Mercato interno del gas

L'apertura totale dei mercati nazionali del gas, prevista dalla direttiva 2003/55/CE, completa la creazione di un mercato interno del gas realmente competitivo nell'Unione europea (UE). In pratica, dal 1° luglio 2004 i clienti industriali e dal 1° luglio 2007 i privati possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas. L'apertura del mercato è strettamente associata agli obiettivi di qualità del servizio, di servizio universale, di protezione dei consumatori e di sicurezza dell'approvvigionamento.

ATTO

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

SINTESI

La direttiva 2003/55/CE prevede l'apertura totale alla concorrenza dei mercati nazionali del gas e contribuisce così a realizzare un vero mercato interno del gas nell'Unione europea (UE).

Il completamento del mercato interno del gas consente di stimolare la competitività e di migliorare la qualità del servizio, di garantire ai consumatori prezzi equi, di fissare regole in materia di obblighi di servizio pubblico, di migliorare l'interconnessione e di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.

Accesso al mercato

La direttiva 2003/55/CE enuncia il diritto di accesso non discriminatorio da parte di terzi alle reti di trasporto e di distribuzione, nonché agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL). Pertanto nuovi fornitori possono ormai entrare sul mercato e i consumatori possono scegliere liberamente il proprio fornitore di gas.

Per il buon funzionamento del mercato interno del gas, tutte le imprese, anche le più piccole, come quelle che investono nelle fonti energetiche rinnovabili, devono dunque poter accedere al mercato. Devono essere messe a punto condizioni di concorrenza eque per evitare i rischi di posizione dominante, in particolare degli operatori storici, e i comportamenti predatori.

Si è scelto un approccio progressivo per dare alle imprese la possibilità di adattarsi proteggano garantendo al contempo gli interessi dei consumatori. A partire dal 1° luglio 2004, i consumatori industriali possono scegliere liberamente il fornitore di gas, seguiti in un secondo tempo, dal 1° luglio 2007, dai privati.

L'accesso agli impianti di stoccaggio è oggetto di disposizioni specifiche che consentono di negoziarne o disciplinarne l'accesso.

Gestione delle reti: i gestori delle reti

In ogni Stato membro vengono nominati i gestori delle reti di trasporto i gestori delle reti di distribuzione, i gestori di stoccaggio e i gestori di gas naturale liquefatto (GNL). Sono tenuti a garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficacia e l'interconnessione degli impianti nel rispetto dell'ambiente.

I gestori devono garantire a tutti gli utilizzatori un accesso non discriminatorio e trasparente alla rete, basato su tariffe obiettive ed eque.

I gestori delle reti non possono favorire talune imprese, in particolare le imprese ad esse eventualmente connesse. Al fine di evitare qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso alla rete e permettere un accesso paritario ai nuovi concorrenti, quando le imprese sono integrate verticalmente le attività di trasporto e di distribuzione devono essere separate sul piano giuridico e funzionale dalle altre attività, come le attività di produzione e fornitura. Tale separazione non implica tuttavia il disaccoppiamento della proprietà.

I gestori della rete sono tenuti a fornire agli altri gestori le informazioni necessarie per il funzionamento sicuro ed efficace della rete interconnessa.

Obblighi di servizio pubblico e protezione dei consumatori

Il mercato interno del gas può diventare realtà solo se i consumatori svolgono un ruolo attivo e utilizzano efficacemente il proprio diritto di scegliere liberamente il fornitore di gas. Per il buon funzionamento del mercato interno del gas è dunque indispensabile informare i consumatori dei loro diritti e garantirne una protezione efficace.

La direttiva 2003/55/CE fissa norme minime comuni per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori (diritto di cambiare fornitore, trasparenza delle condizioni contrattuali, informazioni generali, meccanismi di soluzione delle controversie, ecc.) e vigila in particolare a garantire una protezione adeguata dei consumatori vulnerabili (ad esempio, adottando misure adeguate per evitare l'interruzione della fornitura di gas).

La fornitura di gas è considerata un servizio di interesse generale a cui i cittadini hanno il diritto di accedere previo pagamento. La direttiva prevede la possibilità che gli Stati membri impongano oneri di servizio pubblico per garantire la sicurezza di approvvigionamento, gli obiettivi di coesione economica e sociale, la regolarità, la qualità e il prezzo della fornitura di gas e la protezione dell'ambiente.

Autorità di regolamentazione

Elemento fondamentale del buon funzionamento del mercato interno del gas sono i regolatori indipendenti, nominati in ogni Stato membro e incaricati di controllare in primo luogo il rispetto del principio di non discriminazione, il livello di trasparenza e di concorrenza, le tariffe e i metodi utilizzati per calcolarle. Tali autorità di regolamentazione sono responsabili anche della soluzione delle controversie.

Con la decisione 2003/796/CE la Commissione intende creare un gruppo europeo che riunisca le autorità di regolamentazione nazionali per consolidare lo sviluppo del mercato interno del gas e garantire un'applicazione coerente delle disposizioni della direttiva 2003/55/CE in tutti gli Stati membri ((ERGEG – il gruppo dei regolatori europei per l’elettricità e per il gas).

Deroghe

La direttiva prevede deroghe per alcuni casi, eventualmente previste secondo le modalità previste dalla direttiva:

D'altro canto, uno Stato membro può adottare temporaneamente misure di salvaguardia in caso di crisi improvvisa sul mercato, di minaccia per la sicurezza fisica o per la sicurezza delle persone, delle attrezzature o degli impianti o ancora per l'integrità della rete.

Controllo e sicurezza dell'approvvigionamento

Ogni anno la Commissione realizza, sulla base delle informazioni comunicate dai governi e dalla autorità nazionali di regolamentazione, un rapporto «di analisi (DE) (EN) (FR)», che valuta i progressi compiuti nella realizzazione di mercati competitivi dell'elettricità e del gas.

È indispensabile rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento garantendo investimenti sufficienti nelle reti di trasporto che consentano di evitare interruzioni dell'approvvigionamento di gas, e sorvegliando l'equilibrio fra l'offerta e la domanda nei vari Stati membri e le capacità di interconnessione, nonché la qualità e il livello di manutenzione delle reti. Tale sorveglianza consentirà di prevedere le misure appropriate in caso di difficoltà di approvvigionamento.

Campo di applicazione

La direttiva 2003/55/CE si applica al mercato del gas, inteso come gas naturale, gas naturale liquefatto (GNL), biogas, gas prodotto dalla biomassa e qualsiasi altro tipo di gas che possa tecnicamente essere trasportato tramite la rete del gas naturale.

Di conseguenza, pur tenendo conto delle esigenze di qualità e delle norme tecniche e di sicurezza, gli Stati membri devono vigilare a garantire al biogas e al gas proveniente dalla biomassa nonché ad altri tipi di gas un accesso non discriminatorio alla rete del gas.

Contesto

L'esistenza di un mercato interno del gas, parallelamente al mercato interno dell'elettricità, è essenziale per realizzare nell'UE un vero mercato interno dell'energia competitivo. Il mercato interno del gas è stato attuato, in un primo tempo, con la direttiva 98/30/CE abrogata e sostituita, in un secondo tempo, dalla direttiva 2003/55/CE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/55/CEE

4.8.2003

1.7.2004

GU L 176 del 15.7.2003

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2009, al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata: Relazione sui progressi nell’istituzione di un mercato interno del gas e dell’elettricità [COM(2009) 115 final – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione fa il punto sul recepimento del secondo pacchetto di misure relativo al mercato interno dell’energia. Numerosi sforzi sono stati compiuti per incentivare la concorrenza, in particolare nel contesto di iniziative regionali.

I prezzi del gas sono tuttavia fortemente aumentati nel primo semestre 2008, e la disaggregazione funzionale degli operatori della rete (obbligatoria dal 1° luglio 2007) non è stata applicata in maniera sistematica. Gli Stati membri continuano a fare ampio ricorso alle deroghe in questo settore.

Inoltre la Commissione dispone di pochi dati sul numero di cambi di fornitore di gas da parte degli utenti, rendendo difficile un giudizio sulla concorrenza del mercato.

Il mercato interno del gas è ancora troppo frammentato Per porre rimedio a questa frammentazione, è necessario agire sull’integrazione dei mercati, e sullo sviluppo di infrastrutture e di scambi frontalieri. Infine si raccomanda fortemente di abbandonare le politiche di regolamentazione dei prezzi, che ostacolano la concorrenza e dissuadono l’accesso al mercato di altri potenziali fornitori.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 settembre 2007, che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [COM(2007) 529 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Per completare l'apertura alla concorrenza dei mercati europei dell'energia e la realizzazione del mercato interno dell'energia, viene proposto un terzo pacchetto legislativo.

Il mercato interno dell'energia presenta in effetti delle anomalie che le norme attuali non consentono di correggere efficacemente, come rilevato dalla Commissione nella sua indagine settoriale. Le proposte del terzo pacchetto legislativo si iscrivono nella strategia di comunicazione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità e vertono sui seguenti aspetti:

La Commissione propone cinque progetti volti a modificare le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che riguardano rispettivamente il mercato dell’elettricità e il mercato del gas, e i regolamenti (CE) n. 1228/2003 e 1775/2005 che riguardano rispettivamente l'accesso alle reti di energia elettrica e l'accesso alle reti di gas, nonché a creare un'agenzia di cooperazione fra i regolatori dell'energia.

Procedura di codecisione (COD/2007/0196)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, "Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità" [COM(2006) 841 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]."

Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 –(Relazione finale) [COM (2006) 851 definitivo - non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale [GU L 289 del 3.11.2005].

Decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità [Gazzetta ufficiale L 296 del 14.11.2003].

See also

Per ulteriori informazioni consultare le pagine "gas" del sito della DG Energia e trasporti (EN).

Ultima modifica: 28.05.2009