Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

In vista della creazione del brevetto comunitario l'istituzione di un Tribunale del brevetto comunitario , sotto l'egida della Corte di giustizia europea, è destinata a completare il sistema di protezione mediante brevetti in seno all'Unione. L'istituzione del Tribunale presenterà il vantaggio di rendere possibile la centralizzazione dei contenziosi e quindi una composizione efficace delle controversie relative alla contraffazione e alla validità dei brevetti comunitari. Le sentenze che emetterà saranno valide in tutta l'Unione europea, il che consentirà di evitare le confusioni che possono sorgere quando sono chiamati a pronunciarsi diversi giudici nazionali.

PROPOSTE

Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado.

SINTESI

Proposta sulle competenze della Corte di giustizia

La prima proposta presentata dalla Commissione intende attribuire alla Corte di giustizia la competenza esclusiva a dirimere le controversie in materia di brevetto comunitario.

In base alla proposta la Corte sarà competente per quanto riguarda:

Dal momento che l'istituzione del Tribunale del brevetto comunitario sarà preceduta da un periodo transitorio (al più tardi entro il 2010), la proposta prevede una disposizione transitoria in base alla quale durante tale periodo restano competenti gli organi giudiziari nazionali. L'attribuzione della competenza alla Corte di giustizia non avrà effetto sulle controversie già pendenti dinanzi ai giudici nazionali nel corso del periodo transitorio.

Proposta che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario

La seconda proposta istituisce il Tribunale del brevetto comunitario, sotto l'egida della Corte di giustizia. La competenza del Tribunale si fonda sulla decisione del Consiglio, la cui proposta è citata sopra, che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario. Il Tribunale sarà dunque competente in primo grado negli ambiti precisati dalla suddetta decisione (vedi sopra).

La proposta prevede che il Tribunale sia composto da sette giudici, nominati per un periodo di sei anni. I giudici vengono scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri e sono nominati dal Consiglio dei ministri in base alla loro competenza giuridica in materia di diritto dei brevetti, previa consultazione di un comitato consultivo. I giudici così nominati eleggeranno tra di loro, per un mandato rinnovabile di tre anni, il presidente del Tribunale.

Il Tribunale si riunisce in sezioni composte da tre giudici. In alcuni casi può riunirsi in sezione ampliata o statuire mediante un giudice unico.

Il Tribunale può ordinare misure provvisorie anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito.

In linea di massima il procedimento è celebrato nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto.

È possibile interporre un appello dinanzi al Tribunale di primo grado contro una decisione definitiva del Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione. La proposta prevede la creazione di una sezione specializzata nell'ambito del Tribunale di primo grado, la quale si pronuncerà sui ricorsi in appello presentati contro decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. I ricorsi possono riguardare questioni di diritto (ad esempio vizi della procedura) o questioni di fatto (ad esempio nuova valutazione dei fatti o delle prove).

Va sottolineato che l'istituzione di questo Tribunale comunitario segna un profondo cambiamento poiché la Corte di giustizia sarà competente a dirimere controversie fra privati: finora infatti la Corte conosce di tali controversie solo nell'ambito di questioni pregiudiziali.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2003) 827

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Cooperazione CNS/2003/0326

COM(2003) 828

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Cooperazione CNS/2003/0324

Ultima modifica: 06.12.2007