicando le norme applicabili in materia di ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici e sostenendo in tutto o in parte i costi suddetti. Inoltre, la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non deve penalizzare l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

Entro il 2011 e successivamente ogni due anni, gli Stati membri devono elaborare una relazione sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili, sulla cui base la Commissione prepara una relazione di accompagnamento e di analisi.

Contesto

La proposta fa parte del pacchetto "energia e cambiamento climatico" lanciato dalla Commissione all'inizio del 2008.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 19

GU C 118 del 15.5.2008

COD/2008/0016

Ultima modifica: 23.04.2008