Azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust dell’UE

La Commissione propone, in questo Libro bianco, di migliorare la tutela dei diritti delle vittime al risarcimento del danno a seguito di un'infrazione delle norme antitrust dell’Unione europea (UE), rimuovendo gli ostacoli giuridici e procedurali che attualmente impediscono alle parti lese di ricevere il risarcimento cui hanno diritto.

ATTO

Libro bianco del 2 aprile 2008 in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie [COM(2008)165 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Come dichiarato dalla Corte di giustizia in varie occasioni, chiunque sia vittima di una violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (le «norme antitrust dell’UE») ha diritto a richiedere un risarcimento per il danno subito. L’obiettivo del presente libro bianco è identificare le barriere che attualmente ostacolano l’accesso delle vittime al risarcimento integrale di danni subiti in conseguenza della violazione delle norme antitrust dell’UE nonché definire soluzioni politiche a questi problemi. Il diritto al risarcimento per i danni subiti riguarda tutte le categorie di vittime delle violazioni antitrust e tutti i settori dell'economia a prescindere dal fatto che le azioni di risarcimento danni siano basate sul precedente accertamento di un'infrazione da parte di un'autorità per la concorrenza o meno.

Le scelte politiche illustrate nel Libro bianco della Commissione sono volte a garantire che le persone che abbiano subito danni abbiano a loro disposizione mezzi efficaci per ottenere il risarcimento cui hanno diritto. Allo stesso tempo, le misure a tal riguardo devono essere radicate nella cultura e nelle tradizioni giuridiche europee.

Legittimazione ad agire: acquirenti indiretti e azioni collettive

Secondo la Corte europea di giustizia, chiunque subisca perdite a seguito di violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE ha diritto ad essere risarcito per tale perdita. Sia gli acquirenti diretti che quelli indiretti dovrebbero pertanto avere legittimazione ad agire per richiedere il risarcimento dei danni. Tuttavia, le vittime delle violazioni delle norme antitrust spesso non richiedono il risarcimento perché il danno subito è diffuso e di valore relativamente basso. Pertanto il Libro bianco illustra come i meccanismi di azione collettiva civili, che sono uno degli oggetti di una consultazione più ampia della Commissione, possano essere utilizzati per affrontare la situazione specifica delle domande di massa nel settore antitrust, garantendo al contempo che esistano salvaguardie adeguate contro l’abuso delle azioni legali.

Il presente Libro bianco suggerisce che i meccanismi civili di azione collettiva si basino sia su azioni rappresentative intentate da soggetti qualificati, quali associazioni dei consumatori, organismi statali o associazioni commerciali che su azioni di gruppo, che aggregano richieste individuali di risarcimento del danno subito in una sola azione.

Accesso alle prove: divulgazione inter partes

Le vittime delle violazioni delle norme antitrust spesso non hanno accesso agli elementi di prova necessari per dimostrare un caso di danni, in particolare il loro ammontare. Per alleviare questa asimmetria informativa fra le vittime e i convenuti nei casi di antitrust, è pertanto essenziale garantire l’accesso agli elementi di prova di cui è in possesso il convenuto. Tuttavia, lo scambio di prove inter partes dovrebbe essere ordinato solo dai giudici nazionali e sotto stretto controllo, in particolare per quanto riguarda la proporzionalità di tale accesso.

Prima che il giudice ordini la divulgazione di alcuni elementi di prova, il ricorrente dovrebbe presentare tutti i mezzi di prova disponibili che offrano motivi plausibili per ritenere che egli ha di fatto subito un danno a seguito di una violazione delle norme antitrust, o altrimenti la dimostrazione sufficiente al giudice dell’incapacità del ricorrente di presentare le prove richieste. Devono essere specificate le categorie esatte degli elementi di prova da divulgare e la divulgazione deve essere pertinente, necessaria e proporzionata, tenendo conto delle informazioni riservate e dei segreti aziendali nonché della protezione dei documenti presentati alla Commissione dai richiedenti di trattamento favorevole.

Effetto vincolante delle decisioni delle autorità nazionali di concorrenza (NCA)

Le decisioni della Commissione europea che constatano l'infrazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del TFUE, sono vincolanti per i giudici nazionali in un procedimento civile per danni. Attualmente, la legislazione dell’UE non prevede lo stesso effetto per le decisioni adottate dalle autorità nazionali di concorrenza (NCA). Il Libro bianco suggerisce di instaurare un effetto vincolante simile a quello delle decisioni della Commissione anche per le decisioni delle NCA.

Criterio relativo alla colpa

Il Libro bianco suggerisce che, ove la prova della colpa sia richiesta in una domanda di risarcimento dei danni, si riterrà che l'autore dell'infrazione sia il presunto colpevole, a meno che egli non sia in grado di dimostrare che la violazione è il risultato di un errore realmente scusabile.

Risarcimento del danno

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le vittime devono ricevere un risarcimento completo del valore reale della perdita subita, che comprende la perdita effettiva, il mancato profitto e un diritto agli interessi.

Per motivi di certezza del diritto, la Commissione intende pubblicare delle linee guida non vincolanti destinate ai giudici nazionali affinché possano assolvere il delicato compito di quantificare i danni per le cause antitrust.

Trasferimento del sovrapprezzo

I clienti diretti degli autori dell’infrazione in alcuni casi (a seconda delle condizioni di mercato) trasferiscono interamente o in parte il sovrapprezzo illegale ai propri clienti. Gli autori dell'infrazione dovrebbero avere il diritto di invocare a propria difesa l’avvenuto trasferimento del sovrapprezzo a fronte di una richiesta di compensazione da clienti diretti. Tuttavia, l'onere della prova per questo trasferimento dovrebbe ricadere sull’autore dell’infrazione.

D’altro canto per i clienti indiretti è difficile presentare sufficienti prove dell'esistenza di un trasferimento del sovrapprezzo come base per dimostrare il danno subito. Gli acquirenti indiretti dovrebbero poter contare sulla presunzione semplice che il sovrapprezzo illegale sia stato loro trasferito nella sua interezza.

Termini di prescrizione

Per garantire la certezza del diritto, la Commissione ha proposto di fissare l’inizio del termine di prescrizione in modo tale da non ostacolare il risarcimento del danno. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare prima che cessi l'infrazione. Per i ricorrenti che non possono ragionevolmente essere stati a conoscenza della violazione, il termine dovrebbe iniziare non appena essi ne vengono a conoscenza.

Per le azioni collegate a procedimenti condotti dalle autorità pubbliche i termini di prescrizione non devono scadere mentre è ancora in corso un procedimento pubblico.

Spese relative alle azioni di risarcimento del danno

Le spese relative alle azioni di risarcimento del danno antitrust possono costituire un disincentivo alla loro proposizione. La Commissione invita pertanto i paesi dell’UE a considerare norme di ripartizione delle spese affinché possano essere intraprese tutte le azioni che potrebbero essere fondate, senza essere ostacolate dalle norme relative alle spese.

Interazione tra i programmi di clemenza e le azioni di risarcimento del danno

Affinché i programmi di clemenza risultino interessanti, deve essere garantita una tutela adeguata contro la divulgazione delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese nelle azioni civili. La tutela si applica a tutte le dichiarazioni rilasciate da qualsiasi impresa che presenti richiesta di trattamento favorevole relativamente all'articolo 101 TFUE, indipendentemente dalla decisione da parte dell'autorità di concorrenza.

Inoltre, il Libro bianco invita a riflettere su una possibile limitazione della responsabilità civile del beneficiario dell'immunità.

Ultima modifica: 19.08.2011