Aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente

La Commissione determina in quale misura e a quali condizioni gli aiuti di Stato possano risultare necessari alla tutela dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile senza esplicare effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica.

ATTO

Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001].

SINTESI

Contesto

A norma dell'articolo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), la politica in materia di controllo degli aiuti nel settore ambientale definita e attuata dalla Commissione deve includere le esigenze connesse con la politica dell'ambiente, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La politica di concorrenza e la politica dell'ambiente non sono quindi antagoniste: le esigenze della tutela dell'ambiente devono essere incluse nella definizione e nell'attuazione della politica di concorrenza, in particolare per promuovere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, la necessità di tenere conto, a lungo termine, delle esigenze ambientali non implica che ogni aiuto debba essere autorizzato.

A tale riguardo devono essere presi in considerazione gli effetti degli aiuti in termini di sviluppo sostenibile e di piena applicazione del principio "chi inquina paga" (cfr. articolo 174 del trattato CE). Alcuni interventi rientrano incontestabilmente nella categoria degli aiuti rispondenti a tali esigenze, soprattutto quando permettono di raggiungere un livello elevato di tutela ambientale senza essere in contrasto con il principio dell'internalizzazione dei costi. Altri aiuti, invece, oltre ad avere effetti negativi sugli scambi fra Stati membri e sulla concorrenza, possono essere contrari al criterio "chi inquina paga" e costituire un freno per l'instaurazione dello sviluppo sostenibile. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso di taluni aiuti destinati unicamente a favorire l'adeguamento a nuove norme comunitarie obbligatorie.

È tuttavia opportuno considerare gli aiuti per la tutela dell'ambiente nel contesto generale degli aiuti di Stato e precisare che essi rivestono un'importanza relativa. Infatti, secondo i dati raccolti nell'ambito dell'ottavo censimento degli aiuti di Stato nell'Unione europea, fra il 1996 e il 1998 gli aiuti a favore dell'ambiente hanno rappresentato in media solo l'1,85 % dell'importo totale degli aiuti concessi al settore manifatturiero e a quello dei servizi.

Campo di applicazione

La presente disciplina si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi in qualsiasi settore contemplato dal trattato CE, compresi quelli soggetti a norme comunitarie specifiche in materia di aiuti di Stato (industria siderurgica, cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, trasporti e pesca), ad eccezione degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, degli aiuti alla formazione, nonché di quelli rientranti nel campo d'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Le disposizioni della presente disciplina si applicano invece ai settori della pesca e dell'acquacoltura (esdeenfr). Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, prevalentemente imperniati sulla protezione dell'ambiente ed aventi spesso effetti benefici al di là delle frontiere dello Stato membro o degli Stati membri interessati, possono essere autorizzati in forza della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

Condizioni generali d'autorizzazione degli aiuti in favore dell'ambiente

La presente disciplina riconosce tre tipi principali di aiuti in favore dell'ambiente; si tratta in particolare degli aiuti seguenti:

Poiché esistono diversi tipi di aiuti all'investimento, (aiuti transitori agli investimenti, concessi a favore delle PMI, aiuti all'investimenti nel settore del risparmio energetico, ecc.), la presente disciplina specifica per ciascun tipo di aiuti le condizioni e i massimali quali riportati di seguito:

Per consentire alla Commissione di valutare la concessione di aiuti d'importo rilevante erogati nell'ambito di regimi già approvati e la loro compatibilità con il mercato comune, ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti, deve esserle preventivamente notificato ove i costi ammissibili superino 25 milioni di EUR e l'aiuto ecceda i 5 milioni di EUR in termini di equivalente sovvenzione lorda.

La presente disciplina arriverà alla scadenza con la pubblicazione della nuova disciplina sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente, o in ogni caso il 30 aprile 2008.

See also

Ultima modifica: 25.03.2008