Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (ex articolo 81, paragrafo 3, del TCE)

 

SINTESI DI:

Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato

QUAL È LO SCOPO DELLA COMUNICAZIONE?

PUNTI CHIAVE

L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell’UE che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza. L’articolo 101, paragrafo 3, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti.

L’articolo 101, paragrafo 3, può essere applicato in casi individuali o a categorie di accordi e pratiche concordate mediante il regolamento di esenzione per categoria.

Le linee direttrici si concentrano su casi individuali e specificano le quattro condizioni per soddisfare le indicazioni dell’articolo 101, paragrafo 3, su come verranno applicati.

Le quattro condizioni sono:

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata dal martedì 27 aprile 2004.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 97).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 29.05.2020