Rete europea della concorrenza (REC)

 

SINTESI DI:

Comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce un sistema di competenze parallele che consente alle autorità garanti della concorrenza di applicare gli articoli 101 e 102. I casi sono gestiti dall’autorità che riceve la denuncia o che avvia d’ufficio il procedimento* illegale. La possibilità di riattribuzione del caso potrà essere presa in considerazione solo nella fase iniziale del procedimento, qualora la predetta autorità ritenga di non essere nella posizione idonea a intervenire o qualora anche altre autorità ritengano di esserlo. Si può ritenere che un’autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative:

Si può pertanto affermare che le autorità indicate di seguito siano in una posizione particolarmente idonea per trattare il caso:

La cooperazione in materia di attribuzione dei casi e di assistenza all’interno della rete riguarda:

Un’autorità nazionale può:

Tutte le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi e utilizzare le informazioni riservate che hanno raccolto applicando le seguenti tutele per le imprese e le persone fisiche:

I denuncianti che sollevano un presunto abuso dinanzi alla Commissione hanno il diritto di essere informarti se la loro denuncia viene respinta.

Le imprese che ricercano un trattamento favorevole in casi di cartelli ai sensi di un programma nazionale di trattamento favorevole*:

Applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie:

La Commissione può avviare i propri procedimenti ai sensi degli articoli 101 e 102, sia perché è la prima autorità garante della concorrenza a farlo o (se dopo l’attribuzione iniziale del caso e spiegandone il motivo alle autorità nazionali) perché:

Le autorità nazionali, una volta avviata la procedura, non possono agire sulla stessa base giuridica contro gli stessi accordi o pratiche della stessa impresa (o delle stesse imprese) sul medesimo mercato rilevante e geografico.

La comunicazione:

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata a partire dal 27 aprile 2004.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Procedimento d’ufficio: in virtù dei poteri e della posizione; il «diritto d’ufficio» in materia di aiuti di Stato, viene utilizzato per fare riferimento a indagini di propria iniziativa, quando la DG Concorrenza della Commissione prende l’iniziativa di esaminare e/o di avviare un’indagine su un presunto aiuto illegale.
Programma di trattamento favorevole: un programma che offre alle imprese coinvolte in un cartello la possibilità di presentarsi e fornire prove alle autorità garanti della concorrenza in cambio di immunità totale o trattamento favorevole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 15.05.2020