Efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici

L'Unione europea (UE) ha adottato un quadro concernente l'efficienza energetica degli usi finali e i servizi energetici. Tale quadro comprende, tra l’altro, un obiettivo indicativo di risparmio energetico applicabile agli Stati membri, degli obblighi per le autorità pubbliche nazionali in materia di risparmio energetico e acquisto di energia efficiente, nonché misure per promuovere l'efficienza energetica e i servizi energetici.

ATTO

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

La direttiva si propone l’obiettivo di rendere gli usi finali dell'energia più economici ed efficienti:

La direttiva si applica alla distribuzione e alla vendita al dettaglio dell'energia, alla fornitura di misure destinate a migliorare l'efficienza energetica, ai clienti finali, fatta esclusione per le attività soggette al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e, in certa misura, alle forze armate. La direttiva riguarda la vendita al dettaglio, la fornitura e la distribuzione di grandi vettori energetici collegati ad una rete, come l'elettricità e il gas naturale, e di altri tipi di energia, quali il teleriscaldamento, il gasolio, il carbone e la lignite, i prodotti energetici della silvicoltura e dell'agricoltura e i combustibili.

Obiettivi generali per il risparmio energetico

Gli Stati membri devono adottare e conseguire entro il 2016 un obiettivo indicativo di risparmio energetico pari al 9 %, nel quadro di un piano di azione nazionale sull'efficienza energetica (PNAEE). Tale obiettivo è fissato e calcolato secondo le modalità indicate nell'allegato I della direttiva.

Gli Stati membri devono inoltre designare almeno un'autorità o un'agenzia indipendente, nuova o esistente, appartenente al settore pubblico che sarà responsabile di assicurare il controllo globale e la vigilanza del quadro stabilito per il raggiungimento di tali obiettivi.

Politica di acquisto del settore pubblico

Gli Stati membri assicurano che il settore pubblico adotti misure atte a migliorare l'efficienza energetica, a informare i cittadini e le imprese sulle misure attuate, nonché a promuovere lo scambio di buone pratiche. L'allegato VI della direttiva contiene misure che possono essere utilizzate dal settore pubblico, tra cui:

Gli Stati membri designano un organismo, nuovo o esistente, incaricato di assumere i compiti di amministrazione, gestione e attuazione ai fini dell’adempimento di tali obblighi.

Promozione degli usi finali efficienti dell'energia e dei servizi energetici

Gli Stati membri devono vigilare l'operato dei distributori di energia, dei gestori delle reti di distribuzione e delle società rivenditrici di energia al dettaglio che vendono elettricità, gas naturale, gasolio (per il riscaldamento) e riscaldamento urbano, affinché:

Gli Stati membri assicurano la trasparenza e la diffusione delle informazioni sui programmi e sulle misure volti a migliorare l'efficienza energetica tra i partecipanti al mercato.

Gli Stati membri devono altresì sopprimere o modificare leggi e regolamenti nazionali che impediscano o limitino, inutilmente o in modo sproporzionato, l'uso di strumenti finanziari o di altre misure volte a raggiungere un risparmio energetico nel mercato dei servizi energetici. I contratti tipo per gli strumenti finanziari devono inoltre essere messi a disposizione delle parti interessate.

Gli Stati membri devono inoltre sviluppare sistemi di audit energetici di alta qualità per tutti i clienti finali, al fine di determinare quali misure possono essere adottate per migliorare l'efficienza energetica e quali sono i servizi energetici che devono essere forniti, preparandone la loro attuazione. La certificazione risultante da tale audit è equivalente alla certificazione ottenuta nel quadro della direttiva sul rendimento energetico degli edifici.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli utenti finali ricevano a prezzi concorrenziali letture individuali e fatture informative che riflettano il loro consumo effettivo di energia. Le fatture devono essere quanto più possibile basate sul consumo effettivo e devono altresì comprendere le seguenti informazioni: prezzi correnti e consumi effettivi, un confronto tra il consumo attuale e quello dell'anno precedente, le coordinate delle organizzazioni che permettono di ottenere informazioni sul miglioramento dell'efficienza energetica. Ogniqualvolta sia economicamente e tecnologicamente fattibile, è necessario installare dei contatori individuali ad un prezzo competitivo.

Infine, gli Stati membri devono elaborare relazioni nel 2011 e nel 2014 sulla gestione e sull'attuazione della presente direttiva.

Contesto

Il libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ha sottolineato che, in assenza di interventi, il tasso di dipendenza dell'Unione europea (UE) rispetto alle fonti energetiche esterne aumenterebbe, secondo le attuali previsioni, dal 50 al 70 % entro il 2030. Parallelamente, nell'Unione europea continuano ad aumentare le emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra, e le attività umane connesse con il settore dell'energia sono responsabili per almeno il 78 % delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione. È per questo che gli sforzi devono ora concentrarsi sul miglioramento dell'efficienza energetica (EN) negli usi finali e sul controllo della domanda di energia.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2006/32/CE

17.5.2006

17.5.2008

GU L 114 del 27.4.2006

Atto modificativo

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1137/2008

11.12.2008

-

GU L 311 del 21.11.2008

Le modifiche e correzioni successive della direttiva 2006/32/CE sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2011, sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE [COM(2011) 370 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione europea ha fissato un obiettivo globale di ridurre del 20 % il consumo energetico entro il 2020. In quest’ottica, propone una nuova strategia di efficienza energetica che è la continuazione del rispettivo piano di efficienza energetica 2011. La presente proposta di direttiva riprende gli elementi di questo piano al fine di renderli giuridicamente vincolanti.

Essa propone inoltre di abrogare le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, che non rendono più possibile sfruttare appieno il potenziale di risparmio energetico. Tuttavia, l'articolo 4 della direttiva 2006/32/CE dovrebbe continuare ad essere applicato al fine di consentire agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico del 9 % entro il 2016.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 23 gennaio 2008, sulla prima valutazione dei piani nazionali d'azione per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Procedere insieme nel campo dell'efficienza energetica [COM(2008) 11 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE [Gazzetta ufficiale L 211 del 14.8.2009].

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE [Gazzetta ufficiale L 211 del 14.8.2009].

Ultima modifica: 18.10.2011