Aiuti de minimis

La norma de minimis aggiornata prevede che gli aiuti inferiori a 200 000 euro siano oramai dispensati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

SINTESI

Un nuovo regolamento ha modificato la norma de minimis, raddoppiandone la soglia e estendendone il campo d'applicazione.

La norma de minimis

L'articolo 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, TCE) contempla l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, TCE). Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica in virtù del regolamento (CE) n. 994/98.

La norma de minimis, così introdotta, prevede una deroga per le sovvenzioni di importo minimo. Essa stabilisce una soglia al di sotto della quale gli aiuti non rientrano più nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

La soglia de minimis

Gli aiuti concessi su un periodo di tre anni e che non superano la soglia dei 200 000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Per il settore del trasporto su strada, è contemplata una specifica soglia di 100 000 euro.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione corrisponde oramai a tre esercizi finanziari.

La soglia iniziale di 100 000 euro prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 è stata così raddoppiata.

Aiuti trasparenti

Onde prevenire abusi, il regolamento si applica unicamente agli aiuti de minimis trasparenti.

Un aiuto si definisce trasparente qualora sia possibile determinarne in precedenza l'importo preciso, senza necessità di effettuare un'analisi del rischio.

Sono pertanto considerati trasparenti:

Campo di applicazione

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti gli altri settori coprendo quindi il settore dei trasporti e, a determinate condizioni, quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

Cooperazione dei paesi dell’UE

I paesi dell’UE sono tenuti a garantire che l'importo totale degli aiuti concessi ad un'impresa su un periodo di tre esercizi finanziari in qualità di aiuti de minimis non superi i 200 000 euro.

Nel concedere un aiuto de minimis, i paesi dell’UE devono peraltro comunicare all'impresa l'importo dell'aiuto concessole precisando che si tratta di un aiuto de minimis e facendo esplicitamente riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006.

Contesto

Introdotta con una comunicazione del 1996, la norma de minimis è stata sancita dal regolamento (CE) n. 69/2001. L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento, unitamente all'evoluzione dell'inflazione e alla crescita del prodotto interno lordo (PIL) all'interno dell'Unione europea (UE), ha reso necessario aggiornare le disposizioni del regolamento stesso.

Il nuovo regolamento de minimis rientra inoltre nel Piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato della Commissione nel settore degli aiuti di Stato e completa gli orientamenti sul capitale di rischio e la disciplina degli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1998/2006

1.1.2007 - 31.12.2013

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GU L 379 del 28.12.2006

Ultima modifica: 18.10.2011