Libro verde sul revisore legale dei conti

Il presente libro verde avvia una riflessione sulla necessità e la portata di una nuova azione comunitaria volta a definire, a livello d'Unione europea, il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti.

ATTO

Libro verde della Commissione, del 24 luglio 1996: ruolo, posizione e responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea [COM(96) 338 - Gazzetta ufficiale C 321 del 28.10.1996].

SINTESI

L'obbligo di revisione contabile è stato istituito a livello europeo dalla quarta (es de en fr) e dalla settima (es de en fr) direttiva.

Si tratta di questioni rilevanti, nella misura in cui condizionano il corretto funzionamento del mercato unico; infatti:

La relazione di revisione è lo strumento tramite il quale il revisore dei conti comunica con gli azionisti, i creditori, i dipendenti della società e il pubblico in generale. Poiché le direttive contabili non forniscono istruzioni particolari riguardo al contenuto di tali relazioni i vari Stati membri hanno precisato i punti da trattare nell'ambito del diritto societario. Benché si sviluppi nell'Unione europea una tendenza spontanea ad armonizzare la forma delle relazioni di revisione secondo i principi internazionali, esistono ancora delle differenze fra gli Stati membri, che si ripercuotono sul mercato unico riducendo, per gli utilizzatori, l'utilità delle relazioni elaborate in altri Stati membri.

L'assenza di norme professionali comuni non permette di assicurarsi che i sistemi di controllo della qualità dei diversi Stati membri siano equivalenti o persino adeguati. Occorrerebbe esaminare in che misura le norme professionali messe a punto dalla Federazione internazionale degli esperti contabili possano servire come base per la definizione di norme comuni a livello dell'Unione.

Poiché non esiste una definizione comune della nozione di indipendenza riguardo alle persone incaricate delle revisioni contabili, la questione è stata affrontata in maniera diversa dai vari Stati membri.

Le informazioni finanziarie sono preparate preparati dal consiglio d'amministrazione, dal comitato di sorveglianza, dall'assemblea generale degli azionisti e dal revisore, senza che i rispettivi ruoli siano chiaramente definiti. Per ottenere una migliore ripartizione delle funzioni di controllo in seno alle imprese sarà opportuno dedicare maggiore attenzione ad aspetti quali l'istituzione di un comitato di revisione e l'elaborazione di un sistema efficace di controllo interno.

Il regime di responsabilità del revisore varia sensibilmente a seconda degli Stati membri. Date le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri in materia di responsabilità civile, e quindi la difficoltà di affrontare tale questione a livello comunitario, è opportuno analizzare se le ripercussioni negative delle differenze di regolamentazione in questo campo siano tali da giustificare un'azione a livello comunitario.

La revisione legale dei conti dei gruppi d'imprese risente dell'assenza di regole specifiche. Può risultare difficile a volte per il revisore del gruppo ottenere informazioni dalla dirigenza e dai revisori delle società del gruppo che non sono soggette alla sua revisione.

Sarebbe forse opportuno approfondire le procedure di revisione dei bilanci consolidati, per stabilire fino a che punto sia possibile intervenire senza ricorrere a misure legislative.

Eventuali progressi verso l'instaurazione di un mercato interno dei servizi di revisione contabile potranno essere realizzati, da un lato, garantendo in tutti gli Stati membri equivalenza di qualità delle revisioni stesse, dall'altro trovando i mezzi adeguati per assicurare che le revisioni effettuate in un dato Stato membro da un revisore di un altro Stato membro godano di garanzie perlomeno equivalenti a quelle fornite dalle revisioni svolte da un esperto dello stesso Stato.

Non vi è in effetti alcuna valida ragione per cui le disposizioni del trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi non debbano applicarsi pienamente alle attività di revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda le persone fisiche, la libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi è garantita per i revisori contabili dalla direttiva relativa al reciprocoriconoscimento delle formazioni professionali, benché si rilevino ancora alcuni problemi.

Continuano ad esistere ostacoli relativi alla libertà di stabilimento per le società di revisione che desiderano istituire una filiale, in quanto molti Stati membri hanno adottato disposizioni di legge e regolamenti più restrittivi di quelli contenuti nell'ottava direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere invitati ad abrogare tali disposizioni e, nella misura in cui esse portano ad una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad intraprendere le azioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del trattato.

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 157 del 09.06.2006]

La presente direttiva mira a migliorare la credibilità dell'informazione finanziaria e a rafforzare la protezione dell'UE contro gli scandali finanziari. Essa contiene tra l'altro disposizioni che riguardano il controllo prudenziale pubblico, l'obbligo di controllo della qualità esterno, i doveri dei revisori legali dei conti, l'utilizzo di principi internazionali nonché di principi in materia di indipendenza dei revisori.

Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza [Gazzetta ufficiale L 52 del 25.02.2005].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 maggio 2003 - Rafforzare la revisione legale dei conti nell'Unione europea [COM(2003) 286 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 21 maggio 2003 - Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire [COM(2003) 284 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali [Gazzetta ufficiale L 243 dell'11.09.2002].

L'UE armonizza l'informazione finanziaria delle società quotate in borsa per garantire la protezione degli investitori. Tramite l'applicazione dei principi contabili internazionali, intende preservare la fiducia nei confronti dei mercati finanziari facilitando la negoziazione transfrontaliera e internazionale dei valori mobiliari.

Raccomandazione 2002/590/CE della Commissione del 16 maggio 2002 - L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali [Gazzetta ufficiale L 191 del 19.07.2002].

Raccomandazione 2001/256/CE della Commissione, del 15 novembre 2000, relativa ai requisiti minimi per il controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 91 del 31.03.2001].

Questa raccomandazione parte dal principio che il controllo della qualità nell'Unione europea è recente e che i sistemi nazionali differiscono l'uno dall'altro. Si riferisce a tutte le persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Da un lato stabilisce un riferimento comune fissando taluni requisiti minimi. Dall'altro definisce l'oggetto, la selezione, la portata e la periodicità del controllo. Oggetto della verifica della qualità è il revisore legale dei conti, che può essere una società di revisione o un singolo revisore; la selezione dei revisori legali da sottoporre a verifica va fatta in modo sistematico al fine di garantire il controllo di tutti i revisori legali.

Comunicazione della Commissione, del 13 giugno 2000, al Consiglio e al Parlamento europeo - La strategia dell'Unione europea in materia di informativa finanziaria: la via da seguire [COM(2000)359 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Nella comunicazione la Commissione illustra la propria strategia futura per quanto riguarda l'informativa finanziaria in Europa. La strategia, che è un elemento essenziale della creazione di un mercato integrato dei servizi finanziari, dovrebbe contribuire ad eliminare gli ostacoli ancora esistenti al commercio transfrontaliero dei valori mobiliari, segnatamente raccomandando l'applicazione di principi contabili tali da favorire la trasparenza e la comparabilità dei conti delle società in tutta l'Unione europea. Tale serie unica di norme permetterà di confrontare più facilmente i risultati delle società, agevolerà la raccolta di capitali e rafforzerà la tutela degli investitori.

Comunicazione della Commissione del 29 aprile 1998 relativa alla revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future [Gazzetta ufficiale C 143 del 08.05.1998]

Per dare un carattere istituzionale e comunitario alle discussioni sul tema della revisione contabile, la Commissione ha proposto di istituire un comitato incaricato particolarmente di studiare questi temi. L'organo sarà composto da esperti nazionali designati dagli Stati membri. Il compito principale del comitato consisterà nel vagliare tutte i principi internazionali di revisione emanati dalla International Federation of Accountants (IFAC) per decidere se l'applicazione di questi principi corrisponda alle esigenze dell'Unione europea.

Ultima modifica: 12.12.2007