Aiuti di stato nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

La Commissione si propone di eliminare le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti di Stato nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine ove esista concorrenza tra assicuratori del credito pubblici o a sostegno pubblico e assicuratori privati del credito all’esportazione. La presente comunicazione stabilisce che, di regola, i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti da assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno di paesi dell’Unione europea (UE).

ATTO

Comunicazione della Commissione agli Stati membri a norma dell’articolo 88, paragrafo 1 del trattato sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale C 281 del 17.9.1997].

Modificata da:

Comunicazione della Commissione agli Stati membri che modifica la comunicazione a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [Gazzetta ufficiale C 325 del 22.12.2005].

Comunicazione della Commissione che modifica il periodo di applicazione della Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine [Gazzetta ufficiale C 329 del 7.12.2010].

SINTESI

In alcuni paesi dell’Unione europea (UE), agenzie di credito all’esportazione pubbliche o a sostegno pubblico assicurano i rischi a breve termine relativi all’esportazione per conto dello Stato o con la sua garanzia, finanziando transazioni nell’UE e con un ampio numero di paesi non appartenenti all’UE.

Dalla prospettiva della concorrenza, il fatto che tali agenzie di assicurazione del credito beneficino di certi vantaggi finanziari accordati dallo Stato consente loro di offrire migliori condizioni di assicurazione del credito. Una tale situazione può falsare la concorrenza rispetto agli assicuratori privati. La presente comunicazione si propone di eliminare le distorsioni di concorrenze dovute agli aiuti statali al settore dell’assicurazione del credito all’esportazione.

La presente comunicazione riguarda gli aiuti di stato nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione. Tuttavia, non tratta il problema dell’assicurazione dei rischi del credito all’esportazione a medio e lungo termine, che attualmente sono in gran parte non assicurabili sul mercato.

Definizione di rischi assicurabili sul mercato

I rischi assicurabili sul mercato si configurano nei rischi per i quali in linea di principio esiste un mercato, vale a dire esiste una capacità assicurativa privata disponibile a coprire tali rischi. La definizione dei rischi assicurabili sul mercato può evolvere nel corso del tempo.

Attualmente, si definiscono come rischi assicurabili sul mercato i rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti all’interno dell’Unione europea e in alcuni paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (EN)(FR). Sono collegati a crediti all’esportazione a breve termine con una durata massima inferiore a due anni. Tutti gli altri rischi sono esclusi dalla definizione di rischi assicurabili sul mercato e dall’oggetto della presente comunicazione. A prescindere dalla suddetta definizione di rischi assicurabili sul mercato, se e nella misura in cui non esista alcun mercato assicurativo privato nel paese UE, i rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici stabiliti nei paesi elencati in allegato alla presente comunicazione sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato, se sostenuti da piccole e medie imprese con un fatturato complessivo annuale di esportazioni non superiore a 2 milioni di EUR.

Fattori atti a provocare distorsioni della concorrenza e misure da assumere per ripristinare la libera interazione della concorrenza sul mercato

La comunicazione identifica i fattori atti a provocare distorsioni della concorrenza a favore di assicuratori del credito all’esportazione pubblici, tra cui:

Per eliminare le distorsioni della concorrenza nel settore in oggetto, i paesi UE sono sollecitati a eliminare i seguenti tipi di aiuti statali:

Eccezionalmente, qualora gli assicuratori del credito all’esportazione non siano temporaneamente in grado di coprire i rischi assicurabili sul mercato a causa di insufficiente capacità assicurativa o riassicurativa, tali rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico del credito all’esportazione con il sostegno dello Stato. In tali casi, l’assicuratore dovrà, ove possibile, allineare i premi applicati sui tassi praticati altrove dagli assicuratori privati del credito all’esportazione per lo stesso tipo di rischi. I paesi UE che intendono ricorrere a tale clausola di salvaguardia devono notificarlo immediatamente alla Commissione e attendere l’autorizzazione della Commissione stessa.

Inoltre, le agenzie dovranno tenere un’amministrazione e una contabilità separate in relazione alla loro assicurazione di rischi assicurabili sul mercato e rischi non assicurabili sul mercato per conto dello stato e con la sua garanzia.

Controllo permanente della Commissione

La Commissione sottoporrà a un controllo permanente tutti i regimi riassicurativi nazionali sulla base di relazioni semestrali presentati dai paesi UE. La comunicazione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Contesto

A dicembre del 2008, in conseguenza della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato il Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (“il Quadro di riferimento temporaneo”), che ha introdotto una temporanea semplificazione procedurale al punto 4.4. della comunicazione del 1997, in merito alla dimostrazione dell’indisponibilità della copertura del credito all’esportazione a breve termine. Tale semplificazione procedurale sarà valida fio al 31 dicembre 2011.

Ultima modifica: 14.06.2011